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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37438/2022

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sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via D’Aracoeli n.11 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 552 / 18 / 1 4 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il31 marzo 2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15dicembre 20 2 2 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: L’Agenzia delle entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delVeneto ne aveva dichiarato inammissibile proposto avverso la decisione diprimo grado che aveva annullato, perché non sufficientemente motivato, l’avviso di accertamento,relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004.

La C.T.R. motivava l’inammissibilità sul presupposto che l’Ufficio avesse effettuato il deposito della ricevuta di spedizione dell’appello oltre i termini previsti dalle norme vigenti (art.53, comma 2, e art.22, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1996).

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato memoria.

Considerato che: ai fini della decisione è necessario acquisire i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito non in atti.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito.

Così deciso,in Roma , in camera di consiglio , il 15 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via D’Aracoeli n.11 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 552 / 18 / 1 4 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il31 marzo 2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15dicembre 20 2 2 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: L’Agenzia delle entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delVeneto ne aveva dichiarato inammissibile proposto avverso la decisione diprimo grado che aveva annullato, perché non sufficientemente motivato, l’avviso di accertamento,relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004. La C.T.R. motivava l’inammissibilità sul presupposto che l’Ufficio avesse effettuato il deposito della ricevuta di spedizione dell’appello oltre i termini previsti dalle norme vigenti (art.53, comma 2, e art.22, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1996). Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimità della quale il controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato memoria. Considerato che: ai fini della decisione è necessario acquisire i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito non in atti. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito. Così deciso,in Roma , in camera di consiglio , il 15 dic
Sentenza Cassazione n. 37438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris