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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15851/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31562 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D17 F205G) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D63 F205Z) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro in carica -controricorrente-ricorrente in via incidentale- ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore -controricorrente- entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mila- no n. 1357/2020, pubblicata in data 4 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 31562/2020 Numero sezionale 4703/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso Numero di raccolta generale 15851/2022Data pubblicazione 17/05/2022 una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cui è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] – AdER), aven- te ad oggetto crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia per spese relative ad un processo penale.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Monza.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisio- ne di primo grado, ha invece ritenuto l’opposizione ammissibi- le ma la ha rigettata nel merito.

Ricorre il Baldanzi, sulla base di due motivi.

Resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate Ri- scossione ed il Ministero della Giustizia, il quale propone a sua volta ricorso incidentale (condizionato, per il caso di eventuale accoglimento del principale), sulla base di un unico motivo.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso principale fosse destinato ad es- sere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’incidentale condizionato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 4 giugno 2020.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2017.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n.

Ric. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 31562/2020 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla Numero sezionale 4703/2022Numero di raccolta generale 15851/2022 pubblicazione della sentenza.

Data pubblicazione 17/05/2022 Il termine per la notificazione del presente ricorso, dunque, è scaduto in data venerdì 4 dicembre 2020.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez.

L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01; non rileva, in proposito, la qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovve- ro di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto sotto l’aspetto in esame il regime è il medesimo).

Il ricorso principale è datato 9 dicembre 2020 (mercoledì) e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data (il ricorso inci- dentale è invece datato 18 gennaio 2021 e notificato in pari data).

Il ricorso principale è dunque tardivo e, come tale, inammissi- bile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del Ministero della Giustizia.

Ric. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 31562/2020 Numero sezionale 4703/2022

2. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito Numero di raccolta generale 15851/2022Data pubblicazione 17/05/2022 l’incidentale condizionato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 31562 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D17 F205G) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D63 F205Z) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro in carica -controricorrente-ricorrente in via incidentale- ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rap- presentante pro tempore -controricorrente- entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mila- no n. 1357/2020, pubblicata in data 4 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 31562/2020 Numero sezionale 4703/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso Numero di raccolta generale 15851/2022Data pubblicazione 17/05/2022 una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., cui è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] – AdER), aven- te ad oggetto crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia per spese relative ad un processo penale. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Monza. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisio- ne di primo grado, ha invece ritenuto l’opposizione ammissibi- le ma la ha rigettata nel merito. Ricorre il Baldanzi, sulla base di due motivi. Resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate Ri- scossione ed il Ministero della Giustizia, il quale propone a sua volta ricorso incidentale (condizionato, per il caso di eventuale accoglimento del principale), sulla base di un unico motivo. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso principale fosse destinato ad es- sere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’incidentale condizionato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 4 giugno 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2017. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. Ric. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 31562/2020 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla Numero sezionale 4703/2022Numero di raccolta generale 15851/2022 pubblicazione della sentenza. Data pubblicazione 17/05/2022 Il termine per la notificazione del presente ricorso, dunque, è scaduto in data venerdì 4 dicembre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01; non rileva, in proposito, la qualificazione dell’opposizione in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovve- ro di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto sotto l’aspetto in esame il regime è il medesimo). Il ricorso principale è datato 9 dicembre 2020 (mercoledì) e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data (il ricorso inci- dentale è invece datato 18 gennaio 2021 e notificato in pari data). Il ricorso principale è dunque tardivo e, come tale, inammissi- bile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del Ministero della Giustizia. Ric. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 31562/2020 Numero sezionale 4703/2022 2. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito Numero di raccolta generale 15851/2022Data pubblicazione 17/05/2022 l’incidentale condizionato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 31562/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I
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