CassazionesentenzaSezione UDecisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22616/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Data pubblicazione 02/07/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoLORENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente f.f.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione GiurisdizioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneLIBERATO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G. n. 11551/2025GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereALBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 11551-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SABRINAAZZOLINI;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].T.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E.T.S., inpersona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026ISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]MINISTERO DELL'AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 9132/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il13/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GIUSEPPELa [OSCURATO:PERSONA] di Trento ricorre con un unico motivo, articolato indue profili entrambi incentrati sull’eccesso di potere giurisdizionale del Consigliodi Stato e sul superamento dei limiti esterni della giurisdizione, nei confrontidelle associazioni LNDC [OSCURATO:PERSONA], LAV [OSCURATO:PERSONA] E.T.S.,WWF Associazione italiana per il [OSCURATO:PERSONA] E.T.S., cheresistono con controricorso, nonché il Ministero dell’Ambiente e della SicurezzaEnergetica, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ed ilMuseo delle scienze di Trento, che sono rimasti intimati, contro la sentenza n.9132/2024 del Consiglio di Stato, pubblicata il 13 novembre 2024.L’oggetto del giudizio riguarda il decreto provinciale n. 74 del 7 settembre2023, con cui era stato disposto l’abbattimento dell’orsa F36, in relazione a graviepisodi di aggressione nei confronti dell’uomo, nonché il presupposto parerefavorevole reso da ISPRA.Il Presidente del TRGA di Trento sospese l’efficacia del decreto provincialedi abbattimento con provvedimento cautelare dell’11 settembre 2023,disponendo la cattura dell’orsa e la sua collocazione in struttura idonea. Pocodopo, però, il 27 settembre 2023, l’orsa F36 fu rinvenuta morta per causenaturali, evento che incise in modo decisivo sul prosieguo del giudizio. Il TRGAdi Trento, con sentenza n. 164/2023, dichiarò improcedibile il ricorso perNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026sopravvenuto difetto di interesse, escludendo anche un interesse risarcitorioData pubblicazione 02/07/2026concretamente configurabile in capo alle associazioni animaliste ricorrenti.In appello, tuttavia, il Consiglio di Stato, pur confermando l’improcedibilitàdell’azione di annullamento per la morte dell’animale, ha ritenuto sussistentel’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori e ha quindidichiarato illegittimi sia il decreto provinciale sia il parere ISPRA, condannandoinoltre la Provincia alle spese del doppio grado.Secondo l’ente odierno ricorrente, il giudice amministrativo d’appello nonsi sarebbe limitato a un controllo di legittimità, ma avrebbe sostituito la propriavalutazione a quella dell’amministrazione e dell’organo tecnico-scientificocompetente.In particolare, la Provincia ricostruisce due episodi principali avvenutinell’estate 2023 nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo, del 30 luglio 2023,riguarda l’aggressione ad un escursionista che, dopo essersi imbattuto in un’orsacon un cucciolo, si rifugiò su un albero ma fu raggiunto dall’animale, che lo fececadere, provocandogli lesioni e il successivo ricovero in ospedale; le analisigenetiche attribuirono l’episodio proprio all’esemplare F36. Il secondo episodio,del 6 agosto 2023, consiste invece in un ulteriore incontro ravvicinato tra F36 euna coppia di escursionisti, qualificato nel ricorso come “falso attacco”, mavalorizzato insieme al primo ai fini della complessiva valutazione di pericolositàdell’animale.Sulla base di tali fatti, la Provincia ritiene di avere legittimamente applicatol’art. 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 e la disciplina derogatoria previstadalla [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione del parere favorevole di ISPRA.Secondo la ricorrente, invero, il decreto di abbattimento trova fondamentosia nella normativa europea sia nella normativa provinciale, in particolarenell’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE, che consente deroghe alla tutela dellespecie protette quando ricorrano ragioni di sicurezza pubblica, non esistanoalternative valide e sia comunque garantito uno stato di conservazionesoddisfacente della specie. Inoltre, la Provincia richiama l’art. 1 della leggeprovinciale n. 9/2018, che consente, previo parere ISPRA, il prelievo, la catturao l’uccisione degli esemplari di orso e di lupo in specifiche situazioni. Il ricorsoNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Data pubblicazione 02/07/2026sottolinea inoltre che il comma 1-ter della stessa norma prevede come soluzionenecessaria l’uccisione dell’animale quando vi sia stato un attacco con contattofisico, ipotesi che la Provincia ritiene integrata nel caso del 30 luglio 2023.La ricorrente chiede, quindi, che la sentenza del Consiglio di Stato vengacassata senza rinvio, per violazione dei limiti esterni della giurisdizione esconfinamento nella sfera riservata alle scelte di merito dell’amministrazione,con i conseguenti provvedimenti anche in tema di spese.Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], LAV e WWF chiedono, a loro volta, di dichiarareinammissibile, o comunque rigettare, il ricorso della Provincia autonoma diTrento.La trattazione del ricorso è stata fissata all’adunanza camerale del 23giugno 2026.Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la Provincia ricorrente ha depositatomemoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primocomma, n.1, c.p.c., la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudiceamministrativo e l’eccesso di potere giurisdizionale, in relazione agli artt. 113 e111, comma 8, Cost., 362 c.p.c., 7 e 134 c.p.a.Con il primo profilo di censura, si contesta l’invasione nella sfera riservataalle scelte di merito della pubblica amministrazione mediante sostituzione nellevalutazioni di competenza della Provincia di Trento.La ricorrente osserva che il provvedimento provinciale si fonda sulla l.p. n.9/2018, articolo 1, comma 1 e comma 1 ter, richiamata specificamente neldecreto citato, che prevede al comma 1 quanto segue: 1. Al fine di conservareil sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente dellaProvincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservaregli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture,all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme diNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Data pubblicazione 02/07/2026proprietà, per garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o peraltri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di naturasociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primariaimportanza per l'ambiente, può, acquisito il parere dell'Istituto superiore per laprotezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canislupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esistaun'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in unostato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessatanella sua area di ripartizione naturale. [OSCURATO:PERSONA] provinciale informa contempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. [OSCURATO:PERSONA] di Trento assicura le informazioni necessarie all'adempimento degliobblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea .Precisa, inoltre, che il comma 1-ter della stessa norma prevede comesoluzione necessaria l’uccisione dell’animale quando vi sia stato un attacco concontatto fisico, ipotesi che la Provincia ritiene integrata nel caso del 30 luglio2023.Nel merito, la provincia contesta l’affermazione secondo cui l’episodio del30 luglio 2023 sarebbe stato un “falso attacco”, sostenendo che, nel linguaggiotecnico-scientifico del PACOBACE (acronimo con cui si intende il Piano di azioneinterregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle [OSCURATO:PERSONA] orientali,allegato agli atti del giudizio), il falso attacco presuppone l’assenza di contattofisico, mentre nel caso di specie, l’orsa raggiunse l’escursionista sull’albero, loagganciò a una gamba e ne provocò la caduta, con conseguenti ferite. Da ciò laricorrente fa discendere che la qualificazione corretta fosse quella della categoria15, che contempla l’attacco con contatto fisico e consente misure più energiche,comprese la rimozione permanente e l’abbattimento dell’esemplare. A sostegnodi questa tesi, la Provincia richiama non solo il parere ISPRA del 22 agosto 2023,ma anche rapporti tecnici ISPRA-MUSE e il [OSCURATO:PERSONA] 2023 dellastessa Provincia, tutti convergenti, secondo la prospettazione difensiva,nell’inquadrare F36 come esemplare “ad alto rischio”.La ricorrente ritiene, dunque, che il Consiglio di Stato abbia sconfinato dailimiti della propria giurisdizione e richiama la giurisprudenza dello stessoNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Data pubblicazione 02/07/2026Consiglio di Stato secondo cui la valutazione in ordine alla pericolosità degliepisodi di cui si è reso protagonista il plantigrado ha carattere prettamentediscrezionale ed è quindi sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso dimanifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre alsindacato del giudice amministrativo rimane estraneo l'accertamento dellagravità degli episodi posti a base del provvedimento. Tale valutazione costituisceespressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, puòessere assoggettata al sindacato di questo giudice solo sotto il profilo della sualogicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr. Consiglio di Stato,Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 571, paragrafo 9).Sotto altro profilo, la ricorrente contesta l’invasione nella sfera riservataalle scelte di merito della pubblica amministrazione mediante sostituzione nellevalutazioni tecniche di ISPRA.In particolare, il parere ISPRA aveva rilevato che ricorrevano i trepresupposti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]: motivi di sicurezza pubblica, assenzadi altra soluzione valida e mantenimento dello stato di conservazione dellaspecie.La ricorrente sottolinea il ruolo di ISPRA quale organo pubblicospecializzato, dotato per legge di funzioni di consulenza tecnico-scientifica inmateria faunistica e ambientale, e sostiene che il suo giudizio non potesse esseresuperato dal giudice attraverso valutazioni personali sulla pericolositàdell’animale e sulla proporzionalità della misura. Ritiene, quindi, che il Consigliodi Stato abbia oltrepassato i limiti della giurisdizione, sostituendosi allevalutazioni tecnico-scientifiche di ISPRA, laddove ha ritenuto sproporzionatol’abbattimento e ha dato rilievo a una pretesa tutela rafforzata della vita animale,che la Provincia reputa non assoluta e comunque recessiva rispetto alla tuteladella vita e dell’integrità fisica delle persone.Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui si articola.L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata almerito amministrativo è configurabile quando l'indagine svolta dal giudiceamministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimentoimpugnato e, sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato allaNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazioneData pubblicazione 02/07/2026dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, purnel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organogiudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'amministrazione medianteuna pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente ilcontenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, nonlasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass. S. U.n. 2604/2021; n. 14437/2018; n. 8720/2018; n. 8719/2018; v. altresì S. U. n.10440/2018; n. 9443/2011).Da ultimo, si è ulteriormente precisato che l'eccesso di poteregiurisdizionale, in forma di sconfinamento nella sfera del merito, sindacabile aisensi dell'art. 111, comma 8, Cost., si configura quando l'indagine svolta dalgiudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità, non si limitaad annullare il provvedimento impugnato, rimettendo all'Amministrazione ognivalutazione in ordine al prosieguo della procedura, ma si spinge sino aprefigurare il possibile esito di tale valutazione, individuando un'unica correttamodalità di esercizio della discrezionalità amministrativa, senza salvezza degliulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Cass. S.U. 7530/2025).Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti differentiprospettive di inquadramento in relazione al primo episodio (datato 30 luglio2023). A tal riguardo, il decreto impugnato dà conto del fatto che, nell’occasione,l’orsa F36 è stata sorpresa mentre era addormentata in compagnia di un piccoloda parte di alcuni escursionisti, i quali, datisi alla fuga, sono stati inseguiti dalplantigrado, che ha raggiunto uno dei due arrampicatosi su di un alberoprovocandone la caduta. [OSCURATO:PERSONA] di Trento e l’ISPRA hannoascritto il comportamento dell’animale alla fattispecie n. 15 della tabellaPACOBACE n. 3.1, ovverosia “orso attacca con contatto fisico per difendere ipropri piccoli, la sua preda o perché provocato in altro modo”, senzaadeguatamente considerare e valorizzare le peculiarità del caso concreto, cheindicano chiaramente la riconducibilità dell’episodio alla fattispecie n. 11 dellamedesima tabella “orso si lancia in un falso attacco perché colto di sorpresa, perdifendere i propri piccoli o la sua preda” .[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Si legge, ancora, nella sentenza impugnata: il PACOBACE sollecita leData pubblicazione 02/07/2026Autorità preposte ad una valutazione caso per caso, indagando la storiadell’esemplare e l’esistenza di eventuali e precedenti comportamenti anomali,indagine che nel caso di specie non risulta essere stata adeguatamenteeffettuata, in ragione della non contestata assenza di precedenti comportamentiaggressivi e del fatto che, con ogni probabilità, l’orsa in questione aveva datoalla luce la sua prima cucciolata. A ciò deve pure aggiungersi che il secondo degliepisodi contestati, pacificamente ascritto dalle parti ad un falso attacco,evidenzia una ridotta aggressività dell’esemplare nei confronti dell’uomo,avvalorando la tesi della natura estemporanea del primo episodio, ascrivibile –secondo la condivisibile prospettazione delle ricorrenti – al fatto che l’orso siastato sorpreso in compagnia del cucciolo. Tutte queste circostanze non sonostate adeguatamente valutate ed in parte sono state travisate, come emerge siadalla motivazione del decreto impugnato in via principale, sia dal sottostanteparere dell’ISPRA, che sul punto non solo conferma (erroneamente) lariconducibilità del comportamento alla fattispecie n. 15 della tabella 3.1 delPACOBACE, ma aggiunge che l’orsa avrebbe successivamente esibito uncomportamento indice di accresciuta pericolosità (suggerendone l’immediatarimozione sulla base del rapporto ISPRA-MUSE 2021), quando in realtà ilsecondo episodio è sicuramente indice di un’attenuta pericolosità, risultandopacificamente riconducibile ad un falso attacco .Peraltro, il giudice evidenzia che, nell’occasione, i due escursionistiavevano sorpreso l’animale nel mezzo del bosco e non si erano attenuti alleregole diffuse dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in caso di incontri conorsi, che prescrivono di arretrare lentamente, mentre l’orsa, dopo averprovocato la caduta dall’albero del malcapitato, non ha proseguito nell’attacco elo ha lasciato fuggire verso valle.Secondo il Consiglio di Stato, occorre non cadere nell’errore prospettivodella sovrapposizione di due piani disomogenei: quello della sussistenza deipresupposti per l’adozione dei provvedimenti e quello dell’ampiezza del poterediscrezionale dell’amministrazione nell’adozione degli stessi, una volta accertatala sussistenza dei relativi presupposti. Propedeutico e preliminare ad ogniNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Data pubblicazione 02/07/2026successiva determinazione è l’accertamento del fatto, che concerne un datofattuale: con la conseguenza che la successiva qualificazione del fatto accertato,avente natura ed implicazioni giuridiche, suppone una corretta ricostruzionedelle emergenze probatorie acquisite al procedimento, la cui coerenza ecompletezza ben può costituire oggetto di sindacato giurisdizionale quanto menosotto il profilo dell’applicazione dei canoni dell’inferenza logica (Consiglio diStato, sez. III, 3 novembre 2021, n. 7366) .Nella vicenda in esame, il Consiglio di Stato ha censurato l’inquadramentodel comportamento dell’orsa nella fattispecie casistica prevista dalla tabella 3.1.del c.d. PACOBACE, ritenendo che l’errata classificazione fu dovuta a carenzeistruttorie ed alla mancata considerazione di una pluralità di elementi,completamente pretermessi nel provvedimento di abbattimento, che risultavacarente e contraddittorio sotto il profilo motivazionale.Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato non si fonda solo sulla questione“falso attacco”, ma anche, e soprattutto, sulla violazione del principio diproporzionalità nell’uso dell’abbattimento, solo quando non esista un’altrasoluzione valida e non si comprometta lo stato di conservazione della specie,come extrema ratio ai sensi dell’art. 16 [OSCURATO:PERSONA], alla luce dellagiurisprudenza CGUE.Il Consiglio di Stato, richiamando giurisprudenza propria e della CGUE,ricorda che la tutela degli animali appartenenti a specie protette è rafforzata eche le deroghe vanno interpretate in senso restrittivo; le misure a tuteladell’incolumità pubblica vanno applicate in modo graduale, ricorrendoall’abbattimento solo nell’ipotesi estrema di impossibilità oggettiva di misuremeno cruente.Nel caso F36, la Provincia ha escluso la captivazione, richiamandol’inidoneità e la saturazione della struttura del Casteller, ma il Consiglio affermache l’insufficienza strutturale è un problema organizzativo dell’amministrazione,non un presupposto per derogare alla tutela rafforzata, e che si sarebberodovute valutare anche altre strutture, eventualmente fuori provincia o all’estero.Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto sintomo di sviamento l’uso, nellamotivazione del decreto di abbattimento, dello “stato di preoccupazioneNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Data pubblicazione 02/07/2026generale” della popolazione e dell’allarme mediatico come argomento pergiustificare la misura adottata, elementi estranei al corretto bilanciamento tratutela della specie e sicurezza pubblica.Nel caso in esame, il Consiglio di Stato, in realtà, ha esercitato la suapotestas iudicandi per accertare la legittimità del provvedimento impugnato, inpiena correttezza e quindi senza incorrere in alcuno sconfinamento, come datempo ha chiarito la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v. Cass., S.U., n.6691/2020; Cass., S.U., n. 158/2020; Cass., S.U., n. 5905/2020).Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte,nell'ambito del controllo di legittimità il giudice amministrativo esplica il suosindacato non solo sul fatto sottostante il provvedimento devoluto al suo esame,ma pure sulle valutazioni, anche di ordine tecnico, operate dall'amministrazione,col solo limite del divieto di sostituzione diretta di una propria scelta a quelladell'autorità amministrativa.Alla luce dei menzionati principi, il ricorso si rivela infondato, in quanto,nella specie, il giudice amministrativo non cessa di essere il giudice dellalegittimità, intesa come valutazione della correttezza dei criteri e dei parametriapplicati, tecnici o giuridici, per giungere alla concreta scelta operatadall'amministrazione.Né sono conferenti i casi, risolti diversamente dal Consiglio di Stato edindicati nella memoria della Provincia, perché si riferiscono a fattispeciedifferenti; neppure possono trarsi elementi decisivi dalla risposta dellaCommissione europea alla petizione sulla tutela della specie dell’orso bruno inItalia n.0604/2025, a seguito dell'introduzione della Legge provinciale n. 9/2018della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, che prevede l'abbattimento programmatodi un massimo di otto orsi all'anno, anche in assenza di aggressioni fisiche apersone, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche dell'ISPRA. LaCommissione, invero, non ha rilevato alcuna violazione della legislazioneambientale dell’UE, poiché, come stabilito dall'articolo 16 della DirettivaHabitat, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'articolo 12 permotivi, tra gli altri, connessi alla salute e alla sicurezza pubblica e per preveniregravi danni alle colture, al bestiame o ad altri tipi di proprietà. Tali derogheNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026possono essere approvate solo se non esiste un'alternativa soddisfacente e se laData pubblicazione 02/07/2026deroga non è pregiudizievole per il mantenimento o il raggiungimento di unostato di conservazione favorevole della specie interessata nel suo arealenaturale . Nessuna di tali condizioni è rapportabile al caso in esame, cheriguarda il provvedimento di abbattimento di un singolo esemplare sulla basedella sua asserita pericolosità.In conclusione, il ricorso va rigettato.Sussistono gravi ragioni per compensare le spese del procedimento, inrelazione alla particolarità della questione posta nella controversia.Nulla deve disporsi in ordine alle spese per le altre parti che non hannosvolto attività difensiva.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.Lorenzo OriliaNumero registro generale 11551/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 22616/2026Data pubblicazione 02/07/2026