CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26906/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (quale incorporante della consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – già GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. –già GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio SCGT sito in [OSCURATO:PERSONA], n. 15. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 121/2020, depositata in data 21 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ires 2012 1. In data 13 ottobre 2009, la Guardia di finanza, nucleo di polizia tributaria di Cuneo, redigeva il P.V.C. con il quale si concludeva la verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai fini IVA, Imposte dirette e altri tributi in relazione al periodo d’imposta 2007 (poi estesa anche agli anni 2004, 2005, 2006). Il principale rilievo consisteva nella presunta irregolarità circa il trattamento fiscale che la società contribuente aveva riservato alla c.d. svalutazione a zero di taluni crediti (valore del credito, mediante rettifiche, integralmente abbattuto ed imputato a conto economico); secondo i verificatori, la deducibilità fiscale delle rettifiche di valore operate dalla società, a mezzo delle quali era stato integralmente abbattuto il valore dei crediti sopra menzionati, diversamente dalle altre rettifiche di valore su crediti, doveva essere vagliata non già alla luce dell'articolo 106, comma terzo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma in base all’art. 101, comma quinto, TUIR. Malgrado la memoria presentata dalla società contribuente all'amministrazione finanziaria in data 11 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Piemonte ([OSCURATO:PERSONA]), emetteva distinti avvisi di accertamento, non solo per i periodi di imposta oggetto di verifica, ma anche per i successivi periodi d'imposta 2008, 2009, 2010. In relazione a tali avvisi di accertamento la società instaurava separati contenziosi, alcuni dei quali conclusisi con sentenze passate in giudicato declaratorie dell'annullamento integrale delle pretese erariali. In data 4 aprile 2016 i verificatori, facendo seguito alle precedenti contestazioni, avviavano una nuova verifica fiscale in relazione ai periodi di imposta compresi tra il 2011 e il 2014. In data 6 settembre 2016, la società contribuente riceveva notifica di un nuovo processo verbale di constatazione; ad esso seguiva, in data 3 gennaio 2018, l'avviso di accertamento n. TSB0E0100125, relativo ad IRES per il periodo d'imposta 2012, con cui, in sostanziale continuità con le contestazioni già formulate nei precedenti avvisi di accertamento, l'Ufficio contestava componenti negativi di reddito non deducibili e perdite su crediti. 2. Avverso tale avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 932/05/2018, accoglieva il ricorso della società contribuente, annullando l’atto impositivo. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva la contribuente con controdeduzioni, spiegando altresì appello incidentale. 5. Con sentenza n. 121/2020, depositata in data 21 gennaio 2020, la C.t.r. adita rigettava i gravami, confermando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, l’Ufficio ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso, spiegando un motivo di ricorso incidentale condizionato. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 07 luglio 2023. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, comma secondo, 2426, n. 8 e 2697 cod. civ.; 20, comma quarto e quinto, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87; 101, comma quinto e 106, comma terzo e quinto, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 1.2. Con il secondo motivo di ricorsol’Agenzia lamenta: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2426, n. 8 e 2697 cod. civ.; 20, comma quarto e quinto, d.lgs. n. 87 del 1992; 106, comma terzo e quinto e 101, comma quinto, d.P.R. n. 917 del 1986 (testo vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 2. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, la Banca lamenta: «Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)». 3. Va premesso che, con istanza datata 9 giugno 2023, sia l’Agenzia delle Entrate, a mezzo della difesa erariale, che la contribuente hanno fatto presente che la direzione regionale del Piemonte -ufficio grandi contribuenti - ha comunicato la definizione totale mediante autotutela della lite concernente l'atto di accertamento n. TSB0E0100125/2017 divenendo, quest’ultimo, privo di effetti con conseguente non debenza delle somme; hanno allegato il provvedimento di autotutela n. prot. 549/RIG/2023 del 27 marzo 2023 ed hanno richiesto entramb e la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 4. In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione de