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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1972

Cassazione n. 03438/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1972 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 31 t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1972 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 31 t
Sentenza Cassazione n. 03438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris