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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27735/2021

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nte ORDINANZA sul ricorso 32972-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2058/24/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa contabilizzazione, nel periodo di competenza 2007, della fattura nr. 3 del 31/1/2008, dell'importo di C 55.172,32, emessa per la fornitura eseguita in favore della soc. [OSCURATO:PERSONA] spa nel dicembre del 2007 di nr. 38 <<filtri a manica», della nota di credito nr. 482 del 31/1/2008 emessa dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA] di C 4.056,40 oltre Iva a fronte di merce resa in data 19/12/2007 e nota di credito, emessa dal fornitore ditta Monteggi di [OSCURATO:PERSONA] di Seclì, di C 206,38 oltre Iva, a fronte di storno parziale per errori materiali di forniture eseguite e fatturate nel 2007. 2 La CTP accoglieva il ricorso 3 La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello osservando: a) che, con riferimento alla fattura nr. 3/2008 la contribuente aveva correttamente imputato gli importi al conto economico del 2008 in quanto trattavasi di cessione di componenti industriali il momento traslativo, ai fini fiscali, era da individuarsi non nella consegna e nella percezione del corrispettivo ma nella superamento del collaudo; b) che, con riferimento alle due note di credito, emesse nel gennaio e nel febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate Ric. 2019 n. 32972 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- non aveva fornito la prova della regolarizzazione contabile avvenuta entro il 31/12/2007.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 109 del dPR 917/86 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc si sostiene che la CTR abbia imputato i componenti positivi derivanti dalla fattura e dalle note di credito violando il criterio temporale della competenza dei ricavi applicabile alla cessione di beni mobili 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'ad 2697 cc in relazione all'art 360 comma 10 nr 3 cpc per avere i giudici di seconde cure scorrettamente ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto all'onere di prova posta a suo carico. 2.

Il primo motivo è fondato 2.1 In materia di imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa l'art. 109 comma 10 del dPR 917/86 stabilisce che < <i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali le precedenti norme del presente non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza ». 2.2 Per costante giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass.1648/2013 25282/2015) le regole sull'imputazione Ric. 2019 n. 32972 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -3- temporale dei componenti di reddito sono inderogabili sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria e che, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio: ciò, infatti, finirebbe per lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile. 2.3 Oltre ad adottare il criterio di competenza il testo unico sulle imposte si incarica anche di specificare detto criterio attraverso l'enunciazione delle regole che devono essere seguite per la individuazione della data alla quale si considerano perfezionate i componenti positivi di reddito. 2.4 In particolare per quanto concerne le forniture di beni mobili, che rientrano nel caso di specie, l'art 109 comma 2 lett. a) prevede che << i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione per i beni f mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà». 2.5 Dunque, nel caso di cessione di beni mobili, il corrispettivo si considera fiscalmente incassato alla data della consegna o della spedizione.

In proposito conviene precisare che ai sensi dell'art.1510 cc 2° comma cc « salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere».

Ric. 2019 n. 32972 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -4- 2.6 Nella fattispecie in esame, con riguardo alla fornitura richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], l'Ufficio ha evidenziato nell'avviso di accertamento, fornendo sul punto prova documentale, che il materiale, oggetto della fattura nr 31/2088, fu ordinato nel marzo 2007 e imbarcato per essere consegnato al cliente in data 23/12/2007 giorno della partenza della partenza della nave dal porto di Brindisi. 2.7 La CTR nell'individuare l'effetto traslativo, fiscalmente rilevante, anziché nella data della spedizione della merce, nel successivo ed incerto momento della messa in prova e/o collaudo delle componenti industriali oggetto della fornitura non si è conformata al principio di imputazione per competenza sancito dall'ad 109 Tuir. 3 D secondo motivo è anch'esso fondato. 3.1 Questa Corte ha affermato che< <l'onere della prova tra le parti, ex art. 2697 cod. civ., va ripartito nel senso che all'Ufficio, in sede di accertamento, incombe provare la data in cui si sono verificati i fatti assunti come presunzioni legali di verificazione dei componenti negativi o positivi di reddito (nel caso considerato le date di ultimazione delle prestazioni di riparazione della autovetture in garanzia), così determinando l'esercizio di competenza; al contribuente che abbia registrato i ricavi in un esercizio diverso, spetta provare che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare (in tal senso, Cass. n. 25282 del 2015) e che non lo erano al momento della redazione e presentazione della dichiarazione (Cass. 19671/2013; conf.

Cass. n. 3484/2014)». 3.1 Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento ha enunciato gli elementi di fatto - consegna della merce e resi, a seguito errori nelle fatture, effettuati nel 2007- posti a sostegno della contestazione di omessa Ric. 2019 n. 32972 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -5- imputazione per competenza di componenti positivi nell'anno di imposta 2007. 3.2 La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti in quanto, a fronte della enunciazione da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento degli elementi di fatto (consegna della merce e resi, a seguito errori nelle fatture, effettuati nel 2007) posti a sostegno della contestazione di omessa imputazione per competenza di componenti positivi nell'anno di imposta 2007, avrebbe dovuto accertare se il contribuente avesse o meno assolto il proprio onere di provare una diversa imputazione temporale. 4 Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 32972-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2058/24/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa contabilizzazione, nel periodo di competenza 2007, della fattura nr. 3 del 31/1/2008, dell'importo di C 55.172,32, emessa per la fornitura eseguita in favore della soc. [OSCURATO:PERSONA] spa nel dicembre del 2007 di nr. 38 <<filtri a manica», della nota di credito nr. 482 del 31/1/2008 emessa dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA] di C 4.056,40 oltre Iva a fronte di merce resa in data 19/12/2007 e nota di credito, emessa dal fornitore ditta Monteggi di [OSCURATO:PERSONA] di Seclì, di C 206,38 oltre Iva, a fronte di storno parziale per errori materiali di forniture eseguite e fatturate nel 2007. 2 La CTP accoglieva il ricorso 3 La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l'appello osservando: a) che, con riferimento alla fattura nr. 3/2008 la contribuente aveva correttamente imputato gli importi al conto economico del 2008 in quanto trattavasi di cessione di componenti industriali il momento traslativo, ai fini fiscali, era da individuarsi non nella consegna e nella percezione del corrispettivo ma nella superamento del collaudo; b) che, con riferimento alle due note di credito, emesse nel gennaio e nel febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate Ric. 2019 n. 32972 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- non aveva fornito la prova della regolarizzazione contabile avvenuta entro il 31/12/2007. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 109 del dPR 917/86 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc si sostiene che la CTR abbia imputato i componenti positivi derivanti dalla fattura e dalle note di credito violando il criterio temporale della competenza dei ricavi applicabile alla cessione di beni mobili 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'ad 2697 cc in relazione all'art 360 comma 10 nr 3 cpc per avere i giudici di seconde cure scorrettamente ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto all'onere di prova posta a suo carico. 2. Il primo motivo è fondato 2.1 In materia di imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa l'art. 109 comma 10 del dPR 917/86 stabilisce che < <i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi per i quali le precedenti norme del presente non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza ». 2.2 Per costante giurisprudenza (cfr. tra le tante Cass.1648/2013 25282/2015) le regole sull'imputazione Ric. 2019 n. 32972 sez. MT - ud. 12-05-2021 -3- temporale dei componenti di reddito sono inderogabili sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria e che, pertanto, il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio: ciò, infatti, finirebbe per lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile. 2.3 Oltre ad adottare il criterio di competenza il testo unico sulle imposte si incarica anche di specificare detto criterio attraverso l'enunciazione delle regole che devono essere seguite per la individuazione della data alla quale si considerano perfezionate i componenti positivi di reddito. 2.4 In particolare per quanto concerne le forniture di beni mobili, che rientrano nel caso di specie, l'art 109 comma 2 lett. a) prevede che << i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione per i beni f mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà». 2.5 Dunque, nel caso di cessione di beni mobili, il corrispettivo si considera fiscalmente incassato alla data della consegna o della spedizione. In proposito conviene precisare che ai sensi dell'art.1510 cc 2° comma cc « salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere». Ric. 2019 n. 32972 sez. MT - ud. 12-05-2021 -4- 2.6 Nella fattispecie in esame, con riguardo alla fornitura richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA], l'Ufficio ha evidenziato nell'avviso di accertamento, fornendo sul punto prova documentale, che il materiale, oggetto della fattura nr 31/2088, fu ordinato nel marzo 2007 e imbarcato per essere consegnato al cliente in data 23/12/2007 giorno della partenza della partenza della nave dal porto di Brindisi. 2.7 La CTR nell'individuare l'effetto traslativo, fiscalmente rilevante, anziché nella data della spedizione della merce, nel successivo ed incerto momento della messa in prova e/o collaudo delle componenti industriali oggetto della fornitura non si è conformata al principio di imputazione per competenza sancito dall'ad 109 Tuir. 3 D secondo motivo è anch'esso fondato. 3.1 Questa Corte ha affermato che< <l'onere della prova tra le parti, ex art. 2697 cod. civ., va ripartito nel senso che all'Ufficio, in sede di accertamento, incombe provare la data in cui si sono verificati i fatti assunti come presunzioni legali di verificazione dei componenti negativi o positivi di reddito (nel caso considerato le date di ultimazione delle prestazioni di riparazione della autovetture in garanzia), così determinando l'esercizio di competenza; al contribuente che abbia registrato i ricavi in un esercizio diverso, spetta provare che solo in tale anno questi sono diventati certi e determinabili nell'ammontare (in tal senso, Cass. n. 25282 del 2015) e che non lo erano al momento della redazione e presentazione della dichiarazione (Cass. 19671/2013; conf. Cass. n. 3484/2014)». 3.1 Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento ha enunciato gli elementi di fatto - consegna della merce e resi, a seguito errori nelle fatture, effettuati nel 2007- posti a sostegno della contestazione di omessa Ric. 2019 n. 32972 sez. MT - ud. 12-05-2021 -5- imputazione per competenza di componenti positivi nell'anno di imposta 2007. 3.2 La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti in quanto, a fronte della enunciazione da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento degli elementi di fatto (consegna della merce e resi, a seguito errori nelle fatture, effettuati nel 2007) posti a sostegno della contestazione di omessa imputazione per competenza di componenti positivi nell'anno di imposta 2007, avrebbe dovuto accertare se il contribuente avesse o meno assolto il proprio onere di provare una diversa imputazione temporale. 4 Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Puglia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente