Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25846/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10101/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LIGURIAn.1045/04/2015 depositata il 16/10/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto de l contenzioso tributario pendente in Cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositatadall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si comunica che la controversia concernente la cartella di pagamento oggetto del contenzioso è stata regolarmente definitala ai sensi ex art. 1, commi da 231 a 252, L n. 19 7 del 2022; che, pertanto , il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10101/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIAn.1045/04/2015 depositata il 16/10/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto de l contenzioso tributario pendente in Cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositatadall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si comunica che la controversia concernente la cartella di pagamento oggetto del contenzioso è stata regolarmente definitala ai sensi ex art. 1, commi da 231 a 252, L n. 19 7 del 2022; che, pertanto , il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresi
Decreto Cassazione n. 25846/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris