CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 30697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA]' Ginetto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore dei resistenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso (anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) riportandosi alla memoria depositata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trieste, in accoglimento delle richieste di riesame proposte dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]' Ginetto e della [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA] & C (avente diritto alla restituzione), ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso finalizzato alla confisca anche per equivalente, ai sensi degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 452-quaterdecies cod. pen. del profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta finalizzata all'evasione dell'IRES (anni di imposta 2016-2019) e traffico illecito di rifiuti. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, censurando la decisione del Tribunale che non aveva tenuto in alcun conto le dichiarazioni confessorie rese da una pluralità di indagati pur menzionate dal G.i.p., ed era quindi incorso nel medesimo difetto motivazionale asseritamente rilevabile nel decreto di sequestro. Si evidenzia quindi che il provvedimento del Tribunale era affetto da un deficit di logica formale (per non essere stato considerato uno dei cardini della motivazione del decreto del G.i.p.) e da un deficit sostanziale (per il mancato apprezzamento delle confessioni). 3. Con memorie del 06/05/2022, i difensori della [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA].) e del [OSCURATO:PERSONA]' sollecitano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevandone l'erroneità del presupposto (nessuna dichiarazione confessoria era infatti contenuta nel decreto di sequestro impugnato), l'insussistenza di motivi deducibili (essendo stata censurata la motivazione dell'ordinanza), la manifesta infondatezza delle censure dedotte (risolvendosi il decreto in un "copia e incolla" della richiesta del P.M.), l'insussistenza del fumus dei reati contestati e del periculum in mora, la violazione del principio di proporzionalità, l'inammissibilità del sequestro in danno della [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi di una società di persone che non poteva considerarsi tenuta al pagamento dell'IRES (e non essendo stato provato che la società fungesse da mero schermo per l'indagato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La valutazione degli odierni ricorsi rende preliminarmente opportuno un richiamo dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia cautelare reale, con particolare riferimento, anzitutto, all'oggetto e ai limiti dello scrutinio di legittimità; in secondo luogo, ai poteri del giudice del riesame qualora la motivazione dell'ordinanza applicativa della misura manchi ovvero non contenga l'autonoma valutazione, da parte del giudice emittente, della sussistenza dei presupposti applicativi del sequestro e degli elementi offerti dalla difesa; infine, ai limiti in cui il dovere argomentativo qui appena richiamato può ritenersi correttamente assolto attraverso l'utilizzo della motivazione per relationem. 2.1. Quanto al primo aspetto, viene in rilievo l'insegnamento, assolutamente consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di 2 legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così ad es. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01. Nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.»). Si tratta di un orientamento che trae fondamento da una ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01), e che è stato ribadito anche in epoca recentissima (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 24641 del 04/03/2022, Moncada). 2.2. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, viene anzitutto in rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale «nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa» (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01). Subito dopo l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], si è ulteriormente precisato, da parte di questa stessa Sezione, che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 stesso codice), impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente per relationem, le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge» (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo l'annullamento, da parte 3 del Tribunale del riesame, di un decreto di sequestro preventivo esclusivamente costituito, sul piano motivazionale, da una sintesi astratta del contenuto delle imputazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di analisi, all'informativa di polizia giudiziaria, osservando che una precisa perimetrazione della domanda cautelare, da parte del Pubblico Ministero, agevola il giudice nel giustificare la coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive). Anche tale indirizzo ermeneutico ha trovato plurime conferme, all'interno di pronunce recenti (cfr. Sez. 2, n. 17062 del 07/04/2022, Caruso; Sez. 3, n. 24153 del 27/04/2021, Dezio; Sez. 4, n. 14202 del 16/12/2020, dep. 2021, Moretti). 2.3. Quanto infine alla terza questione in precedenza richiamata, deve qui richiamarsi il recente arresto secondo cui «l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario» (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01). Sulla impossibilità di considerare l'obbligo motivazionale con la tecnica della relatio ad altri atti del procedimento, nelle ipotesi in cui questi ultimi, anche se puntualmente richiamati, non abbiano contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, v. già in precedenza Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, C., Rv. 246465 - 01; Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Talbi, Rv. 265338 - 01). 3. In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve essere valutata la decisione del Tribunale, che - dopo aver ripercorso i tratti essenziali dell'indagine e della richiesta del P.M., ed aver riportato il contenuto del decreto di sequestro - ha accolto il preliminare rilievo difensivo in ordine al carattere inesistente o comunque apparente della motivazione del decreto di sequestro, e alla totale assenza di un'autonoma valutazione, al suo interno, delle risultanze poste a sostegno della richiesta di misura cautelare reale: carenza ritenuta non integrabile con interventi integrativi in sede di riesame, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite Capasso. 3.1. Come riferito dal Tribunale, il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]' e di altri due indagati si articola, quanto al fumus: nel preliminare richiamo delle considerazioni svolte in sede cautelare personale in base al "semplice principio secondo il quale 'nel più sta il meno" (e con l'ulteriore precisazione che i titoli cautelari non avevano riguardato i destinatari del decreto, la cui posizione era stata peraltro "toccata, sia pure di striscio", nei capi da 6 a 9); nella integrale trasposizione dell'informativa finale (contenuta, quanto alla 4 posizione [OSCURATO:PERSONA]', nelle pagine da 28 a 46 del provvedimento del G.i.p.); nella proposizione conclusiva del seguente tenore: "indiscutibile, di conseguenza, la piena sussistenza, anche in questo caso, del c.d. fumus commissí delicti" (cfr. pag. 46). 3.2. L'assoluta assenza, nel decreto del G.i.p., di passaggi motivazionali autonomamente riferibili al ricorrente e alla società di persone a lui riferibile, consente di ritenere la decisione del Tribunale non solo del tutto immune da criticità deducibili in questa sede (cfr. supra, § 2.1), ma anche pienamente aderenti al contenuto del decreto di sequestro preventivo, alla luce dei principi in tema di autonoma valutazione e preclusione ad interventi integrativi, in caso di motivazione mancante o priva dell'autonoma valutazione (cfr. le sentenze richiamate supra, § 2.2.; v. anche Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322, secondo cui la motivazione deve ritenersi apparente «allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo»). Altrettanto fondato deve ritenersi il rilievo contenuto nell'ordinanza, alla luce della già richiamata elaborazione giurisprudenziale (cfr. supra, § 2.3), in ordine alla illegittimità del mero rinvio agli atti di P.G. contenenti da passaggi schiettamente valutativi, quali quelli relativi alla retrospettiva fittizietà di tutte le operazioni fino al 2016, alla quantificazione del profitto delle attività illecite, ecc. 3.3. Le considerazioni fin qui svolte assumono, all'evidenza, carattere assorbente, ed esimono pertanto dall'analisi degli ulteriori profili di criticità ravvisati dal Tribunale in ordine al fumus, sia quanto al ruolo concretamente svolto dalla s.a.s. e alle modalità di quantificazione del profitto (cfr. pag. 11 dell'ordinanza), sia quanto alla imputazione al [OSCURATO:PERSONA]' di una evasione dell'IRES, pur avendo egli operato attraverso società di persone (cfr. pag. 12). Deve comunque osservarsi che la questione dell'assoluto difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p., e dell'impossibilità di integrare la motivazione del decreto affetto da tale vizio, è rimasta priva di effettiva confutazione da parte del ricorrente, che ha sviluppato argomenti volti a censurare la motivazione del Tribunale in relazione al mancato o erroneo apprezzamento di elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria: ovvero - prescindendo da ogni rilievo in ordine alla compatibilità di tali censure con il ristretto ambito dello scrutinio di legittimità (cfr. supra, 2.1) - in ordine a profili che, come si è appena osservato, appaiono superati dalla fondatezza del preliminare rilievo sul difetto di autonoma