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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18673/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco avverso l'ordinanza con cui in data 18.9.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato l'appello proposto, ex art. 680, comma 1, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui in data 11.6.2024 il Magistrato di Sorveglianza di Catania gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni; Rilevato che il ricorso lamenta la illogicità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato nella parte in cui valuta la pericolosità sociale del condannato, nonché la mancanza di motivazione sulla richiesta subordinata di fissare prescrizioni che determinassero la compatibilità della libertà vigilata con lo svolgimento dell'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, quanto alla valutazione della pericolosità sociale, che l'elemento su cui il Tribunale di Sorveglianza basa l'affermazione della necessità di una "sperimentazione" e di una verifica di un anno di libertà vigilata è una pendenza per i reati di rapina aggravata e ricettazione in relazione ai quali il ricorrente ha subito una condanna provvisoria ad undici anni di reclusione: si tratta di una motivazione ragionevole, del tutto aderente al dettato dell'art. 203, comma 2, cod. pen. secondo il quale la pericolosità sociale si desume dalle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., fra cui è compresa anche la capacità a delinquere desumibile dai precedenti; Considerato, quanto alla doglianza riguardante la omessa considerazione della possibilità di stabilire prescrizioni della misura di sicurezza compatibili con il lavoro, che l'attività lavorativa del ricorrente si svolge su tutto il territorio nazionale e che il giudice deve imporre alla persona in stato di libertà vigilata obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati, sicché un provvedimento che avesse previsto la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di spostarsi in tutta Italia sarebbe stato incompatibile con l'esercizio della sorveglianza, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della condotta e del rispetto degli obblighi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso prospetti essenzialmente doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, così da dover essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco avverso l'ordinanza con cui in data 18.9.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato l'appello proposto, ex art. 680, comma 1, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui in data 11.6.2024 il Magistrato di Sorveglianza di Catania gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni; Rilevato che il ricorso lamenta la illogicità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato nella parte in cui valuta la pericolosità sociale del condannato, nonché la mancanza di motivazione sulla richiesta subordinata di fissare prescrizioni che determinassero la compatibilità della libertà vigilata con lo svolgimento dell'attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, quanto alla valutazione della pericolosità sociale, che l'elemento su cui il Tribunale di Sorveglianza basa l'affermazione della necessità di una "sperimentazione" e di una verifica di un anno di libertà vigilata è una pendenza per i reati di rapina aggravata e ricettazione in relazione ai quali il ricorrente ha subito una condanna provvisoria ad undici anni di reclusione: si tratta di una motivazione ragionevole, del tutto aderente al dettato dell'art. 203, comma 2, cod. pen. secondo il quale la pericolosità sociale si desume dalle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., fra cui è compresa anche la capacità a delinquere desumibile dai precedenti; Considerato, quanto alla doglianza riguardante la omessa considerazione della possibilità di stabilire prescrizioni della misura di sicurezza compatibili con il lavoro, che l'attività lavorativa del ricorrente si svolge su tutto il territorio nazionale e che il giudice deve imporre alla persona in stato di libertà vigilata obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati, sicché un provvedimento che avesse previsto la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] di spostarsi in tutta Italia sarebbe stato incompatibile con l'esercizio della sorveglianza, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della condotta e del rispetto degli obblighi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso prospetti essenzialmente doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, così da dover essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata;Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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