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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 1979

Cassazione n. 27870/2026

Testo disponibile della fonte

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ria, nata il 25/11/1979 a Messina avverso la sentenza 13/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 13 febbraio 2026, confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l'odierna ricorrente responsabile del reato di calunnia, condannandola, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.2.

La ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del reato già alla data del 13 febbraio 2026, in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte d'appello, cui la questione era stata sottoposta con note difensive.

Evidenzia che si erano verificate solo nel corso del giudizio di primo grado due cause di sospensione, derivanti dall'astensione del difensore alle udienze del 4 novembre 2024 e della successiva del 5 maggio 2025 per complessivi giorni 192, di tal che il reato commesso il 5 giugno 2017 era estinto alla data del 17 giugno 2025.

Sul punto la Corte d'appello non si era pronunciata.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01;).

Nella specie, il decorso del termine prescrizionale era stato dedotto con memoria depositata per l'udienza tenuta con rito cartolare dinanzi alla Corte d'appello.

Nel caso in esame l'imputata è stata condannata, con le attenuanti generiche, per il reato di calunnia commesso in data 5 giugno 2017.

L'art. 157, comma 2, cod. pen. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale.

Per il reato in questione, punito con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen. è pari ad anni sei, oltre gli eventuali aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi.

A sua volta, l'art. 161, comma 2, cod. pen. stabilisce che, con riguardo al reato per il quale attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della 2prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che in tal caso il reato si prescrive in anni sette e mesi sei dal momento di consumazione del medesimo.

Il reato si è dunque prescritto il 16 giugno 2025, prima dell'emissione della sentenza impugnata, tenuto conto della complessiva sospensione di 192 giorni, come risultante dai verbali di udienza, derivante dalla adesione del difensore ad una astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], né appaiono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, a mente dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza dell'imputata.

3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputata è estinto per intervenuta prescrizione.

Vanno confermate le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria, nata il 25/11/1979 a Messina avverso la sentenza 13/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 13 febbraio 2026, confermava quella di primo grado, che aveva ritenuto l'odierna ricorrente responsabile del reato di calunnia, condannandola, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.2. La ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del reato già alla data del 13 febbraio 2026, in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte d'appello, cui la questione era stata sottoposta con note difensive. Evidenzia che si erano verificate solo nel corso del giudizio di primo grado due cause di sospensione, derivanti dall'astensione del difensore alle udienze del 4 novembre 2024 e della successiva del 5 maggio 2025 per complessivi giorni 192, di tal che il reato commesso il 5 giugno 2017 era estinto alla data del 17 giugno 2025. Sul punto la Corte d'appello non si era pronunciata. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01;). Nella specie, il decorso del termine prescrizionale era stato dedotto con memoria depositata per l'udienza tenuta con rito cartolare dinanzi alla Corte d'appello. Nel caso in esame l'imputata è stata condannata, con le attenuanti generiche, per il reato di calunnia commesso in data 5 giugno 2017. L'art. 157, comma 2, cod. pen. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. Per il reato in questione, punito con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen. è pari ad anni sei, oltre gli eventuali aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi. A sua volta, l'art. 161, comma 2, cod. pen. stabilisce che, con riguardo al reato per il quale attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della 2prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che in tal caso il reato si prescrive in anni sette e mesi sei dal momento di consumazione del medesimo. Il reato si è dunque prescritto il 16 giugno 2025, prima dell'emissione della sentenza impugnata, tenuto conto della complessiva sospensione di 192 giorni, come risultante dai verbali di udienza, derivante dalla adesione del difensore ad una astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], né appaiono riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, a mente dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza dell'imputata. 3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputata è estinto per intervenuta prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza ri P.Q.M
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