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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08437/2026

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DELLO [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1195/2021depositata il 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1195/2021, ha rigettatol’appello proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 6523/2019 con cui il Tribunale di Milano ha accolto ladomanda svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di declaratoria diinsussistenza delle condizioni per far luogo alla revoca, da parte delMinistero, di un finanziamento pubblico precedentemente concesso allapredetta società.Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo gradonel ritenere che il totale completamento del progetto ed il conseguentepagamento dell’80% dei fornitori entro il termine di 14 mesi noncostituisse un “requisito” previsto a pena di revoca dei contributi.

Inparticolare, la Corte d’Appello ha osservato che non ricorrono né indiciletterali né sistematici che consentano di affermare che il pagamentodell’80% dei costi ammessi alle agevolazioni nel termine di 14 mesicostituisse un requisito dell’erogazione dei finanziamenti di cui è causa: ilfatto che per la violazione del termine di cui al punto

4.1. della Circolarenon sia stata prevista alcuna sanzione specifica, tanto meno la revoca, èrilevante ai fini dell’interpretazione sistematica della disposizione dellacircolare che si assume violata, tenuto conto che nell’ambito del bandosono state espressamente previste alcune ipotesi di revoca, tra cui nonfigura la fattispecie di cui è causa.Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che tale soluzione non si ponga incontrasto con la ratio sottesa all’erogazione dei contributi alle imprese,che è il perseguimento di un pubblico interesse tramite la realizzazione diprogetti selezionati entro un determinato lasso di tempo.

Nel caso sispecie, l’appellante non aveva contestato la tempestività delcompletamento del progetto, ma il ritardo nel pagamento di alcunefatture, in relazione al quale viene considerazione solo l’interesseall’adempimento di alcuni fornitori.Numero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infine, il giudice d’appello ha confutato la prospettazione del Ministeroappellante secondo cui il termine di 14 mesi per l’effettuazione deipagamenti nella misura prevista dal bando doveva considerarsi comeessenziale ex art. 1457 c.c.: in primo luogo, l’eventuale rispetto di taletermine non avrebbe soddisfatto alcuno specifico interesse del Ministero e,comunque, doveva essere richiamato il principio secondo cui la previsionedi un termine essenziale per l’adempimento non preclude alla parteinteressata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico articolatomotivo.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1d.lgs n. 123/1998, errata interpretazione del punto

4.1. e del punto 5.3.della circolare n. 900502 del 10.12.2002 e degli artt. 1455 e 1457 c.c.Rileva la ricorrente che, alla luce del punto

5.3. della circolare n. 946084del 17.2.2003, requisito essenziale per la fruizione delle agevolazioni è iltotale completamento del progetto, che richiede non soltanto che neltermine di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione dele risorse siaeffettuata l’integrale fornitura, messa in esercizio dei beni e serviziammessi, ma che siano effettuati i pagamenti nella misura non inferioreall’80% dei costi ammessi.

Se entro il predetto termine non si verificanoentrambe le condizioni, il progetto non può ritenersi “completato”,difettando il requisito essenziale per la fruizione delle agevolazioni.

Non èdunque vero che il mancato rispetto del termine per l’effettuazione deipagamenti nella misura stabilita non sia previsto a pena di revoca delcontributo concesso, atteso che la mancanza di una espressa previsioneNumero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026del rispetto del termine “a pena di revoca” non esclude che il suo mancatorispetto possa costituire causa di revoca dei contributi.2.

Il ricorso è inammissibile.Va preliminarmente osservato che l'interpretazione di un provvedimentoamministrativo – come quella di un atto negoziale - è tipico accertamentoin fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità,se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazioneinadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter"logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere unaviolazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimentoalle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione deicanoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre,altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice delmerito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazionedelle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà,nella proposta di una interpretazione diversa (vedi Cass. n. 9461/2021;vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n.22102 del 19/10/2009).Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto l’eventualeviolazione da parte dei giudici di merito dei canoni legali di interpretazionecontrattuale, né ha censurato il difetto di motivazione, limitandosi adinvocare una diversa alternativa interpretazione del testo dei punti

4.1. e6.3. della circolare n. 900502 del 10.12.2002.Come evidenziato in narrativa, il giudice d’appello ha condivisol’impostazione del giudice di primo grado, nel ritenere insussistenti lecondizioni per la revoca del contributo di cui è causa, sulla base diun’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica delle normedelle predetta circolare, affermazione che non è stata aggredita dalNumero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ministero ricorrente, che ha invocato la violazione dell’art. 9 comma 1°d.lgs n. 123/1998, non considerando, tuttavia, che oggetto del contenderenella presente causa non era l’interpretazione della norma della predettalegge speciale, ma quella della circolare sopra indicata, attività valutativache è riservata al giudice di merito e come tale non è sindacabile in sededi legittimità, se non nei limiti sopra illustrati, non ricorrenti nel caso dispecie.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquidain € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il4.12.2025Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLO [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1195/2021depositata il 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1195/2021, ha rigettatol’appello proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 6523/2019 con cui il Tribunale di Milano ha accolto ladomanda svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di declaratoria diinsussistenza delle condizioni per far luogo alla revoca, da parte delMinistero, di un finanziamento pubblico precedentemente concesso allapredetta società.Il giudice d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo gradonel ritenere che il totale completamento del progetto ed il conseguentepagamento dell’80% dei fornitori entro il termine di 14 mesi noncostituisse un “requisito” previsto a pena di revoca dei contributi. Inparticolare, la Corte d’Appello ha osservato che non ricorrono né indiciletterali né sistematici che consentano di affermare che il pagamentodell’80% dei costi ammessi alle agevolazioni nel termine di 14 mesicostituisse un requisito dell’erogazione dei finanziamenti di cui è causa: ilfatto che per la violazione del termine di cui al punto 4.1. della Circolarenon sia stata prevista alcuna sanzione specifica, tanto meno la revoca, èrilevante ai fini dell’interpretazione sistematica della disposizione dellacircolare che si assume violata, tenuto conto che nell’ambito del bandosono state espressamente previste alcune ipotesi di revoca, tra cui nonfigura la fattispecie di cui è causa.Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che tale soluzione non si ponga incontrasto con la ratio sottesa all’erogazione dei contributi alle imprese,che è il perseguimento di un pubblico interesse tramite la realizzazione diprogetti selezionati entro un determinato lasso di tempo. Nel caso sispecie, l’appellante non aveva contestato la tempestività delcompletamento del progetto, ma il ritardo nel pagamento di alcunefatture, in relazione al quale viene considerazione solo l’interesseall’adempimento di alcuni fornitori.Numero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infine, il giudice d’appello ha confutato la prospettazione del Ministeroappellante secondo cui il termine di 14 mesi per l’effettuazione deipagamenti nella misura prevista dal bando doveva considerarsi comeessenziale ex art. 1457 c.c.: in primo luogo, l’eventuale rispetto di taletermine non avrebbe soddisfatto alcuno specifico interesse del Ministero e,comunque, doveva essere richiamato il principio secondo cui la previsionedi un termine essenziale per l’adempimento non preclude alla parteinteressata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico articolatomotivo.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1d.lgs n. 123/1998, errata interpretazione del punto 4.1. e del punto 5.3.della circolare n. 900502 del 10.12.2002 e degli artt. 1455 e 1457 c.c.Rileva la ricorrente che, alla luce del punto 5.3. della circolare n. 946084del 17.2.2003, requisito essenziale per la fruizione delle agevolazioni è iltotale completamento del progetto, che richiede non soltanto che neltermine di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione dele risorse siaeffettuata l’integrale fornitura, messa in esercizio dei beni e serviziammessi, ma che siano effettuati i pagamenti nella misura non inferioreall’80% dei costi ammessi. Se entro il predetto termine non si verificanoentrambe le condizioni, il progetto non può ritenersi “completato”,difettando il requisito essenziale per la fruizione delle agevolazioni. Non èdunque vero che il mancato rispetto del termine per l’effettuazione deipagamenti nella misura stabilita non sia previsto a pena di revoca delcontributo concesso, atteso che la mancanza di una espressa previsioneNumero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026del rispetto del termine “a pena di revoca” non esclude che il suo mancatorispetto possa costituire causa di revoca dei contributi.2. Il ricorso è inammissibile.Va preliminarmente osservato che l'interpretazione di un provvedimentoamministrativo – come quella di un atto negoziale - è tipico accertamentoin fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità,se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazioneinadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter"logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere unaviolazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimentoalle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione deicanoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre,altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice delmerito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazionedelle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà,nella proposta di una interpretazione diversa (vedi Cass. n. 9461/2021;vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n.22102 del 19/10/2009).Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto l’eventualeviolazione da parte dei giudici di merito dei canoni legali di interpretazionecontrattuale, né ha censurato il difetto di motivazione, limitandosi adinvocare una diversa alternativa interpretazione del testo dei punti 4.1. e6.3. della circolare n. 900502 del 10.12.2002.Come evidenziato in narrativa, il giudice d’appello ha condivisol’impostazione del giudice di primo grado, nel ritenere insussistenti lecondizioni per la revoca del contributo di cui è causa, sulla base diun’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica delle normedelle predetta circolare, affermazione che non è stata aggredita dalNumero registro generale 16038/2021Numero sezionale 4340/2025Numero di raccolta generale 8437/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ministero ricorrente, che ha invocato la violazione dell’art. 9 comma 1°d.lgs n. 123/1998, non considerando, tuttavia, che oggetto del contenderenella presente causa non era l’interpretazione della norma della predettalegge speciale, ma quella della circolare sopra indicata, attività valutativache è riservata al giudice di merito e come tale non è sindacabile in sededi legittimità, se non nei limiti sopra illustrati, non ricorrenti nel caso dispecie.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquidain € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il4.12.2025Il PresidenteMarco Marulli
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