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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 18835/2026

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dlallah [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 del Gip del Tribunale di Trieste.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LucaSciarretta, con cui ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata,limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della statuizioneconcernente la sanzione amministrativa accessoria.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 21 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Trieste haapplicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cuiall’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 lapena di giorni venti di arresto ed euro 720 di ammenda, sostituita con losvolgimento del lavoro di pubblica utilità e disposto la sospensione della patentedi guida per la durata di mesi sei oltre la confisca del motociclo, di sua proprietà,.2.

Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso laCorte di appello di Trieste con cui deduce, con unico motivo, la violazione di leggeex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con particolare riguardo mancatasospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, sino all’esito della valutazione in ordine allosvolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.3.

Il ricorso è fondato.In via preliminare, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. quando si deducal’erronea applicazione, ovvero l’omessa applicazione, di sanzioni amministrative(Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279340 – 01).4.

È stato, altresì, affermato che il ricorso per cassazione del PubblicoMinistero è ammissibile, anche nell’interesse dell’imputato e avverso una sentenzadi condanna, quando sia proposto al fine di ottenere l’esatta applicazione dellalegge.

Ciò a condizione che l’impugnazione sia sorretta da un interesse concreto eanche praticamente favorevole, così da evitare che sull’imputato ricadano effettipregiudizievoli derivanti da errori del giudice (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016,P.G. c/ Piga, Rv. 268191-01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. c/ Gagliardi,Rv. 285026–01).5.

Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di sostituzionedella pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art.186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.In caso di esito positivo, infatti, potranno essere dichiarati l’estinzione delreato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48654del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903; Sez. 4, sent. n. 48330 del 27/09/2017,Braghetto, Rv. 271040; Sez. 4, sent. n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv.272531).Nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generalericorrente, occorre evitare che la sospensione della patente producaimmediatamente effetti, poiché il tempo necessario per fissare l’udienza destinataalla verifica dell’esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificare quantostabilito dall’art. 186, comma 9-bis, Cod. strada, in caso di esito positivo del lavorodi pubblica utilità, con riguardo alla riduzione alla metà della sospensione dellapatente di guida.6.

Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoriaanzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, letteral), cod.proc.pen.7.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamenteal punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria applicata al ricorrente; sanzione la cui efficacia vieneper l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblicautilità.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessasospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida sino all’esito della valutazione in ordine allosvolgimento della pena sostitutiva, sospensione che dispone.Così è deciso, 16/04/2026La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dlallah [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 del Gip del Tribunale di Trieste.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LucaSciarretta, con cui ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata,limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della statuizioneconcernente la sanzione amministrativa accessoria.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 21 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Trieste haapplicato, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cuiall’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 lapena di giorni venti di arresto ed euro 720 di ammenda, sostituita con losvolgimento del lavoro di pubblica utilità e disposto la sospensione della patentedi guida per la durata di mesi sei oltre la confisca del motociclo, di sua proprietà,.2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso laCorte di appello di Trieste con cui deduce, con unico motivo, la violazione di leggeex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con particolare riguardo mancatasospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida, sino all’esito della valutazione in ordine allosvolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.3. Il ricorso è fondato.In via preliminare, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avversola sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. quando si deducal’erronea applicazione, ovvero l’omessa applicazione, di sanzioni amministrative(Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279340 – 01).4. È stato, altresì, affermato che il ricorso per cassazione del PubblicoMinistero è ammissibile, anche nell’interesse dell’imputato e avverso una sentenzadi condanna, quando sia proposto al fine di ottenere l’esatta applicazione dellalegge. Ciò a condizione che l’impugnazione sia sorretta da un interesse concreto eanche praticamente favorevole, così da evitare che sull’imputato ricadano effettipregiudizievoli derivanti da errori del giudice (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016,P.G. c/ Piga, Rv. 268191-01; Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, P.G. c/ Gagliardi,Rv. 285026–01).5. Come già affermato da questa Corte di legittimità, in caso di sostituzionedella pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art.186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino allavalutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.In caso di esito positivo, infatti, potranno essere dichiarati l’estinzione delreato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48654del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903; Sez. 4, sent. n. 48330 del 27/09/2017,Braghetto, Rv. 271040; Sez. 4, sent. n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv.272531).Nel caso di specie, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generalericorrente, occorre evitare che la sospensione della patente producaimmediatamente effetti, poiché il tempo necessario per fissare l’udienza destinataalla verifica dell’esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificare quantostabilito dall’art. 186, comma 9-bis, Cod. strada, in caso di esito positivo del lavorodi pubblica utilità, con riguardo alla riduzione alla metà della sospensione dellapatente di guida.6. Alla sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoriaanzidetta può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, letteral), cod.proc.pen.7. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamenteal punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzioneamministrativa accessoria applicata al ricorrente; sanzione la cui efficacia vieneper l'effetto sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblicautilità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessasospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida sino all’esito della valutazione in ordine allosvolgimento della pena sostitutiva, sospensione che dispone.Così è deciso, 16/04/2026La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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