Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 06563/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 4 novembre 2019, il tribunale monocratico di Palermo, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di occupazione abusiva di alloggio popolare e la condannava alla pena di 600 euro di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen. che doveva ritenersi sussistente alla luce delle condizioni di indigenza dimostrate dall'ammissione al gratuito patrocinio.

Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso deve essere convertito in appello essendo stato proposto avverso sentenza di primo grado di condanna alla pena della multa e, quindi, appellabile ex art. 593 cod.proc.pen..

Ed invero il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum"., e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834 - 01).

E nel caso di specie il ricorso propone una serie di doglianze in punto difetto di motivazione estranee all'oggetto del ricorso per saltum proponibile solo per violazione di legge.

P.Q.M.

Dispone la conversione del ricorso in appello ed ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello di Palermo per il giudizio.

Rbrna, 25 gennaio 2022 I [OSCURATO:PERSONA]. kC .\, i , llu n e•I'2#. u - ' [OSCURATO:PERSONA] Dott.

Gep,pi go LEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 4 novembre 2019, il tribunale monocratico di Palermo, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di occupazione abusiva di alloggio popolare e la condannava alla pena di 600 euro di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen. che doveva ritenersi sussistente alla luce delle condizioni di indigenza dimostrate dall'ammissione al gratuito patrocinio. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso deve essere convertito in appello essendo stato proposto avverso sentenza di primo grado di condanna alla pena della multa e, quindi, appellabile ex art. 593 cod.proc.pen.. Ed invero il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum"., e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834 - 01). E nel caso di specie il ricorso propone una serie di doglianze in punto difetto di motivazione estranee all'oggetto del ricorso per saltum proponibile solo per violazione di legge. P.Q.M. Dispone la conversione del ricorso in appello ed ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello di Palermo per il giudizio. Rbrna, 25 gennaio 2022 I [OSCURATO:PERSONA]. kC .\, i , llu n e•I'2#. u - ' [OSCURATO:PERSONA] Dott. Gep,pi go LEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 06563/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris