Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:F:2015:86
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014FO0109
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
14 luglio 2015 (
*1
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica — Retribuzione — Pensione di reversibilità — Articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto — Diritto del coniuge divorziato del funzionario deceduto — Pensione alimentare a carico del funzionario deceduto — Fissazione del limite della pensione di reversibilità — Ricorso manifestamente infondato»
Nella causa F‑109/14,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Ispra (Italia), rappresentata da L. Ribolzi, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da. A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione),
composto da R. Barents (relatore), presidente, E. Perillo e J. Svenningsen, giudici,
cancelliere: W. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2014 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso, diretto ad ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] europea sia condannata a versarle, a titolo della pensione di reversibilità di cui beneficia, il 35% dell’importo della pensione di anzianità percepita dal suo ex coniuge al momento del decesso di quest’ultimo, e ciò dalla data del decesso, con maggiorazione degli interessi sulle quote arretrate.
Contesto normativo
2
Riguardo al coniuge divorziato di un funzionario deceduto in attività o dopo essere stato collocato a riposo, l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:
«Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell’ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.
La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all’atto del decesso dell’ex coniuge, che viene attualizzata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello Statuto.
Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell’articolo 26 [dell’allegato VIII dello Statuto] qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge».
3
L’articolo 28 dell’allegato VIII dello Statuto prevede tuttavia una limitazione dell’importo della pensione di reversibilità nel senso che, «[i]n caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto ad una pensione di riversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto ad una pensione di riversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, secondo e terzo comma[, dell’allegato VIII dello Statuto]».
4
Riguardo al coniuge del funzionario al momento del decesso di quest’ultimo, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto prevede in particolare che «[i]l coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22 [dell’allegato VIII dello Statuto], ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell’ultimo stipendio base; tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l’importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso».
Fatti
5
La ricorrente ha sposato il sig. M., agente temporaneo della [OSCURATO:PERSONA], il 1
o
dicembre 1969 e ha divorziato dallo stesso il 9 maggio 2007.
6
Il sig. M. è deceduto il 21 luglio 2010. A tale data il sig. M. percepiva una pensione d’invalidità.
7
Con decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 2 settembre 2010, la ricorrente è stata ammessa al beneficio di una pensione di reversibilità, il cui importo, in applicazione dell’articolo 27, secondo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, è stato fissato in EUR 415, ossia l’importo attualizzato dell’assegno alimentare che la ricorrente percepiva alla data del decesso dell’ex coniuge in applicazione della sentenza di divorzio emanata dal Tribunale di Varese il 9 maggio 2007. L’importo della pensione di reversibilità, nel novembre 2014, era pari a EUR 426,34 lordi, ossia EUR 380,86 netti.
8
Con lettera del 10 aprile 2014, pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile seguente, la ricorrente ha chiesto un aumento dell’importo della sua pensione di reversibilità ricevuta stante il peggioramento delle sue condizioni di salute. Al riguardo ella chiedeva, sostanzialmente, che al suo caso fosse applicato l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, affinché le fosse versata, pur se vedova divorziata, una pensione di reversibilità di un importo minimo pari al 35% dell’ultimo stipendio base dell’ex coniuge deceduto.
9
Con lettera del 7 maggio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di aumento della pensione di reversibilità presentata dalla ricorrente, ponendo in evidenza che il suo caso ricadeva nell’ambito dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto e che l’importo attribuitole era conforme a quanto previsto dalla suddetta disposizione. Per contro, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto non era applicabile, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla situazione della ricorrente, giacché la menzionata disposizione concerne esclusivamente la persona che sia coniuge del funzionario al momento del decesso di quest’ultimo. Quanto all’applicazione dell’articolo 76 dello Statuto, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, qualora la ricorrente ritenesse di trovarsi in una situazione difficile a seguito di una malattia grave, il competente servizio sociale della [OSCURATO:PERSONA] era a sua disposizione.
10
Il 27 maggio 2014 la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione del 7 maggio 2014 che aveva respinto la sua domanda di revisione della pensione di reversibilità.
11
Il 24 settembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente il 27 maggio 2014.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versarle «il 35% [dell’importo] della pensione di reversibilità» dell’ex coniuge deceduto, il sig. M., che era pari a EUR 2857,40 alla data del decesso, a partire da tale data, con interessi nel frattempo maturati sulle quote arretrate;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso come irricevibile o, in via sussidiaria, come infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata
14
Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
15
In particolare, in forza di una costante giurisprudenza, il rigetto del ricorso con ordinanza motivata adottata sulla base dell’articolo 81 del regolamento di procedura non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe, ove, alla lettura del fascicolo di una causa, il Tribunale, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo in parola, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e consideri, inoltre, che lo svolgimento di un’udienza non sarebbe tale da offrire elementi nuovi idonei a incidere sul suo convincimento (ordinanze del 10 luglio 2014, Mészáros/[OSCURATO:PERSONA], F‑22/13,
EU:F:2014:189
, punto 39, e del 23 aprile 2015, Bensai/[OSCURATO:PERSONA], F‑131/14,
EU:F:2015:34
, punto 28).
16
Nel caso di specie il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per pronunciarsi e decide dunque, a norma dell’articolo 81 del suo regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.
Sulla ricevibilità
17
In forza di una costante giurisprudenza il giudice dell’Unione può legittimamente valutare, in considerazione delle circostanze del caso di specie, se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P,
EU:C:2002:118
, punti 51 e 52; del 23 marzo 2004, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑233/02,
EU:C:2004:173
, punto 26; del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/[OSCURATO:PERSONA], T‑171/02,
EU:T:2005:219
, punto 155; dell’8 aprile 2008, Bordini/[OSCURATO:PERSONA], F‑134/06,
EU:F:2008:40
, punto 56; del 28 settembre 2011, AZ/[OSCURATO:PERSONA], F‑26/10,
EU:F:2011:163
, punto 34, e del 29 febbraio 2012, AM/Parlamento, F‑100/10,
EU:F:2012:24
, punti 47 e 48).
18
Nelle circostanze del caso di specie, e per scrupolo di economia processuale, occorre esaminare anzitutto i motivi di merito dedotti dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché, in ogni caso e per i motivi qui di seguito esposti, il ricorso è manifestamente infondato.
Nel merito
19
Supponendo che le conclusioni della ricorrente possano, in un’ottica di apertura e alla luce del tenore della fase precontenziosa del procedimento, essere interpretate nel senso che sarebbero dirette ad ottenere l’annullamento della decisione del 7 maggio 2014, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la sua domanda di revisione della pensione di reversibilità, e quello della decisione del 24 settembre 2014, con cui è stato respinto il reclamo avverso la summenzionata decisione del 7 maggio 2014, è d’uopo rilevare che, nella fattispecie, il caso della ricorrente, per quanto riguarda l’importo della pensione di reversibilità di cui è titolare, ricade esclusivamente nell’ambito delle disposizioni degli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto e che, ai fini del calcolo dell’importo in parola e della sua attualizzazione, è priva di rilievo la circostanza che l’importo della pensione alimentare di cui all’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto non possa più, in forza del diritto nazionale e a causa del decesso dell’ex coniuge, essere modificato.
20
Si deve inoltre constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente nella domanda di revisione della sua pensione di reversibilità, del 10 aprile 2014, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto disciplina esclusivamente la situazione del coniuge superstite del funzionario deceduto e non è inteso, segnatamente per quanto riguarda l’importo minimo della pensione di reversibilità pari al 35% dell’ultimo stipendio base, ad applicarsi per analogia alla situazione degli ex coniugi del funzionario deceduto.
21
Dal momento che, peraltro, la ricorrente non ha dimostrato che l’importo della pensione di reversibilità attribuitale, vale a dire, nel novembre 2014, un importo lordo pari a EUR 426,34, ossia EUR 380,86 netti, sia il risultato di un’errata applicazione degli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto, il presente ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sulle spese
22
Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
23
Dalla motivazione della presente ordinanza risulta la soccombenza della ricorrente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente deve sopportare le proprie spese ed essere condannata a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Lussemburgo, 14 luglio 2015
Il cancelliere
W. [OSCURATO:PERSONA] presidente
R. Barents
(
*1
) Lingua processuale: l’italiano.