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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08133/2026

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MUNE di AVELLINO-intimato-avverso la sentenza DELLA COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA - SEZ.DIST.

DISALERNO n. 4104/2021 depositata il 13/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Avellino notificò alla ricorrente un avviso di accertamento ICIdel 19 settembre 2016 in relazione a taluni terreni siti in contradaNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/20261083, rimarcando trattarsi di terreni “utilizzabili a scopo edificatorio” eliquidando per gli anni 2010 e 2011 un’imposta di € 185,41 per ciascunanno.La contribuente presentò ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino, eccependo la decadenza dell’azione, vizi di motivazione dell’attoimpositivo e infondatezza della pretesa nel merito, atteso che i terrenierano gravati di un vincolo urbanistico previsto dal piano comunale.Il primo giudice, con sentenza 1542 del 2017, accolse parzialmente ilricorso ritenendo che per il 2010 fosse intervenuta decadenza mentrequanto al 2011 dovesse dimezzarsi il valore dei terreni in considerazionedella presenza dei vincoli.La stessa contribuente propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che, con lasentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con il Comune, harespinto il gravame.Il giudice d’appello ha:- da un lato, respinto la tesi della decadenza ritenendo che, quantoall’anno 2011, il termine di prescrizione quinquennale decorressedall’anno successivo e, pertanto, dal 2012, con conseguente termineche sarebbe spirato il 31 dicembre 2017 risultando pertantotempestivo l’avviso del settembre 2016.

Quest’ultimo avrebbeimpedito la decadenza anche per l’anno 2010, decorrente dal 2011 epertanto scadente il 31 dicembre 2016, ma la decisione errata dellaCommissione Provinciale non è stata oggetto d’appello incidentale;- dall’altro, pur dando atto dell’esistenza di un vincolo paesaggisticoper i corsi d’acqua iscritti negli elenchi con fascia di 150 metri persponda come risultante da certificato urbanistico, richiamato lasentenza impugnata e gli insegnamenti giurisprudenziali cui lastessa è improntata evidenziando come il terreno abbia inequivocaNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026destinazione urbanistica edificabile e quindi da stimare secondo ilvalore di mercato anche in assenza d’uno strumentoparticolareggiato attuativo;- ritenuto corretta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] diridurre il valore imponibile in conseguenza dei vincoli paesaggisticiche, previa comparazione con terreni d’identica condizione, si èritenuto pari alla metà come già valutato in I grado.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivointegrato da successiva memoria, con cui si è riportata alle difeseprecedenti.Il Comune di Avellino, cui pure il ricorso è stato notificato telematicamenteil 6 dicembre 2021, non si è costituito rimanendo intimato.Il 26 gennaio 2024 la contribuente ha depositato una nota con cui, attesoil decesso del precedente avvocato, ha nominato un nuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la disposizione richiamata, alcomma 1 lett. b), individua il presupposto impositivo nelle aree utilizzabilia scopo edificatorio.

Argomenta che sia incontestato, non avendo l’entelocale mai eccepito alcunché sul punto, che il vincolo apposto sui terreniimpedisca qualsiasi intervento edificatorio per il solo fatto dellacollocazione in area di rispetto fluviale.

Richiama giurisprudenza relativa acasi analoghi in cui la destinazione urbanistica o la presenza di vincolid’edificabilità assoluta esclude la qualificazione del terreno, a fini fiscali,come “suscettibile di utilizzazione edificatoria”.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.2 Il ricorso non trascrive né allega il certificato urbanistico alla basedelle proprie valutazioni, non chiarendo neppure quale sia l’estensione delNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026terreno e in qual misura sullo stesso incida l’affermato vincolo.

A fronte diuna motivazione specifica in merito alla valutazione dell’edificabilitàdell’area, sarebbe stato onere della ricorrente formulare le sue censurecon corrispondente grado di specificità incorrendo altrimenti, come nelcaso in esame, nell’inammissibilità prevista dall’art. 366, comma primo,nn. 3 e 6 c.p.c.1.3 Il motivo è comunque infondato atteso che la giurisprudenzarichiamata non è pertinente in quanto esclude dalla base imponibile iterreni:- con vincolo di inedificabilità assoluta (Cass. 14043/2020);- con destinazione urbanistica incompatibile con l’edificazione o comunquecomportante un indice d’edificabilità minimo e limitato (Cass.25552/2011).Nessuna di tali situazioni appare verificarsi nel caso specifico atteso che,come si evince dal ricorso medesimo:- Il vincolo paesaggistico invocato, previsto dal T.U. 1775/33, è quellorelativo alla fascia di 150 mt per corsi d’acqua iscritti negli elenchi.Tuttavia, non è in alcun modo chiarito nel ricorso se tutti i terreniricadano in tale vincolo, non potendosi ovviare al requisito ex art.366, comma primo, n. 6, c.p.c. con il semplice rinvio ai documentidepositati, venendo altrimenti meno il requisito d’autosufficienza delricorso;- La destinazione urbanistica è incontestatamente a uso edificatorio,tanto è vero che lo stesso ricorso contesta la suscettibilità in fatto,“indipendentemente dalla generica classificazione urbanistica” (pag.3 ricorso), di tale utilizzazione alla luce del vincolo imposto.

Non èpertanto pertinente il richiamo all’insegnamento di cui alla pronuncian. 25552/11 ove è invece proprio la destinazione urbanistica adessere ritenuta incompatibile, ai fini fiscali, con l’uso edificatorio.

Ènoto inoltre che, in tema di ICI, la nozione di edificabilità di unNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di ediliziaabitativa, per cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dalpiano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico,anche se incide nella determinazione del valore venaledell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualitàdelle sue potenzialità edificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivocarattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che ivincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventivanel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli didestinazione che non fanno venire meno l'originaria naturaedificabile (Cass. Sez. 5, 02/10/2024, n. 25935, Rv. 672517 - 02).Deve pertanto ritenersi corretta la decisione impugnata, a conferma diquella adottata in I grado, che ha ritenuto, in conformità con lagiurisprudenza di questa Corte, come la presenza di vincoli che nondeterminino inedificabilità assoluta comporta invero una riduzione delvalore del terreno anche ai fini del calcolo dell’imposta.2.

Il ricorso va pertanto respinto mentre non vanno adottate pronuncesulle spese, atteso che il Comune è rimasto intimato.

Ai sensi dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.MRespinge il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MUNE di AVELLINO-intimato-avverso la sentenza DELLA COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST. DISALERNO n. 4104/2021 depositata il 13/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Avellino notificò alla ricorrente un avviso di accertamento ICIdel 19 settembre 2016 in relazione a taluni terreni siti in contradaNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/20261083, rimarcando trattarsi di terreni “utilizzabili a scopo edificatorio” eliquidando per gli anni 2010 e 2011 un’imposta di € 185,41 per ciascunanno.La contribuente presentò ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino, eccependo la decadenza dell’azione, vizi di motivazione dell’attoimpositivo e infondatezza della pretesa nel merito, atteso che i terrenierano gravati di un vincolo urbanistico previsto dal piano comunale.Il primo giudice, con sentenza 1542 del 2017, accolse parzialmente ilricorso ritenendo che per il 2010 fosse intervenuta decadenza mentrequanto al 2011 dovesse dimezzarsi il valore dei terreni in considerazionedella presenza dei vincoli.La stessa contribuente propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che, con lasentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con il Comune, harespinto il gravame.Il giudice d’appello ha:- da un lato, respinto la tesi della decadenza ritenendo che, quantoall’anno 2011, il termine di prescrizione quinquennale decorressedall’anno successivo e, pertanto, dal 2012, con conseguente termineche sarebbe spirato il 31 dicembre 2017 risultando pertantotempestivo l’avviso del settembre 2016. Quest’ultimo avrebbeimpedito la decadenza anche per l’anno 2010, decorrente dal 2011 epertanto scadente il 31 dicembre 2016, ma la decisione errata dellaCommissione Provinciale non è stata oggetto d’appello incidentale;- dall’altro, pur dando atto dell’esistenza di un vincolo paesaggisticoper i corsi d’acqua iscritti negli elenchi con fascia di 150 metri persponda come risultante da certificato urbanistico, richiamato lasentenza impugnata e gli insegnamenti giurisprudenziali cui lastessa è improntata evidenziando come il terreno abbia inequivocaNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026destinazione urbanistica edificabile e quindi da stimare secondo ilvalore di mercato anche in assenza d’uno strumentoparticolareggiato attuativo;- ritenuto corretta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] diridurre il valore imponibile in conseguenza dei vincoli paesaggisticiche, previa comparazione con terreni d’identica condizione, si èritenuto pari alla metà come già valutato in I grado.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivointegrato da successiva memoria, con cui si è riportata alle difeseprecedenti.Il Comune di Avellino, cui pure il ricorso è stato notificato telematicamenteil 6 dicembre 2021, non si è costituito rimanendo intimato.Il 26 gennaio 2024 la contribuente ha depositato una nota con cui, attesoil decesso del precedente avvocato, ha nominato un nuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. Sostiene che la disposizione richiamata, alcomma 1 lett. b), individua il presupposto impositivo nelle aree utilizzabilia scopo edificatorio. Argomenta che sia incontestato, non avendo l’entelocale mai eccepito alcunché sul punto, che il vincolo apposto sui terreniimpedisca qualsiasi intervento edificatorio per il solo fatto dellacollocazione in area di rispetto fluviale. Richiama giurisprudenza relativa acasi analoghi in cui la destinazione urbanistica o la presenza di vincolid’edificabilità assoluta esclude la qualificazione del terreno, a fini fiscali,come “suscettibile di utilizzazione edificatoria”.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.2 Il ricorso non trascrive né allega il certificato urbanistico alla basedelle proprie valutazioni, non chiarendo neppure quale sia l’estensione delNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026terreno e in qual misura sullo stesso incida l’affermato vincolo. A fronte diuna motivazione specifica in merito alla valutazione dell’edificabilitàdell’area, sarebbe stato onere della ricorrente formulare le sue censurecon corrispondente grado di specificità incorrendo altrimenti, come nelcaso in esame, nell’inammissibilità prevista dall’art. 366, comma primo,nn. 3 e 6 c.p.c.1.3 Il motivo è comunque infondato atteso che la giurisprudenzarichiamata non è pertinente in quanto esclude dalla base imponibile iterreni:- con vincolo di inedificabilità assoluta (Cass. 14043/2020);- con destinazione urbanistica incompatibile con l’edificazione o comunquecomportante un indice d’edificabilità minimo e limitato (Cass.25552/2011).Nessuna di tali situazioni appare verificarsi nel caso specifico atteso che,come si evince dal ricorso medesimo:- Il vincolo paesaggistico invocato, previsto dal T.U. 1775/33, è quellorelativo alla fascia di 150 mt per corsi d’acqua iscritti negli elenchi.Tuttavia, non è in alcun modo chiarito nel ricorso se tutti i terreniricadano in tale vincolo, non potendosi ovviare al requisito ex art.366, comma primo, n. 6, c.p.c. con il semplice rinvio ai documentidepositati, venendo altrimenti meno il requisito d’autosufficienza delricorso;- La destinazione urbanistica è incontestatamente a uso edificatorio,tanto è vero che lo stesso ricorso contesta la suscettibilità in fatto,“indipendentemente dalla generica classificazione urbanistica” (pag.3 ricorso), di tale utilizzazione alla luce del vincolo imposto. Non èpertanto pertinente il richiamo all’insegnamento di cui alla pronuncian. 25552/11 ove è invece proprio la destinazione urbanistica adessere ritenuta incompatibile, ai fini fiscali, con l’uso edificatorio. Ènoto inoltre che, in tema di ICI, la nozione di edificabilità di unNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di ediliziaabitativa, per cui l'inclusione di un'area in una zona destinata dalpiano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico,anche se incide nella determinazione del valore venaledell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualitàdelle sue potenzialità edificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivocarattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che ivincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventivanel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli didestinazione che non fanno venire meno l'originaria naturaedificabile (Cass. Sez. 5, 02/10/2024, n. 25935, Rv. 672517 - 02).Deve pertanto ritenersi corretta la decisione impugnata, a conferma diquella adottata in I grado, che ha ritenuto, in conformità con lagiurisprudenza di questa Corte, come la presenza di vincoli che nondeterminino inedificabilità assoluta comporta invero una riduzione delvalore del terreno anche ai fini del calcolo dell’imposta.2. Il ricorso va pertanto respinto mentre non vanno adottate pronuncesulle spese, atteso che il Comune è rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 31623/2021Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 8133/2026Data pubblicazione 01/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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