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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28672/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di conferma della sentenza del Gup Tribunale di Civitavecchia di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi in Civitavecchia il 16 dicembre 2021.

Considerato che il motivo di ricorso, volto a contestare il vizio di motivazione della sentenza in punto trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, in quanto si limita ad un generica censura e non enuncia le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono la richiesta.

La Corte di Appello, di contro, ha spiegato che il giudice di primo grado aveva determinato la pena base nel minimo edittale e che anche l'aumento per la continuazione con il reato satellite (relativo alla illecita detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish contenente 353 grammi di principio attivo) era stato contenuto in soli mesi tre di reclusione e euro 3000 di multa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] di conferma della sentenza del Gup Tribunale di Civitavecchia di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi in Civitavecchia il 16 dicembre 2021. Considerato che il motivo di ricorso, volto a contestare il vizio di motivazione della sentenza in punto trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, in quanto si limita ad un generica censura e non enuncia le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono la richiesta. La Corte di Appello, di contro, ha spiegato che il giudice di primo grado aveva determinato la pena base nel minimo edittale e che anche l'aumento per la continuazione con il reato satellite (relativo alla illecita detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish contenente 353 grammi di principio attivo) era stato contenuto in soli mesi tre di reclusione e euro 3000 di multa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 28672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris