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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 12108/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIUDICE di PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. > [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in giorni tre.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a sei motivi.

2.1. Con il primo, sulla premessa che la sentenza impugnata presenta gravi vizi sia dal punto grafico che contenutistico, facendo riferimento a parti non presenti nel giudizio, a fattispecie diversa da quella per cui è processo, a una persona offesa che non è quella attinta dal ricorrente, a un concorso di persone di cui non v'è traccia nell'imputazione, ascritta al solo ricorrente, vengono denunciate plurime violazioni di norme di legge processuali, costituzionali e Convenzionali, e correlati vizi della motivazione, del tutto carente, o comunque, apparente, oltre che illogica, anche per l'omessa valutazione dei testi della Difesa neppure menzionati nella sentenza, così come per l'omesso scrutinio della tesi alternativa propugnata dal ricorrente.

Si evidenzia come la descrizione dell'autore del fatto fornita dalla persona offesa non corrisponda alle fattezze fisiche dell'imputato.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo, il terzo e il quarto motivo con cui si contesta la criptica motivazione che sorregge la valutazione dei fatti, nonché l'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Carotenuto e i vizi argomentativi con riguardo allo scrutinio della attendibilità della persona offesa; si lamenta che la sentenza impugnata non espliciti le ragioni per cui non è stata ritenuta credibile la versione dell'imputato, in tal senso, non potendo essere dimostrativo della dinamica dei fatti né della responsabilità del ricorrente il certificato medico che attesta una diagnosi del tutto soggettiva, incompatibile con la caduta a terra non avendo riportato la p.o. alcuna escoriazione.

2.3. Con il quinto motivo è denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per i chiari riferimenti in essa contenuti a fatto e soggetti diversi da quelli effettivi.

2.4. Con il sesto motivo invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. anche ai giudizi per reati di competenza del giudice di pace, citando giurisprudenza in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Fondatamente il ricorrente si duole che la sentenza, per quanto sia formalmente corredata da una motivazione, sul piano sostanziale, presenti aporie e illogicità tali da non consentire di ritenere che l'affermazione di responsabilità sia effettivamente giustificata e che la decisione sia stata assunta proprio in relazione alla fattispecie di cui al procedimento.

2. La sentenza contiene, infatti, nella prima parte, un nome errato della parte civile, menziona l'art. 582,comma 1, cod. pen. anziché il contestato art. 582, comma 2, fa riferimento alla piena responsabilità "delle imputate" laddove, ovviamente, l'imputato nel caso di specie è uno solo e di sesso maschile.3.

Nella parte centrale cambia la veste grafica dello scritto, elemento che contribuisce ad avvalorare l'ipotesi che la sentenza sia stata composta assemblando parti di vicende diverse. 4.Ancora, la sentenza non dà conto in maniera completa di tutti gli elementi emersi dal dibattimento, e, infatti, nella parte narrativa, riassumendo lo svolgimento del processo, fa riferimento solo ai testi dell'Accusa, obliterando la circostanza che nel giudizio erano stati escussi anche dei testi della difesa.

5. Ora, una cosa, è la valutazione, esplicita o implicita, di prevalenza di alcuni dati probatori rispetto ad altri ritenuti soccombenti, a cui si perviene laddove, nella motivazione, il giudice valorizzi gli elementi emergenti dalle prove che ritiene decisive nell'orientare la decisione, pur se provenienti da una sola parte, ed escluda che altre, provenienti da opposta direzione processuale, possano inficiare le dichiarazioni ritenute, invece determinanti.

Altro è il caso - come quello in esame - i cui il Giudice ometta completamente di menzionare, finanche nella ricostruzione dell'iter processuale, le prove di una parte, in questo caso, quelle della Difesa, così da produrre l'effetto di una valutazione parziale degli elementi probatori, frutto, appunto della totale omissione nella ricostruzione degli elementi probatori assunti.

6. Per tutte le descritte aporie della motivazione, la sentenza impugnata risulta essere solo in apparenza provvista di un corredo argomentativo che, invece, non è calibrato sul fatto sub judice e sulle parti coinvolte nel processo.

In tal senso, la motivazione risulta anche manifestamente illogica.

Tali aporie dovranno essere risolte dal Giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma.

Fosi deciso in Roma, 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIUDICE di PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. > [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali giudicate guaribili in giorni tre. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a sei motivi. 2.1. Con il primo, sulla premessa che la sentenza impugnata presenta gravi vizi sia dal punto grafico che contenutistico, facendo riferimento a parti non presenti nel giudizio, a fattispecie diversa da quella per cui è processo, a una persona offesa che non è quella attinta dal ricorrente, a un concorso di persone di cui non v'è traccia nell'imputazione, ascritta al solo ricorrente, vengono denunciate plurime violazioni di norme di legge processuali, costituzionali e Convenzionali, e correlati vizi della motivazione, del tutto carente, o comunque, apparente, oltre che illogica, anche per l'omessa valutazione dei testi della Difesa neppure menzionati nella sentenza, così come per l'omesso scrutinio della tesi alternativa propugnata dal ricorrente. Si evidenzia come la descrizione dell'autore del fatto fornita dalla persona offesa non corrisponda alle fattezze fisiche dell'imputato. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo, il terzo e il quarto motivo con cui si contesta la criptica motivazione che sorregge la valutazione dei fatti, nonché l'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Carotenuto e i vizi argomentativi con riguardo allo scrutinio della attendibilità della persona offesa; si lamenta che la sentenza impugnata non espliciti le ragioni per cui non è stata ritenuta credibile la versione dell'imputato, in tal senso, non potendo essere dimostrativo della dinamica dei fatti né della responsabilità del ricorrente il certificato medico che attesta una diagnosi del tutto soggettiva, incompatibile con la caduta a terra non avendo riportato la p.o. alcuna escoriazione. 2.3. Con il quinto motivo è denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per i chiari riferimenti in essa contenuti a fatto e soggetti diversi da quelli effettivi. 2.4. Con il sesto motivo invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. anche ai giudizi per reati di competenza del giudice di pace, citando giurisprudenza in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Fondatamente il ricorrente si duole che la sentenza, per quanto sia formalmente corredata da una motivazione, sul piano sostanziale, presenti aporie e illogicità tali da non consentire di ritenere che l'affermazione di responsabilità sia effettivamente giustificata e che la decisione sia stata assunta proprio in relazione alla fattispecie di cui al procedimento. 2. La sentenza contiene, infatti, nella prima parte, un nome errato della parte civile, menziona l'art. 582,comma 1, cod. pen. anziché il contestato art. 582, comma 2, fa riferimento alla piena responsabilità "delle imputate" laddove, ovviamente, l'imputato nel caso di specie è uno solo e di sesso maschile.3. Nella parte centrale cambia la veste grafica dello scritto, elemento che contribuisce ad avvalorare l'ipotesi che la sentenza sia stata composta assemblando parti di vicende diverse. 4.Ancora, la sentenza non dà conto in maniera completa di tutti gli elementi emersi dal dibattimento, e, infatti, nella parte narrativa, riassumendo lo svolgimento del processo, fa riferimento solo ai testi dell'Accusa, obliterando la circostanza che nel giudizio erano stati escussi anche dei testi della difesa. 5. Ora, una cosa, è la valutazione, esplicita o implicita, di prevalenza di alcuni dati probatori rispetto ad altri ritenuti soccombenti, a cui si perviene laddove, nella motivazione, il giudice valorizzi gli elementi emergenti dalle prove che ritiene decisive nell'orientare la decisione, pur se provenienti da una sola parte, ed escluda che altre, provenienti da opposta direzione processuale, possano inficiare le dichiarazioni ritenute, invece determinanti. Altro è il caso - come quello in esame - i cui il Giudice ometta completamente di menzionare, finanche nella ricostruzione dell'iter processuale, le prove di una parte, in questo caso, quelle della Difesa, così da produrre l'effetto di una valutazione parziale degli elementi probatori, frutto, appunto della totale omissione nella ricostruzione degli elementi probatori assunti. 6. Per tutte le descritte aporie della motivazione, la sentenza impugnata risulta essere solo in apparenza provvista di un corredo argomentativo che, invece, non è calibrato sul fatto sub judice e sulle parti coinvolte nel processo. In tal senso, la motivazione risulta anche manifestamente illogica. Tali aporie dovranno essere risolte dal Giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma. Fosi deciso in Roma, 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 12108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris