CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 32205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO Alexander, rappresentat o e di fes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Lorella e DI LORETOMarilena, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] Gino, rappresentati e di fes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti –ricorrenti incidentali - per la cassazione della sentenza n. 440/2022 della CORTE d'APPELLO di L’Aquila pubblicata il[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7.10.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 28.5.2021 il Tribunale di Sulmon a rigettava la domandaproposta da OMDA di [OSCURATO:PERSONA] C . s.a.s. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] uso diverso [OSCURATO:PERSONA] pagamento dei canoni impagati per il periodo gennaio 2016-dicembre 2017 relativi a un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (piano terra e primo), concesso in godimento con contratto del 1° . 3 . 2009 , rinnovatosi alla prima scadenza del 28.2.2015 e asseritamente novato con scrittura privata, registrata il 22.8.2016, ma limitatamente al solo piano terra e con riduzione del canone a euro 3.600 ,00 con decorrenza dal 20.1.2016. 2. La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza pubblicata il 24.3.2022, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di OMDA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 11.101,26, gravandolo delle spese di lite dei due gradi. Osservava la Corte d’appelloche la scrittura, registrata il 22.8.2016 , recante l’intestazione “Riduzione del canone”e sottoscritta dalle due parti del contratto del marzo 2009 (avente ad oggetto una palazzina –piano terra e primo – sita in [OSCURATO:PERSONA] ), era un “documento accessorio teso a novare una sola clausola del precedente contratto (cioè l’ammontare del canone)”, sì che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non sarebbe stato necessario riprodurre i dati catastali dell’immobile riportati nell’accordo iniziale espressamente richiamato. Le annotazioni scritte a mano (“288”in luogo di “188” e “+ iva al 22% ” ) , invece, erano qualificabili come correzionidi omissioni e/o errori materiali. Dato atto che la C.T.U. grafologica aveva stabilito il carattere autografo della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], la corte affermava che l’istruttoria orale aveva permesso di accertare che il rapporto di locazione era proseguito, limitatamente al piano terra, anche successivamente al 31.12.2015, quando era intervenuto il rilascio da parte del conduttore del solo primo piano della palazzina. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], Lorella e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale , affidato a un motivo, rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere rilevato che il ricorso non è stato propostocontro la Omda di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che risulta avere stipulato il contratto e, comunque,nella sentenza impugnata è indicata come parte appellante insieme al defunto [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Il ricorrente, invece, ha notificato il ricorso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA],collettivamente e impersonalmente,presso il suo ultimo domicilio. Ciononostante, poiché, per quanto si dirà, il ricorso è inammissibile, è superfluo ordinare l’integrazione del contraddittorio, giacché nessun vantaggio ne potrebbe derivare allaresistente pretermess a . Questa Corte ha già più volte affermato che ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v., tra le tante, Cass., sez. II, 18 aprile 2019, n. 10839; Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., sez. II, 10 maggio 2018, n. 11287; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., sez. 6-III, 24 maggio 2013, n. 12995). 2. Con il primo motivo è denunciat o , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatt i decisiv i per il giudizio : “ il carattere indivisibile dell’immobile e il subentro di un terzo nella sua conduzione”. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nonostante l’esito dell’istruttoria orale, avrebbe omesso di considerare l’avvenutaliberazione di tutti i locali della palazzina dalla fine del 2015 eil subentro di terzi, che, quand’anche parziale, avrebbe determinato la cessazione del rapporto locatizio iniziale. 2.1. Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente non deduce il paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. nel rispetto dei principi indicati dalle Sezioni Unite del 2014 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054), là dove lamenta l’omessa considerazione da parte della Corte d’appello della natura indivisibile dell’immobile, peraltro rimasta priva di esplicazione, e del subentro di un terzo nella conduzione dell’immobile. Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. nella sua attuale formulazione presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame.Il ricorrente non indica un fatto, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico –naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass., sez. VI-1, ord., 26 gennaio 2022, n. 2268, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 come novellato). La giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo ormai unanime, ha chiarito come non rientrino nella nozione di fatto: (a) le argomentazioni o deduzioni difensive; (b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; (c) una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (v. Cass. civ., sez. I, ord., 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, ord., 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, ord., 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., ord., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, ord., 14 dicembre 2023, n. 35106). In questa traiettoria, non avendo il ricorrente indicato il fatto decisivo pretermesso, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. 24 gennaio 2020, n. 12387; 16 gennaio 2020, n. 791; 8 settembre 2016, n. 1776; 26 luglio 2017, n. 18391.), nei sensi sopra precisati, il motivo si configura come inammissibile in quanto piega verso un riesame del merito della decisione ben al di là del possibile controllo della motivazione limitato entro il «minimo costituzionale» ammesso dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. civ., Sez. Un., 8053 - 8054/2014 citate “[…] è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione”). Il ricorrente non prospetta un «fatto», ma una questione afferente alla valutazione delle prove. Anche a voler ritenere che il «fatto» omesso siail subentro di un terzo nella conduzione dell’immobile, la Corte d’appello lo ha preso in esamee ne ha riferito a pagina 3 (penultimo capoverso) e si è soffermata diffusamente a pagina 4 (primo capoverso). Altro e ben diverso, non esaminabile nel contesto del prospettato motivo, è il problema della valutazione del compendio probatorio, verso il quale il ricorrente cerca di orientare il giudizio della Corte, là dove prospetta che il subentro di un terzo nell’immobile originariamente locato, “quand’anche considerato solo parzialmente avrebbe determinato la cessazione del rapporto locatizio iniziale”. 3. Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1418, 1325 e 1346 cod. civ.: “nullità della scrittura privata per indeterminatezza dell’oggetto della stessa, nonché della l. 392/1978, mancanza dei requisiti minimi previsti per i contratti locazione ad uso commerciale”. Il ricorrente si duole per aver la Corte d’appello ritenuto che la scrittura privata, registrata il 22.8.2016, sia servita a novarela sola clausola del contratto del 2009 relativamente all’ammontare del canone , da cui il giudicante ha poi ricavato la prosecuzione del rapporto di locazione limitatamente al piano terra dell’immobile. Assume, pertanto, che si sarebbe in presenza di una novazione del contratto nella sua interezza, e non di un solo «elemento accessorio», attesa la diversità dell’oggetto e la ricorrenza dell’animus novandia fronte dell’intervenuta locazione a terzi del primo piano della palazzina. Senonché, tale nuovo contratto sarebbe nullo per indeterminatezza dell’oggetto in assenza di qualsiasi descrizione del bene locato , senza indicazione dei dati catastalie della sua divisibilità, o no, tenuto conto della locazione a terzi del primo piano. Detto contratto, quand’anche ritenuto determinato l’oggetto, sarebbe privo dei requisiti per la stipula di contratto di locazioneuso commerciale previsti dalla l. l. 392/78. 2.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha considerato preliminarmente che il 1° - 3 - 2009 era intercorso tra la società Omda di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] H.D.T. di [OSCURATO:PERSONA] un contratto di locazione, registrato il 6.3.2009 al n. 288 dell’Agenzia delle Entrate, di durata sessennale,avente per oggetto un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] costituito da una palazzina (piano terra e primo), La Corte d’appello, sempre sulla base della documentazione prodotta, ha osservato che “[…] con scrittura registrata all’Agenzia delle Entrate in data 22.08.2016, recante intestazione “[OSCURATO:PERSONA]”, le parti si sono date reciprocamente atto che “in relazione al contratto di locazione n°288 del 06.03.2009, il canone è stato ridotto da 7.200,00 a 3.600 a partire dal 20.01.2016 + IVA 22%”. La scrittura reca alcune correzioni/aggiunte a penna, che non sembrano tali da modificare la natura ricognitiva ed accessoria della pattuizione, trattandosi, con ogni evidenza, di mera correzione di omissioni e/o errori materiali”. La corte aquilana, sulle ulteriori premesse che la sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] era autografa,giusta C.T.U. grafologica svolta in primo grado, e che il documento aveva data certa per essere stat o registratoil 22.8.2016, ha ritenuto con riferimento ad esso che: “ Né assume rilievo la sua estrema stringatezza, atteso che non si tratta di un nuovo contratto di locazione, ma di un documento accessorio teso a novare una sola clausola del precedente contratto del marzo 2009 (cioè l’ammontare del canone), per cui i dati catastali dell’immobile non sono stati riprodotti nuovamente in quanto agevolmente evincibili dall’originario contratto, ivi espressamente richiamato”. Più in chiaro, la scrittura in questione non costituiva un nuovo contratto, ma «documento accessorio» con efficacia «novativa» della sola clausola (del precedente contratto) relativa all’ammontare del canone, ridotto ad euro 3.600,00a fronte di quello iniziale di euro 7.200,00. Da ciò , il giudice del secondo grado ha fatto derivare, implicitamente, anche sulla basedella prova orale, la prosecuzione del rapporto limitatamente al solo piano terra dell’edificio. 2.2. Ebbene, i n disparte il fatto che l’illustrazione del motivo si fonda anche sull’evocazione di emergenze istruttorie testimoniali, così sollecitando a questa Corte un riesame del giudizio di fatto riservato al giudice del merito, il ricorrentepretende a torto di discutere di novazione speculando sull’uso da parte della Corte d’appelloa pagina 3 dell’espressione “a novare una sola clausola”, che palesemente è stata usata solo nel senso di “modificare”, come rivela l’esordio della proposizione circa la stringatezza del documento e l’espressa affermazione che non si trattò di un nuovo contratto, nonché quella successiva che «il predetto documento e gli esiti della prova testimoniale espletata in prime cure consentono di ritenere, con attendibile verosimiglianza, che il rapporto locatizio è proseguito, sia pure in forma ridotta (con riguardo al solo piano terra) anche dopo il 31.12.2015»(pagina 3, terzo capoverso). L’infelice espressione lessicale impiegata nella sentenza, valutata al lume di quanto appena osservato, sottendesolo che la corte ha voluto dire che vi era stata una modifica del contratto, peraltro , anche nei termini emergenti dalle prove orali. Tra l’altro la prospettazione del ricorrente è contraddittoria, dato che prima assegna alla scrittura carattere totalmente novativo e poi argomenta la sua nullità per indeterminatezza. 3. Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1325 e 1326 cod. civ: “nullità della scrittura privata per mancato accordo sulle modiche apportate”. Il ricorrente censura la sentenza della corte aquilana, là dove è stato ritenuto che quelle riporta te a mano sulla scrittura privata sarebbero correzioni/aggiuntea penna tali da non modificare la natura ricognitiva e accessoria della pattuizione, “trattandosi con ogni evidenza di mera correzione di omissioni e/o errori materiali”. Sta di fatto che la valutazione della corte afferisce all’unico elemento in grado di collegare la scrittura al contratto del 2009 : l’indicazione del numero di registrazione del contratto sostituendo l’iniziale «188» con «288». La stessa aggiunta, sempre riportata a mano, «+ iva 22%», riguardava un elemento essenziale del contratto.Di tali variazioni, tuttavia, non era dato sapere chi e quando le avesse apposte , sì che mancava la prova dell’accordo delle parti su esse, per la cui sussistenza sarebbe stata necessaria la specifica sottoscrizione di tutte le parti. 3.1. Il motivo è inammissibile. Stabilire se la correzione o l’aggiunta sulla scrittura privata registrata il 22.8.2016 siano avvenute nella compresenza delle parti o successivamenteper iniziativa unilaterale è un tipico giudizio di fatto, che attiene alla formazione dell’accordocontrattuale. Il motivo si colloca fuori dal perimetro consentitodal controllo in iure della motivazione, poiché il ricorrente non assume il fatto come accertato dal giudice del merito, ma ne richiede una rivisitazione, su cui poi andare a radicare il preteso errore in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello. In secondo luogo, la questione oggi sollevata dal ricorrente non emerge dalla sentenza impugnata, sì che, trattandosi di allegazioni in fatto (quelle relative all’apposizione della correzione e dell’integrazione nella compresenza delle parti, o no), sarebbe stato onere del ricorrente precisare se e quando nel fosse stato investito il giudice dell’appello. 4. Il ricorso principale , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità del ricorso principale rende inefficace l’incidentale, dato che esso ha natura di impugnazione incidentale tardiva. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza a carico del ricorrente principale . Infatti, de ve essere ricordato che questa Corte haaffermato che “in caso di declaratoria di inammissibilità delricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art.334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sulricorso incidentale vi sarebbe stata soc combenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazioneincidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla partericorrente principale ” (v. Cass., sez. III, 4 dicembre 2023, n. 33733; Cass., sez. III; 12 giugno 2018, n. 15220). Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). Deve essereesclusa analoga pronuncia rispetto a lla parte ricorrente incidentale tardiva, la cui impugnazione abbia perso efficacia ai sensi dell’art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezzaovvero di inammissibilità o improcedibilità ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 (v. Cass., sez. V, 18 gennaio 2019, n. 1343). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrent i , che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.400,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale , a norma del comma 1 - bis, dello stesso