CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]CASTRUCCI (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 3348/19/2023 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della LOMBARDIA, depositata in data 14/11/2023;Numero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del27 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Milano, avutasegnalazione della natura di cartiera di alcune società con cui avevaintrattenuto rapporti commerciali la [OSCURATO:SOCIETA]., effettuava una verificafiscale a carico di quest’ultima a seguito della quale emetteva un avvisodi accertamento di un maggior reddito d’impresa accertatoinduttivamente, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n.600 del 1973, ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2014.Con il predetto atto impositivo l’amministrazione finanziariadisconosceva i costi relativi ad operazioni commerciali che la societàcontribuente non aveva documentato (quelle poste in essere con 19società fornitrici) o aveva documentato soltanto parzialmente confatture generiche e prive dei requisiti di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 633del 1972, e altresì disconosceva, in quanto oggettivamente inesistenti,i costi relativi ad operazioni commerciali effettuate con la ditta Giò diJin Linchai, risultata “cartiera”.2. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamentodinanzi alla CGT di primo grado di Milano che accoglieva il ricorso conriferimento alla ripresa a tassazione dei costi per operazioni inesistentie lo rigettava con riferimento alla ripresa a tassazione dei costi nondocumentati.La sentenza veniva impugnata, in via principale, dall’Ufficio e, in viaincidentale, dalla società contribuente.La CGT di secondo grado rigettava entrambi gli appelli.In relazione al primo rilievo, richiamando il principio affermato daCass. n. 28628/2021 sugli oneri probatori gravanti sulle parti coinvoltein operazioni inesistenti, sostiene che l’Ufficio non aveva provato,“cartiera” dei 19 fornitori della contribuente essendosi limitata aNumero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026evidenziare le “criticità” contabili e fiscali ascrivibili ai 19 fornitori dellacontribuente senza dimostrare, in maniera attendibile, ancheinsussistenza delle operazioni commerciali in contestazione.Con riferimento al secondo rilievo, richiamato il principiogiurisprudenziale di cui a Cass. n. 24880/2022 sui requisiti dideducibilità dei costi, sostiene che la società contribuente non avevaprovato l’effettiva esistenza e la natura dei costi dedotti, i fattigiustificativi ad essi sottesi e la loro concreta destinazione all’attività diimpresa svolta, essendosi limitata a contestare, in maniera peraltrogenerica, i rilievi dell’Ufficio senza allegare documentazione idonea acontrastare le contestazioni dell’Ufficio. Aggiunge che le asserzioni dellaparte, in relazione al trasporto in proprio della merce e alla impossibilitàdi formalizzare un contratto di acquisto della stessa, erano prive diidonei riscontri probatori e di per sé sole irrilevanti, e che la parte nonaveva neppure provato che la merce indicata nelle fatturecorrispondesse a quella effettivamente venduta.3. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale la società ricorrentededuce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per non averei Giudici di seconde cure rilevato il difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato con riferimento ai costi erroneamente ritenutinon idoneamente documentati.2. Il motivo è infondato.L’obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in gradodi conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,Numero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026di contestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivie oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione deifatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitarel'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (exmultis, Cass. 29845/2024; Cass. n. 22031/2024; Cass. nn. 36028 e36032 del 2022; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 26431/2017).Il contenuto motivazionale dell’atto impositivo che la ricorrente, inossequio al principio di specificità, ha allegato al ricorso, si pone inperfetta sintonia con il principio sopra enunciato.Invero, nell’avviso di accertamento l’Ufficio dà espressamente attoche, «A seguito del controllo sono stati individuati n. 5 fornitori per iquali la documentazione contabile risultava totalmente assente nei dueanni d’imposta o laddove presente non conforme alle prescrizionidell’articolo 21 co.2 del D.P.R. 633/1972», individua esattamente ipredetti fornitori in un elenco inserito nel corpo dell’atto e precisa che«I documenti riportavano infatti descrizioni sommarie dei prodotticeduti, non veniva fatto alcun riferimento a documenti di trasporto oad eventuali contratti sottoscritti. Tale documentazione di supporto alleoperazioni poste in essere non è mai stata prodotta dalla società erisulta pertanto totalmente assente».La censura, quindi, non può trovare accoglimento.3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e dell’art. 19 del d.P.R. n.633 del 1972, anche con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., pernon avere i Giudici di seconde cure rilevato l’erronea ripresa dei costi“per analogia”.Numero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sostiene la ricorrente che «per poter disconoscere la deduzione deicosti e la detrazione dell’iva occorre individuare esattamente gli importidelle singole operazioni contestate, rappresentati dalle corrispondentifatture. Nel caso di specie, tuttavia, ciò non è avvenuto e le operazionicontestate sono state individuate “per analogia” rispetto a situazioniasseritamente analoghe, relative tuttavia ad altro esercizio».4. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.4.1. Innanzitutto, perché non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata che, lungi dal confermare una ripresa a tassazionedi costi individuati per “analogia”, con riferimento alla ripresa atassazione di costi per l’acquisto di beni da cinque fornitrici, haaffermato che «la contribuente, anche nel presente grado di giudizio,non offre di provare l’effettiva esistenza e la natura dei costi dedotti, ifatti giustificativi ad essi sottesi e la loro concreta destinazioneall’attività di impresa svolta. La contribuente si limita a contestare, inmaniera peraltro generica, i rilievi dell’Ufficio senza allegaredocumentazione idonea a contrastare le contestazioni dell’Ufficio. Leasserzioni della parte, in relazione al trasporto in proprio della merce ealla impossibilità di formalizzare un contratto di acquisto della stessa,sono prive di idonei riscontri probatori e sono di per sé sole irrilevanti.La parte non prova, neppure, che la merce indicata nelle fatturecorrisponda a quella da lei effettivamente venduta».4.2. In secondo luogo, e conseguenzialmente, perché la ricorrentenon ha alcun interesse a sollevare una censura in relazione allemodalità di individuazione di costi di cui non nega la mancanza didocumentazione giustificativa.A quanto detto aggiungasi che la censura così come formulata nelricorso incorre peraltro nell’equivoco di considerare che i costi di cuitrattasi siano riferiti ad operazioni individuate “per analogia”, maleinterpretando il contenuto dell’atto impositivo da cui risulta chel’amministrazione finanziaria ha proceduto “per analogia” soltanto perNumero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026individuare quelle ditte delle cui forniture non vi era traccia didocumentazione in nessuno dei due anni d’imposta.5. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis del d.lgs.546/92, anche con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. in ordine allacorretta applicazione dell’art. 109 t.u.i.r. e dell’art. 19 d.P.R. 633/72,per non avere i Giudici di seconde cure rilevato la violazione dell’oneredella prova gravante sull’Agenzia.Sostiene che, anche in base ai principi unionali in materia didetrazione dell’IVA, ma estensibili anche alle imposte dirette in virtùdel principio di non discriminazione fiscale, secondo cui non può negarsiil diritto alla detrazione «se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi,che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo», spettavaall’amministrazione finanziaria provare in modo circostanziato epuntuale le presunzioni gravi, precise e concordanti che portavano adescludere l’inerenza e l’indeducibilità dei costi ripresi a tassazione.Sostiene che, se «il reddito è determinato in base alle scritturecontabili, allora l’Amministrazione finanziaria, prima di procedere allarettifica del reddito dichiarato, deve dimostrare che le scritture nonsono tenute correttamente o che le medesime sono inattendibili. Èdel contribuente, consistente in un’efficacia probatoria privilegiata dellastessa, caratterizzata dalla funzione garantistica che esse svolgonorispetto alle argomentazioni utilizzabili dal Fisco. Pertanto, la regolaretenuta o l’attendibilità delle scritture contabili obbliga gli Uffici adadottare metodi di accertamento più rigorosi, potendo procedere in viainduttiva solamente nei casi in cui sia stata previamente dimostratal’assenza o la sostanziale inattendibilità dell’impianto contabile».Sostiene, ancora, che «ai fini della contestazione della deduzione diun costo contabilizzato, ma in ipotesi non adeguatamente documentatoNumero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026(e quindi anche per la contestazione della detrazione dell’iva afferente),grava sull’Agenzia delle entrate lo svolgimento e la dimostrazione diquali è richiesta al contribuente la prova contraria della legittimità dideduzione e detrazione. In applicazione dell’art. 2697 c.c., dunque,prima l’Amministrazione prova i fatti costitutivi della pretesa e poi ilcontribuente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, mai viceversa».6. Il motivo è inammissibile perché contraddittorio e comunqueinfondato.6.1. È contraddittorio là dove la ricorrente ipotizza la sussistenza afavore della parte contribuente di una presunzione di veridicità dellescritture contabili e, quindi, di un’efficacia probatoria privilegiata dellastessa in un caso, come quello in esame, in cui «la documentazionecontabile risultava totalmente assente nei due anni d’imposta o laddovepresente non conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 co.2 del D.P.R.633/1972», come si legge a pag. 14 dell’avviso di accertamento e chenon è stato mai smentito dalla società contribuente.Contabilità tenuta in maniera così irregolare, in mancanza o,comunque, in assoluta inattendibilità delle scritture contabili, da averindotto l’amministrazione finanziaria ad effettuare un accertamento ditipo induttivo cd. puro.Pertanto, in presenza dei su indicati elementi circostanziali, nessunulteriore onere incombeva all’amministrazione finanziaria, mentrespettava alla società contribuente l’onere, che la sentenza impugnataha incontestabilmente accertato non essere stato assolto, di provare lasussistenza dei requisiti di cui all’art. 109 t.u.i.r.Il motivo, dunque, non può trovare accoglimento.7. Venendo al ricorso incidentale, con il primo motivo la difesaerariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 39, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. d-bis), d.P.R.n. 600 del 1973, l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 109,Numero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026D.P.R. 917/1986 e degli artt. 19 e 21, d.P.R. 633/1972, nonché degliartt. 2727, 2729 e 2697 c.c.La ricorrente incidentale deduce l’illegittimità della sentenza, nellaparte in cui erra nella lettura del contenuto dell’onere probatoriogravante in capo all’Agenzia delle Entrate.Sostiene che i giudici di appello non avevano considerato chel’amministrazione finanziaria nel caso di specie aveva effettuato unaccertamento induttivo puro, ex art. 39, comma 1, lett. c) e comma 2,lett. d-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, in cui la prova poteva esserefornita anche mediante presunzioni c.d. supersemplici (cfr., fra letante, Cass., 18 dicembre 2019, n. 33604), e che pertanto aveva erratonel ritenere che l’Ufficio avrebbe dovuto allegare “indizi gravi, precisi econcordanti”, con conseguente falsa applicazione degli artt. 2727 e2729 c.c.Pertanto, assolto da parte dell’Erario l’onere probatorio semplificatosullo stesso gravante mercé l’indicazione di presunzioni semplicissime– ovvero, quanto alle operazioni commerciali intercorse con la dittafornitrice Giò di [OSCURATO:PERSONA], la natura, peraltro incontestata, di “cartiera”della stessa e, quanto invece alle operazioni intercorse con altre dittefornitrici, la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali,l’essere state già attinte da vari avvisi di accertamento e caratterizzatedalla ricorrenza di ingenti movimentazioni di capitale con l’estero e“uno squilibrio ingiustificato ed evidente tra i valori delle operazionionere della società contribuente quello di provare l’effettiva esistenzadelle operazioni contestate.8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la difesa erarialededuce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erroneainterpretazione e applicazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 edegli artt. 19 e 21, d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2727 e 2729c.c., per avere i giudici di appello ritenuto non integrati i requisiti dellaNumero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026gravità, precisione e concordanza delle presunzioni allegatedall’Agenzia delle Entrate.Sostiene la ricorrente di aver evidenziato una serie di elementirelativi alle società fornitrici indicanti, in senso convergente, la naturafittizia dell’attività svolta dalle stesse e, conseguentemente, perinferenza induttiva, l’inesistenza delle operazioni contabilizzate dallasocietà contribuente rispetto alle medesime, specie a fronte dellamancata contestazione di tali rilievi da parte di quest’ultima ex art. 115c.p.c.9. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente inquanto tra loro strettamente connessi, sono fondati.10. Le censure in esame attengono al primo rilievo contenutonell’atto impositivo, ovvero al disconoscimento della deducibilità dicosti per euro 361.886,00 ai sensi dell’art. 109, comma 5, del t.u.i.r. edella detraibilità dell’IVA, per 79.593,00 euro, in quanto relativi adoperazioni che l’amministrazione finanziaria riteneva oggettivamenteinesistenti.Orbene, in tale materia è consolidato l’orientamento secondo cui,una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediantepresunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate,non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura,ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o deimezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regolautilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(Cass. n. 9723/2024; Cass. n. 28628/2021, in motivazione; Cass. n.17619/2018, che ha precisato che l'Amministrazione finanziaria, checontesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente adoperazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare chel'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativiNumero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/2026elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quellodi dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una voltaaccertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fededi quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura haeffettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versatoil corrispettivo).11. Con riferimento alla fattispecie concreta deve osservarsi, da unlato, che nessuna contestazione è stata sollevata alla natura di cartieradella ditta Giò di [OSCURATO:PERSONA], mentre con riferimento alle altre dittefornitrici l’amministrazione finanziaria ha posto a base della accertatainesistenza delle operazioni intercorse con la società contribuente,diverse circostanze di indubbio valore presuntivo, quali: il fatto chequelle ditte non avevano presentato le dichiarazioni reddituali; eranostate già attinte da diversi avvisi di accertamento; erano caratterizzatedal fatto di aver effettuato ingenti movimentazioni di capitale conl’estero nonché da “uno squilibrio ingiustificato ed evidente tra i valoridelle operazioni attive e passive presenti nell’applicativo spesometrointegrato”.Non è dubitabile che la congerie di elementi indicata dall'Ufficio asupporto della propria tesi legittimasse la presunzione che le operazioniposte in essere dalla società verificata non fossero state in realtàeffettivamente realizzate, ragion per cui veniva a gravare sulla stessal'onere di provare la loro effettiva esistenza.A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che, per vero,sembra aver escluso la valenza indiziaria degli elementi presuntiviindicati dall’amministrazione finanziaria in quanto nonimmediatamente conoscibili dalla società cessionaria. Tale aspetto,però, inerente al profilo soggetto della buona fede della cessionaria,come si è detto sopra, non rileva nelle ipotesi, come quella qui inesame, di operazioni oggettivamente inesistenti.Numero registro generale 11734/2024Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 11915/2026Data pubblicazione 30/04/202612. In estrema sintesi, vanno accolti i due motivi del ricorsoincidentale, rigettati i motivi di ricorso principale. La sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia pernuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi del ricorso incidentale, rigetta quelli del ricorsoprincipale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi delricorso incidentale accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]