Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:218
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 26 maggio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑15/10 R)
«Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Requisiti di forma – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Domanda connessa a un ricorso per risarcimento danni e diretta contro un ex membro e taluni funzionari
della Commissione – Incompetenza del Tribunale (Artt. 256 TFUE, 268 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE, secondo comma) (v. punti 11‑12)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione (Artt. 278
TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 14)
3.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma (Art. 279 TFUE; regolamento
di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 2 e 3) (v. punto 16)
[OSCURATO:PERSONA] sostanza, domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità dell’attività del Centre pour le développement de l’entreprise
(CDE) in Belgio, a vietare alla Commissione e ai suoi agenti di intrattenere rapporti finanziari con il CDE o di ammettere
la legittimità del CDE e a condannare la Commissione a pagare al ricorrente una somma nel caso in cui essa ammettesse tale
legittimità.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.