CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l’indirizzo p.e.c:[OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10007/2021Numero sezionale 5623/2026Numero di raccolta generale 25623/2026Data pubblicazione 21/09/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n.130/2/2020 depositata il 27/10/2020, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 settembre 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria venivaaccolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Terni n. 180/2/2018 avente adoggetto l’atto di pignoramento di crediti verso terzi per il mancatopagamento di imposte IRPEF, IVA ed IRAP e accessori, portate da cartelledi pagamento, conseguenti al reddito derivante da una società inaccomandita semplice fallita, della quale [OSCURATO:PERSONA] era socio.2. Si legge nella sentenza impugnata che nel 2017 l’agente della riscossionenotificava al contribuente un’intimazione di pagamento relativa cartelle dipagamento inevase, cui faceva seguito l’atto di pignoramento verso terzi afronte di crediti erariali per euro 168.894,78 portati dalle cartelle dipagamento.3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, per irritualenotifica a mezzo PEC e intervenuta prescrizione. Il giudice d’appelloaccoglieva la doglianza di omessa pronuncia sulla questionedell’inammissibilità del ricorso introduttivo, e accertava che l'intimazione dipagamento, notificata al contribuente nel 2017, non risultava essere statatempestivamente impugnata, consolidando in questo modo definitivamenteNumero registro generale 10007/2021Numero sezionale 5623/2026Numero di raccolta generale 25623/2026Data pubblicazione 21/09/2026il credito erariale. In conseguenza, erano ormai precluse le questioniafferenti alla tardività delle azioni di intimazione e di pignoramento, comepure i profili attinenti alla legittimità delle cartelle a monte, nonché il temadella prescrizione dei crediti. In ogni caso, il giudice affermava che eraapplicabile alla fattispecie la prescrizione applicabile era decennale e nonquinquennale. Il ricorso era invece ritenuto ammissibile per le censurecirca le modalità della sua notifica, che, nondimeno, il giudice ritenevalegittimamente perfezionata.4. Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entratecon controricorso.Il sostituto Procuratore Generale deposita requisitoria scritta chiedendo lareiezione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza individuazione delpertinente paradigma dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazione degli artt. 17 d.P.R. 602/73, 25, comma 1, d.P.R.602/73 e 24 Cost. e l’intervenuta prescrizione in relazione alle cartelle dipagamento concernenti tributi erariali, ritenendo applicabile la prescrizionequinquennale dal giorno in cui il tributo è dovuto, oppure, dal giornodell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente(art.2948 cod. civ.).2. Il mezzo di impugnazione è affetto da concorrenti profili di inammissibilitàe infondatezza.2.1. La censura, generica nella sua formulazione, va innanzitutto qualificatacome afferente alla violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n.3,cod. proc. civ., ma, in disparte dalla sua tecnica di formulazione, èNumero registro generale 10007/2021Numero sezionale 5623/2026Numero di raccolta generale 25623/2026Data pubblicazione 21/09/2026inammissibile perché il giudice di appello in punto di prescrizione affermaespressamente trattarsi di un obiter dictum, rispetto alla statuizione diinammissibilità dell’impugnazione delle cartelle. Dunque, il motivo noncolpisce alcuna ragione portante della sentenza.2.2. Tuttavia, anche a voler qualificare l’argomentazione sulla questionesottesa al motivo come autonoma ratio decidendi per la sua estensionenell’economia della motivazione svolta dal giudice, il mezzo èmanifestamente infondato. L’interpretazione della Cassazione (Cass. sez. 5,n. 33213 del 29/11/2023; Cass., sez. 6 - 5, 26/06/2020, n. 12740; Cass.,sez. 6 - 5, n. 11/12/2019, 32308; Cass., sez. 6 - 5, 15/04/2019, n. 10547)è nel senso che la prescrizione del credito erariale per la riscossione deitributi Irpef, Irap e IVA oggetto delle cartelle spira nell’ordinario terminedecennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in derogaa quello di cui all’art. 2946 cod. civ. Non opera l’estinzione quinquennale exart. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., in quanto l’obbligazione tributaria, purconsistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario,cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente dinuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presuppostiimpositivi.3. Col secondo motivo il ricorrente prospetta, ai fini dell’art. 360, comma 1,n.3, cod. proc. civ., l’«esistenza del vizio di notifica per colpa non imputabileal contribuente, violazione art.3 Cost, art.30 Cost e L. 27 luglio 2000 n.212- illegittimità delle sanzioni irrogate. Carenza dei presupposti, errore diquantificazione e calcolo nella determinazione alla luce dell’art 5, comma 1,del d.lgs. n.472 del 1997» (p.5 ricorso), non avendo il giudice tenuto contoche le cartelle di pagamento non sarebbero mai state notificate alcontribuente, in quanto inviate nel 2013 ad un indirizzo diverso da quello diresidenza, così che, tra l’altro, le sanzioni gli sarebbero state indebitamenteimputate in assenza di dolo o colpa.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10007/2021Numero sezionale 5623/2026Numero di raccolta generale 25623/2026Data pubblicazione 21/09/20264. Il motivo è inammissibile. La questione sottesa al motivo, ossia che ilricorrente deduce la mancanza di dolo o di colpa per contestare l’irrogazionedelle sanzioni nei suoi confronti attraverso le cartelle di pagamentoasseritamente non notificate è nuova, considerato che, dalla lettura dellasentenza impugnata, non emerge che siffatto tema specifico in riferimentoalla trasmissibilità soggettiva delle sanzioni sia stato ritualmente introdottoin primo grado e debitamente riproposto in appello, né il mezzo diimpugnazione fornisce tale evidenza.5. Col terzo motivo il ricorrente prospetta, senza individuazione delpertinente paradigma dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., l’inesistenzadel debito tributario in capo al ricorrente e la violazione e mancataapplicazione degli artt. 2313 cod. civ. e 2314 cod. civ.Marini deduce di non poter essere ritenuto responsabile in solido dei debitisocietari per un comportamento tenuto dalla s.a.s. di cui egli era mero socioaccomandante e non un amministratore al momento della violazione nésuccessivamente.6. Il quarto mezzo censura la sentenza impugnata per violazionedell’art.112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, lamentando che il giudice non si sarebbe pronunciato sulproprio eccepito difetto di legittimazione passiva.7. I due motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto il quartoè una proiezione della medesima questione posta con il terzo, secondo ilquale Marini sarebbe stato socio accomandante e pertanto non deverispondere dei debiti erariali della società, e sono inammissibili.Il ricorrente non si confronta con la ratio svolta dal giudice di appello, ilquale ha espressamente stabilito come l’omessa impugnazionedell’intimazione di pagamento notificata in data 14.11.2017 al ricorrente amezzo PEC ha avuto l’effetto di consolidare definitivamente il creditoNumero registro generale 10007/2021Numero sezionale 5623/2026Numero di raccolta generale 25623/2026Data pubblicazione 21/09/2026erariale, e il punto non è stato da lui impugnato. Diventa in conseguenzairrilevante non solo stabilire la sorte delle notifiche delle precedenti cartelledi pagamento, ma anche l’esistenza o meno della solidarietà passiva (che imotivi erroneamente qualificano in termini di “legittimazione passiva”) incapo al Marini per i debiti della società e la loro trasmissibilità nei suoiconfronti.La questione - afferma il giudice - al più tardi doveva essere posta a seguitodella notifica dell’intimazione di pagamento impugnando tempestivamentetale atto, e il giudice ha accertato che la notifica si è ritualmenteperfezionata nei suoi confronti, per cui è precluso ora il suo scrutinio in fasedi riscossione a seguito dell’atto di pignoramento, come pure il sindacatosull’esistenza o meno del debito.Tale ratio non viene impugnata specificamente con i due motivi in disamina,che risultano inammissibili (ragionando da Cass. 11 gennaio 2007 n. 389;successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo2016 n. 4293) in quanto, anche ove i motivi fossero fondati, non potrebberocomunque condurre, stante l'intervenuta definitività della ratio nonimpugnata, all'annullamento della decisione stessa.8. Il ricorso dev’essere conclusivamente rigettato e le spese di lite seguonola soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1-bis, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10007/2021Numero sezionale 5623/2026Numero di raccolta generale 25623/2026Data pubblicazione 21/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]