CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 33860/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 933/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17673/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso [OSCURATO:PERSONA] SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad AGROPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33860/2025 Roma, lì, 15/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2024 dal Tribunale di Salerno, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 483 cod. pen. Secondo l’originaria impostazione accusatoria, gli imputati, nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero falsamente attestato, nella dichiarazione di esonero dal pagamento dell’imposta di successione resa ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990, che nell’asse ereditario non erano compresi beni immobili. Il Tribunale, tuttavia, ha escluso la falsità della dichiarazione, in difetto di qualsiasi prova che dimostrasse che i beni immobili, sicuramente esistenti nell’asse ereditario, fossero stati devoluti dal de cuius agli eredi legittimi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare la prova decisiva costituita da una dichiarazione di quietanza, denominata «quietanza per il ritiro delle attività del de cuius», del 25 marzo 2019, sottoscritta dagli imputati e nella quale essi stessi affermano che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto senza disporre delle sue sostanze per testamento. Il giudice di primo grado, dunque, sarebbe incorso nel vizio di travisamento della prova, nella forma omissiva, per avere ritenuto inesistente un fatto, che invece risultava provato. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Lamenta il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall’art. 507 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la prova della devoluzione per successione legittima dell'eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione per travisamento di prova. Il vizio di “travisamento della prova” chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Ebbene, nel caso in esame, risulta integrata proprio la prima delle tre figure: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione). Il Tribunale, invero, ha escluso la falsità della dichiarazione per mancanza della prova che i beni immobili, sicuramente esistenti nell’asse ereditario, fossero stati devoluti dal de cuius agli eredi legittimi, omettendo di valutare un documento sottoscritto dagli stessi imputati dal quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto ab intestato. Il secondo motivo è assorbito. Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Così deciso, il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]