CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25577/2017 R.G. proposto da R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona dell'institore Vin- cenzo Sica, rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, n. 19; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].CO.ED.I. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liqui- dazione, in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae di- fesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. An- tonelli, n.50; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 4406/17, depositata il 4 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA].Co.Ed.I. –[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., appaltatrice dei lavori per la realizzazione del nuovo parco lavaggio della stazione ferro- viaria di Siracusa, convenne in giudizio la R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di Lire 223.792.899, a titolo di compenso per lavori extracontrattuali, e della somma di Lire 5.409.764.968, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri e danni subìti a causa d'illegittime sospensioni dei lavori. A sostegno della domanda, l'attrice riferì che i lavori, consegnati il 20 febbraio 1996, erano stati ripetutamente sospesi, dapprima parzialmente, ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree interessate, ed in seguito totalmente, a causa del rinvenimento di reperti d'interesse archeologico, fin- ché, con ordine di servizio del 29 gennaio 1999, la stazione appaltante aveva comunicato la decisione di spostare altrove il sito di ubicazione delle platee di lavaggio e di rescindere il contratto. Aggiunse che nel corso dei lavori la sta- zione appaltante aveva richiesto la costruzione di platee provvisorie non pre- viste dal contratto, il completamento dei disegni esecutivi dei conci prefab- bricati, la costruzione di un pozzetto di raccordoanch'esso non previsto, la prosecuzione dei lavori a mano, in conseguenza dei ritrovamenti archeologici, e il prolungamento delle platee provvisorie. Si costituì la convenuta, ed eccepì la legittimità delle sospensioni e del recesso, nonché la tardività e l'irritualità dell'iscrizione delle riserve, soste- nendo inoltre di aver corrisposto acconti per un importo superiore a quello delle opere eseguite, e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione della somma di Lire 39.869.309. 1.1. Con sentenza del 30 giugno 2008, il Tribunale di Roma accolsepar- zialmente la domanda, condannando la RFI al pagamento della somma di Euro 60.958,00, oltre interessi. 2. L'impugnazione proposta dall'ItalCoEdI è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 4 luglio 2017 ha accolto parzialmente anche l'appello incidentale proposto dalla RFI, condannando quest'ultima al pagamento a)della somma di Euro 36.358,69, oltre interessi legalidalla domanda, a titolo di corrispettivo per lavori extracontrattuali, b) della somma di Euro 33.870,87, oltre interessi al 2% sull'importo di Euro 24.597,58, a titolo di compenso per il recesso dal contratto, c) della somma di Euro 506.030,96, oltre interessi al 2% sull'importo di Euro 372.629,57, a titolo di risarcimento per l'andamento anomalo dell'appalto. A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede,ha innanzitutto escluso che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte concernente il riconoscimento del compenso per il recesso, comportasse l'inammissibilità dell'appello, rilevando che l'effetto preclusivo era limitato ai diritti ed alle pretese conseguenti al recesso, e non si estendeva a ragioni di credito diverse. Ha ritenuto inoltre che la commit- tente avesse sostanzialmente rinunciato a far valere l'intempestiva formula- zione delle riserve, avendo concesso, tramite il direttore dei lavori, una pro- roga del termine per l'esame della documentazione contabile e dello stato finale dei lavori, a seguito della quale l'appaltatrice aveva richiamato le ri- serve irritualmente formulate in precedenza. Nel merito, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini della legittimità delle sospensioni, l'imputabilità delle stesse alla committente, per non aver effet- tuato indagini preventive sul sito dei lavori, ritenendo che dovesse attribuirsi rilievo nongià alla prevedibilità dei ritrovamenti archeologici, ma al fatto og- gettivo della sorpresa archeologica, integrante una causa di forza maggiore idonea a giustificare la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 30, primo comma,del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Precisato peraltro che tale impe- dimento deve avere natura temporanea, non potendo protrarsi oltre il termine ritenuto ragionevole in relazione alle finalità dell'appalto ed all'interesse di entrambi i contraenti, ha affermato che, decorso detto termine, trova appli- cazione l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, in virtù della quale l'appalta- tore ha diritto alla proroga del termine per l'ultimazione dei lavori ed al rim- borso delle spese sostenute, potendo agire in alternativa per la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Rilevato che l'appaltatrice aveva optato per quest'ultima facoltà, ha ritenuto che nella specie il termine per la ripresa dei lavori fosse stato abbondantemente oltrepassato, dal momento che la decisione di spostare altrove il cantiere avrebbe potuto essere presa fin dall'epoca della seconda sospensione dei lavori, in considerazione della complessità della situazione emersa a seguito degli scavi ordinati alla stessa impresa. La Corte ha quindi proceduto alla liquidazione del quantum, nella cui de- terminazione ha escluso il diritto al risarcimento per gli oneri sostenuti a se- guito della prima sospensione, osservando che l'appaltatrice aveva ottenuto una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, mentre il compenso per la progettazione delle platee provvisorie doveva ritenersi compreso nella voce «documentazione di progetto», liquidata dalla sentenza di primo grado e ri- masta incensurata. Ha infine rigettato la domanda di risarcimento del danno arrecato alla potenzialità economica dell'impresa, ritenendola preclusa dal giudicato formatosi in ordine al riconoscimento del compenso dovuto dalla committente ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato dallo art. 89 delle condizioni generali di contratto, secondo cui il relativo importo spetta a titolo di mancato guadagno ed a tacitazione di ogni pretesa, di natura sia contrattuale che extracontrattuale. 3. Avverso la predetta sentenza la RFI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. L'ItalCoEdI ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi ed anch'esso illustrato con memoria, al quale la RFI ha resistito a sua volta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 1063 del 1962 e dell'art. 89 delle condizioni generali di contratto, nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inam- missibilità dell'appello per effetto del giudicato interno formatosi in ordine al riconoscimento del compenso di cui all'art. 41 cit. Premesso chein materia di appalti pubblici, a differenza di quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ., la facoltà di recesso non è mai esercitabile ad nutum, dovendo trovare giustifi- cazione in un interesse pubblico sopravvenuto, nella specie ricollegabile al rinvenimento dei reperti archeologici, sostiene che il carattere omnicompren- sivo dell'importo forfettariamente previsto dalla predetta disposizione a titolo di risarcimento del lucro cessante esonera la stazione appaltante dall'obbligo di soddisfare ulteriori pretese non correlate al recesso, determinandosi altri- menti un'illegittima duplicazione di risarcimenti. Aggiunge che nel caso in esame l'attrice non aveva fornito la prova di aver maturato altri compensi idonei a giustificare, in astratto, una deroga alla predetta disposizione. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, osservando che, nel ritenere irragionevole la durata della sospensione dei lavori, la sentenza im- pugnata non ha tenuto conto della correttezza del comportamento tenuto da essa committente,da valutarsi alla luce dell' andamento dell'appalto, condi- zionato dai ritrovamenti archeologici, del doveroso bilanciamento tra l'inte- resse alla realizzazione dell'opera nei luoghi originariamente individuati e la tutela del bene culturale, e della necessità di riprendere i lavori per consentire l'effettuazione delle indagini archeologiche sotto il controllo della Soprinten- denza, il cui protrarsi aveva poi condotto alla decisione di risolvere il contratto di appalto.Premesso che la predetta condotta poteva essere ritenuta illegit- tima soltanto a partire dalla terza sospensione dei lavori, sostiene che con il suo comportamento l'appaltatrice aveva avvalorato la ragionevolezza delle scelte compiute da essa committente, avendo omesso di sollecitare la ripresa dei lavori o di costituirla in mora. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 44 e 73 dellecondizioni generali di contratto, nonché l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa committente aves- se rinunciato a far valere l'intempestiva formulazione delle riserve, in virtù della proroga del termine per l'accettazione dello stato finale dei lavori. Pre- messo che, in quanto volto a garantire la costante evidenza di tutti i fattori potenzialmente incidenti sui costi dell'opera, l'onere di procedere all'iscrizione della riserva sorge nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a determinare maggiori esborsi, rileva che l'ItalCoEdI aveva sottoscritto con riserva il consuntivo dei lavori soltanto in data successiva al trentesimo giorno dall'invito rivoltole dal direttore dei lavori, e quindi dopo la scadenza del ter- mine di cui all'art. 73 cit. Aggiunge che, in quanto previsto a tutela dell'inte- resse pubblico ed al fine di consentire all'Amministrazione di recedere dal contratto ove sia venuta meno l'utilità che la stessa si riprometteva dalla rea- lizzazione dell'opera, la decadenza non può costituire oggetto di rinuncia da parte della stazione appaltante, né in forma espressa, né tacitamente, risol- vendosi altrimenti in un'indebita attribuzione patrimoniale. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. e degli artt. 30 e 31 del d.P.R. n. 1063 del 1962, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla prima sospensione dei lavori, nonostante l'accertamento dell'illegittimità della stessa. Sostiene infatti che la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori non pregiudica il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni, men- tre il compenso dovuto per la progettazione delle platee provvisorie non era riconducibile alla voce «documentazione di progetto», trattandosi di una pre- stazione non prevista dal contratto, il cui riconoscimento era stato richiesto sulla base di un titolo diverso da quello dei danni derivanti dalla sospensione. 5. Con il secondo motivo, la contro ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., degli artt. 112, 115, 342 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 30 e 41 del d.P.R. n. 1063 del 1962, censu- rando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni arrecati alla potenzialità economica dell'impresa, in quanto avente natura extracontrattuale e quindi coperta dal giudicato interno formatosi in ordine al riconoscimento del compenso di cui all'art. 41 cit. Pre- messo che la predetta domanda,proposta a titolo contrattuale in quanto fon- data sulla durata abnorme del contratto, non era stata esaminata dal Giudice di primo grado, sostiene che la stessa non poteva ritenersi coperta dal giudi- cato implicito, essendosi il Tribunale limitato a decidere sulle conseguenze del legittimo recesso della committente, ed avendo invece rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalle illegittime sospensionidei lavori. 6. I ricorsi sono entrambi inammissibili.Le censure mosse alla sentenza impugnata, riflettenti in parte violazioni di legge, in parte vizi di motivazione, sollevano, direttamente o indiretta- mente, questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pub- blici(abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 , ma ancora vigente all'epoca dell'affidamento dell'appalto in esame), le cui disposizioni non sono tuttavia applicabili immediatamente ai contratti stipulati dalla RFI: questi ultimi risultano infattidisciplinati, per quanto riguarda la fase esecu- tiva, dalle condizioni generali di contratto predispostedalla medesima società, le quali, pur richiamando in più luoghi le disposizioni del d.P.R. n. 1063 del 1962 eriproducendole talvolta testualmente, nonrivestono carattere norma- tivo, in riferimento a tali rapporti, configurandosi piuttosto come clausole ne- goziali, la cui violazione da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per inosservanza delle regole legali di ermeneu- tica contrattuale o per incongruenza o illogicità della motivazione(cfr. Cass., Sez. I, 26/10/2018, n. 27309; 27/10/2016, n. 21734; 17/03/2009, n. 6443). E' noto infatti che, in linea generale, la disciplina dettata dal d.P.R. n. 1063 del 1962 ha valore normativo e vincolante e si applica in modo diretto solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per quelli conclusi dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le sue previsioni costituiscono clausole negoziali,destinate ad assumere effica- cia obbligatoria solo se e nei limiti in cui vengano richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale, a meno che la loro applicabilità non sia prevista da un'espressa e specifica disposizionedi legge (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 19/01/2016, n. 812; 19/01/2015, n. 747; 13/02/2009, n. 3648). Nel caso delle opere ferroviarie, poi, l'applicabilità delle disposizioni del d.P.R. n. 1063 cit. incontra storicamente un limite ulteriore, determinato dalla vigenza di regole speciali, introdotte fin dall'epoca dell'unificazione am- ministrativa del Regno d'Italia e più volte modificate o sostituite, senza che si provvedesse ad estendere integralmente a tale settore la disciplina gene- rale dei lavori pubblici: in proposito, vanno richiamati, oltre all'art. 119 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 ed al d.m. 29 maggio 1895, che estendevano alle strade ferrate il regolamento per la direzione, la contabilità e la collauda- zione dei lavori pubblici, ma solo in quanto non fosse diversamente disposto dai relativi regolamenti speciali, gli artt. 31 e 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, chenel disciplinare l'esercizio delle ferrovie da parte dell'Amministra- zione autonoma delle Ferrovie dello Stato (istituita con legge 15 giugno 1905, n. 259), estesero ai lavori perla costruzione di nuove ferrovie le norme ordi- narie vigenti per le altre opere pubblichedello Stato , ma esclusero espressa- mente l'applicabilità di varie disposizioni del capitolato generale; i regola- menti ed i capitolati successivamente approvati per l'aggiudicazione, la ge- stione e l'esecuzione dei lavori ferroviari e delle forniture; l'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, che con- fermò l'applicabilità di tutte le disposizioni di legge e di regolamento all'epoca vigenti e riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione e la materia contabile e fi- nanziaria,a condizione che risultassero compatibili con la disciplina dettata dalla legge e da norme inderogabili del codice civile o della Comunità econo- mica europea.Il distacco del settore in esame dall'ambito di operatività della disciplina generale in materia di appalti pubblici è proseguito poi con la tra- sformazione dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato in società per azioni, disposta con delibera CIPE del 12 agosto 1992, e con la separazione dell'attività di gestione dell'infrastruttura da quella di gestione dei servizi di trasporto, affidate rispet- tivamente alla RFI ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. Tale distacco, com'è noto, non ha comportato la sottrazione della RFI all'osservanza delle regole dell'evidenza pubblica, nella fase anteriore alla stipulazione del contratto di appalto, es- sendo stata la società qualificata come organismo di diritto pubblico(cfr. per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 23/07/2004, n. 9), con il conseguente assog- gettamento dapprima alla disciplina generale dettata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e, per i lavori specialistici, dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, ed in seguito a quella introdotta dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per quanto riguarda invece la fase dell'esecuzione, la tra- sformazione in società per azioni si è tradotta nella definitiva esclusione della applicabilità ex lege sia della disciplina d ettata d al capitolato generale dello Stato che di quella introdotta dal regolamento approvato con d.P.R. 21 di- cembre 1999, n. 554, la cui operatività in riferimento ai singoli rapporti è quindi subordinata necessariamente ad un espresso rinvio contenuto nel con- tratto oppure nelle condizioni generali nel frattempo adottate dalla società. Per effetto di tale rinvio, le norme richiamate vengono ad assumere lo stesso valore di quelle che ad esse fanno riferimento, con la conseguenza che la loro interpretazione è censurabile in sede di legittimità negli stessi limiti in cui può essere censurata quella degli atti di autonomia privata, ovverosia per violazione delle norme che disciplinano l'interpretazione dei contratti, oppure per illogicità ed incongruenza della motivazione, sempre che quest'ultimari- sulti talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione(cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2011, n. 13229; Cass., Sez. lav., 28/11/2001, n. 15057; Cass.,Sez. III, 5/06/2001, n. 7584). La deduzione di tali vizi postula peraltro che la parte non si limiti aprospettare un risultato interpretativo diverso da quello cui è pervenutala sentenza im- pugnata, ma indichi specificamente i canoni ermeneutici che ritiene in con- creto violati ed il modo o le considerazioni attraverso le quali il giudice di merito se ne è discostato, oppure le lacune argomentative o le contraddizioni in cui è incorso, o gli elementi di giudizio ai quali ha attribuito un significato estraneo al senso comune, o i punti inficiati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, in modo tale da far emergere l'insostenibilità logica e giuridica del ragionamento decisorio(cfr. ex plurimis , Cass., Sez. I, 9/04/ 2021, n. 9461; 22/07/2007, n. 4178; Cass., Sez. II, 3/09/2010, n. 19044). Tale onere di specificazione non è stato in alcun modo adempiuto dalle parti, le quali si sono limitate a far valere la violazione delle norme del capi- tolato generale dello Stato, invocando gli orientamenti giurisprudenziali svi- luppatisi in ordine alla loro interpretazione, come se le stesse fossero desti- nate a trovare diretta applicazione alla fattispecie in esame. Soltanto occa- sionalmente esse hanno richiamato le clausole delle condizioni generali di contratto che fanno rinvio alle predette disposizioni, insistendo sulla propria personale interpretazione, ma omettendo d'individuare i criteri ermeneutici che la giustificano e di spiegare le ragioni per cui, alla luce degli stessi, la sentenza impugnata avrebbe dovuto attribuire un senso diverso alle predette clausole, nonché di evidenziare le carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte territorialeai fini della ricostruzione del loro significato. Anche nel lamentare la violazione del giudicato, le parti hanno insistito sucontrapposte interpretazionidell'art. 41 del d.P.R. n. 1063 del 1962, a loro avviso idonee a giustificare rispettivamente l'estensione dell'operatività della preclusione a pretese diverse da quelle riconducibili al recesso dal contratto di appalto o l'esclusione della stessa, omettendo di fare qualsiasi riferimento al contenuto concreto del contratto ed alla conformità del procedimento interpretativo ai principi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché alle regole della logica giuridica, senza neppure considerare che, per risultare incensurabile in sede di legittimità, l'interpretazione prescelta dalla sentenza impugnata non deve necessariamente essere l’unica astrattamente possibile,risultando sufficiente che essa sia anche soltanto una delle plausibili interpretazioni, sicché, ove di una clausola contrattuale siano possibili due o più letture, non è consentito, alla parte che abbia proposto quella poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra(cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16987; 22/06/2017, n. 15471; Cass., Sez. III, 28/11/ 2017, n. 28319). 7. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso principale e il ricorso incidentale. Com- pensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti process