Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1973

Cassazione n. 10417/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato ha proposto ricorso per cassazione in data 15/10/2025 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/10/2025, con la quale veniva confermata l? se,ntenza 2- 4,(Ze)2.5 di condanna emessa dal Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] in data ,1:2,23224 in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Che la doglianza relativa alla violazione della legge penale per mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è (estrinsecamente) aspecifica in quanto il difensore ricorrente, nel riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, già compiutamente disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag. 3 della sentenza), ove si spiega che il [OSCURATO:PERSONA] "non versava in condizione di pericolo attuale per la propria incolumità, non altrimenti scongiurabile se non soggiornando nel Comune di Maddaloni", né "ha mai esposto il disagio di trovare un domicilio al di fuori del Comune suddetto dinanzi al Tribunale di Prevenzione che ha applicato la misura in questione", ovvero manifestato il suo disagio alla P.G. preposta ai controlli, limitandosi unicamente a sottrarsi agli obblighi imposti" (pag. 4); che anche la censura sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con le ragioni sul trattamento sanzionatorio che il giudice d'appello ha rettamente posto a sostegno del diniego della decisione assunta sul punto, ove si richiama - trattandosi di "doppia conforme" - la mancata concessione già operata in primo grado, "non emergendo dagli atti circostanze tali che possano essere positivamente valorizzate per derogare alla cornice edittale previste dalla norma di riferimento", tenuto contro altresì del "comportamento non collaborativo tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] durante i controlli da parte della P.G." e della "reiterazione delle violazioni degli obblighi di dimora" (pag. 4, III cpv.); Che quest'ultimo motivo è anche manifestamente infondato in quanto nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione sia esente da vizi logico-giuridici e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 3, n. 36341 del 17/6/2025, Bianciotto e altro, non mass.); Ritenuto che, pertanto, i motivi di ricorso, aspecifici e meramente reiterativi, non sono ammissibili, in quanto non consentiti in sede di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato ha proposto ricorso per cassazione in data 15/10/2025 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/10/2025, con la quale veniva confermata l? se,ntenza 2- 4,(Ze)2.5 di condanna emessa dal Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] in data ,1:2,23224 in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Che la doglianza relativa alla violazione della legge penale per mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è (estrinsecamente) aspecifica in quanto il difensore ricorrente, nel riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, già compiutamente disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag. 3 della sentenza), ove si spiega che il [OSCURATO:PERSONA] "non versava in condizione di pericolo attuale per la propria incolumità, non altrimenti scongiurabile se non soggiornando nel Comune di Maddaloni", né "ha mai esposto il disagio di trovare un domicilio al di fuori del Comune suddetto dinanzi al Tribunale di Prevenzione che ha applicato la misura in questione", ovvero manifestato il suo disagio alla P.G. preposta ai controlli, limitandosi unicamente a sottrarsi agli obblighi imposti" (pag. 4); che anche la censura sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con le ragioni sul trattamento sanzionatorio che il giudice d'appello ha rettamente posto a sostegno del diniego della decisione assunta sul punto, ove si richiama - trattandosi di "doppia conforme" - la mancata concessione già operata in primo grado, "non emergendo dagli atti circostanze tali che possano essere positivamente valorizzate per derogare alla cornice edittale previste dalla norma di riferimento", tenuto contro altresì del "comportamento non collaborativo tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] durante i controlli da parte della P.G." e della "reiterazione delle violazioni degli obblighi di dimora" (pag. 4, III cpv.); Che quest'ultimo motivo è anche manifestamente infondato in quanto nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione sia esente da vizi logico-giuridici e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 3, n. 36341 del 17/6/2025, Bianciotto e altro, non mass.); Ritenuto che, pertanto, i motivi di ricorso, aspecifici e meramente reiterativi, non sono ammissibili, in quanto non consentiti in sede di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 10417/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris