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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35907/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso - per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Osservato che, sebbene la Corte di appello abbia dichiarato erroneamente la abitualità come elemento ostativo, non sussistendone i presupposti, tuttavia il primo Giudice ha correttamente motivato sul punto insistendo sulla gravità della condotta dell'imputato e sull'intensità del dolo, così superando le contestazioni successive mosse con l'atto d'appello e con il ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; I motivi dedotti con il ricorso - per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. Osservato che, sebbene la Corte di appello abbia dichiarato erroneamente la abitualità come elemento ostativo, non sussistendone i presupposti, tuttavia il primo Giudice ha correttamente motivato sul punto insistendo sulla gravità della condotta dell'imputato e sull'intensità del dolo, così superando le contestazioni successive mosse con l'atto d'appello e con il ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 35907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris