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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46512/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la condanna, emessa in data 21 febbraio 2019, dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2 , 223, comma 1, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, reputate prevalenti sull'aggravante e la recidiva, nonché riducendo la pena irrogata in quella di anni due di reclusione, confermando, nel resto la pronuncia, quanto alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quelle fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall., irrogate nella durata di anni dieci. 1.1.11 primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena principale di anni cinque di reclusione, con le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. equivalenti, con pene accessorie di legge.

2. Avverso la pronuncia illustrata, ricorre l'imputato per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., sottolineando che la sentenza di secondo grado aveva ridotto la pena principale ad anni due di reclusione, rispetto alla quale non poteva essere applicata alcuna pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, ultimo comma, Legge fall. e vizio di motivazione quanto alla disposta conferma della statuizione di primo grado circa la durata delle pene accessorie fallimentari, disposte nella misura di anni dieci, richiamando, sul punto la pronuncia della Corte Cost. n. 222 del 5 dicembre 2018, nonché quella delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità che impongono al giudice, nel determinare la durata delle pene accessorie fallimentari, di adottare, in concreto, i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. dandone conto nella motivazione.

Tanto, peraltro, in considerazione della peculiarità del caso di specie in cui la pena principale è stata irrogata nella misura del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

Orbene, nel caso al vaglio, il concordato aveva riguardato il trattamento sanzionatorio, con rinuncia ad ogni altro motivo di appello.

2. Va, però, rilevata l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui all'art. 29 cod. pen., irrogata dal primo giudice in considerazione dell'entità della pena di anni cinque di reclusione, confermata dalla Corte territoriale, nonostante la intervenuta riduzione della pena ad anni due di reclusione.

2.1. Va, inoltre, rilevata l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari, irrogate dal primo giudice nella misura di anni dieci e non modificata dalla Corte territoriale, senza alcuna motivazione sul punto.

E' noto, infatti, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, u. c.

Legge fall. nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".

La sostituzione operata dalla sentenza citata, determina, dunque, l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, nella misura fissa di anni dieci che andranno rideterminate secondo i parametri fissati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, a cura del giudice del rinvio (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 : le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.).

3. Consegue l'annullamento con rinvio su tale punto, della sentenza impugnata, onde rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari, nonché l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che elimina; annulla la medesima sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la condanna, emessa in data 21 febbraio 2019, dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2 , 223, comma 1, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche, reputate prevalenti sull'aggravante e la recidiva, nonché riducendo la pena irrogata in quella di anni due di reclusione, confermando, nel resto la pronuncia, quanto alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quelle fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall., irrogate nella durata di anni dieci. 1.1.11 primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena principale di anni cinque di reclusione, con le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. equivalenti, con pene accessorie di legge. 2. Avverso la pronuncia illustrata, ricorre l'imputato per il tramite del difensore, denunciando erronea applicazione della legge penale, in relazione alla pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen., sottolineando che la sentenza di secondo grado aveva ridotto la pena principale ad anni due di reclusione, rispetto alla quale non poteva essere applicata alcuna pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, ultimo comma, Legge fall. e vizio di motivazione quanto alla disposta conferma della statuizione di primo grado circa la durata delle pene accessorie fallimentari, disposte nella misura di anni dieci, richiamando, sul punto la pronuncia della Corte Cost. n. 222 del 5 dicembre 2018, nonché quella delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità che impongono al giudice, nel determinare la durata delle pene accessorie fallimentari, di adottare, in concreto, i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. dandone conto nella motivazione. Tanto, peraltro, in considerazione della peculiarità del caso di specie in cui la pena principale è stata irrogata nella misura del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, il concordato aveva riguardato il trattamento sanzionatorio, con rinuncia ad ogni altro motivo di appello. 2. Va, però, rilevata l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui all'art. 29 cod. pen., irrogata dal primo giudice in considerazione dell'entità della pena di anni cinque di reclusione, confermata dalla Corte territoriale, nonostante la intervenuta riduzione della pena ad anni due di reclusione. 2.1. Va, inoltre, rilevata l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari, irrogate dal primo giudice nella misura di anni dieci e non modificata dalla Corte territoriale, senza alcuna motivazione sul punto. E' noto, infatti, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, u. c. Legge fall. nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni". La sostituzione operata dalla sentenza citata, determina, dunque, l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, nella misura fissa di anni dieci che andranno rideterminate secondo i parametri fissati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, a cura del giudice del rinvio (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 : le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.). 3. Consegue l'annullamento con rinvio su tale punto, della sentenza impugnata, onde rideterminare la durata delle pene accessorie fallimentari, nonché l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che elimina; annulla la medesima sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere esten