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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36228/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione con riguardo ai reati oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Bologna: - 1), in data 2 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 18 giugno 2013, (condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commessa in Bologna il 30 aprile 2013); - 2). in data 24 dicembre 2014, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2015 (condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commessa in Bologna il 23 dicembre 2014); - 3) in data 1 ottobre 2015, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2015, (violazioni dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, unificate ex artt. 81, comma 2, cod. pen., commesse in Bologna il tra giugno e settembre 2015); - 4) in data 12.4.2019, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2022 violazioni dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, unificate ex artt. 81, comma 2, cod. pen., commesse in Bologna il tra agosto 2014 ed ottobre 2015).

A ragione della decisione, il Tribunale osserva che, pur trattandosi di plurime violazioni della medesima norma incriminatrice, compiute nello stesso contesto spaziale, non è possibile rinvenire alcun altro indice idoneo a dimostrare l'unitarietà della programmazione criminosa.

Non è, infatti, sostenibile che l'istante avesse preordinato sin dal 2013 le reiterate operazioni di cessione di stupefacenti degli anni successivi così da attuare l'iniziale progetto a distanza di oltre due anni dalla sua originaria ideazione.

2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e, contestualmente, vizio di motivazione.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia c:onsiderato che il riconoscimento del vincolo della continuazione era già stato operato in sede di cognizione per reati identici, commessi nel medesimo arco temporale.

In particolare, le sentenze sub 3) e 4) avevano unificato ex art. 8:1, secondo comma, cod. pen. gli episodi di spaccio occorsi tra il 2014 ed il 2015 e perciò coevi agli illeciti di cui alla sentenza sub 2). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.

1. Il Tribunale, dopo avere premesso gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, è pervenuto alla conclusione dell'insussistenza della medesimezza del disegno criminoso tra tutte le violazioni, nonostante la loro pacifica omogeneità, sulla scorta della loro distanza temporale e della assenza di specifici collanti.

Siffatto iter argomentativo che attribuisce un peso decisivo al dato cronologico non è manifestamente illogico con riferimento al rapporto tra il reato giudicato dalla sentenza sub 1) e quelli oggetto delle ulteriori pronunce oggetto della richiesta di unificazione.

Infatti, la notevole distanza temporale che indiscutibilmente li separa (superiore ad un anno) costituisce, in difetto di elementi di segno contrario invero nemmeno prospettati, un indizio negativo dell'unitarietà del disegno criminoso; il passare del tempo, con i correlati inevitabili mutamenti che esso determina, aumenta, fino ad annullarle, le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza necessarie per ravvisare la sussistenza della continuazione, che postula sempre la rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi delittuosi sia pure a grandi linee, e, per converso, rende più probabile l'insorgenza di nuove e diverse risoluzioni anti doverose.

2. Al contrario, la giustificazione della decisione di rigetto fondata solo sul distacco temporale è carente con riferimento alle violazioni oggetto delle sentenze sub 2), 3) e 4) perché non tiene conto della intervenuta unificazione da parte del giudice della cognizione attraverso le pronunce sub 3) e 4) di violazioni omogenee commesse tra agosto 2014 ed ottobre 2015, ossia in un arco temporale che ricomprende anche l'epoca (il 23 dicembre 2014 ed il periodo tra giugno e settembre 2015) in cui sono stati consumati i reati oggetto delle sentenze sub 2), 3) e 4).

Ricorrendo questa particolare ipotesi, il giudice dell'esecuzione pur continuando a godere di piena libertà di giudizio, non può, però, trascurare «la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529)

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna la quale, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame dell'istanza, che tenga conto dei rilievi e dei principi di diritto qui affermati.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Bologna del 24-12-2014, 1-10-2015 e 12.04.2019 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione con riguardo ai reati oggetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Bologna: - 1), in data 2 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 18 giugno 2013, (condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commessa in Bologna il 30 aprile 2013); - 2). in data 24 dicembre 2014, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2015 (condanna per violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, commessa in Bologna il 23 dicembre 2014); - 3) in data 1 ottobre 2015, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2015, (violazioni dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, unificate ex artt. 81, comma 2, cod. pen., commesse in Bologna il tra giugno e settembre 2015); - 4) in data 12.4.2019, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2022 violazioni dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, unificate ex artt. 81, comma 2, cod. pen., commesse in Bologna il tra agosto 2014 ed ottobre 2015). A ragione della decisione, il Tribunale osserva che, pur trattandosi di plurime violazioni della medesima norma incriminatrice, compiute nello stesso contesto spaziale, non è possibile rinvenire alcun altro indice idoneo a dimostrare l'unitarietà della programmazione criminosa. Non è, infatti, sostenibile che l'istante avesse preordinato sin dal 2013 le reiterate operazioni di cessione di stupefacenti degli anni successivi così da attuare l'iniziale progetto a distanza di oltre due anni dalla sua originaria ideazione. 2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e, contestualmente, vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione non abbia c:onsiderato che il riconoscimento del vincolo della continuazione era già stato operato in sede di cognizione per reati identici, commessi nel medesimo arco temporale. In particolare, le sentenze sub 3) e 4) avevano unificato ex art. 8:1, secondo comma, cod. pen. gli episodi di spaccio occorsi tra il 2014 ed il 2015 e perciò coevi agli illeciti di cui alla sentenza sub 2). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo. 1. Il Tribunale, dopo avere premesso gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, è pervenuto alla conclusione dell'insussistenza della medesimezza del disegno criminoso tra tutte le violazioni, nonostante la loro pacifica omogeneità, sulla scorta della loro distanza temporale e della assenza di specifici collanti. Siffatto iter argomentativo che attribuisce un peso decisivo al dato cronologico non è manifestamente illogico con riferimento al rapporto tra il reato giudicato dalla sentenza sub 1) e quelli oggetto delle ulteriori pronunce oggetto della richiesta di unificazione. Infatti, la notevole distanza temporale che indiscutibilmente li separa (superiore ad un anno) costituisce, in difetto di elementi di segno contrario invero nemmeno prospettati, un indizio negativo dell'unitarietà del disegno criminoso; il passare del tempo, con i correlati inevitabili mutamenti che esso determina, aumenta, fino ad annullarle, le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza necessarie per ravvisare la sussistenza della continuazione, che postula sempre la rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi delittuosi sia pure a grandi linee, e, per converso, rende più probabile l'insorgenza di nuove e diverse risoluzioni anti doverose. 2. Al contrario, la giustificazione della decisione di rigetto fondata solo sul distacco temporale è carente con riferimento alle violazioni oggetto delle sentenze sub 2), 3) e 4) perché non tiene conto della intervenuta unificazione da parte del giudice della cognizione attraverso le pronunce sub 3) e 4) di violazioni omogenee commesse tra agosto 2014 ed ottobre 2015, ossia in un arco temporale che ricomprende anche l'epoca (il 23 dicembre 2014 ed il periodo tra giugno e settembre 2015) in cui sono stati consumati i reati oggetto delle sentenze sub 2), 3) e 4). Ricorrendo questa particolare ipotesi, il giudice dell'esecuzione pur continuando a godere di piena libertà di giudizio, non può, però, trascurare «la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529) 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna la quale, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame dell'istanza, che tenga conto dei rilievi e dei principi di diritto qui affermati. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Bologna del 24-12-2014, 1-10-2015 e 12.04.2019 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, in
Sentenza Cassazione n. 36228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris