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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04403/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso 32043-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4136/19/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 10/05/2021; Ric. 2021 n. 32043 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 4136/19/2021, emessa dalla CTR per la Campania che, in accoglimento dell’appello promosso dal contribuente, ha riformato la decisione di reiezione del ricorso di primo grado resa dalla CTP di Benevento.

Segnatamente la CTR, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento emesso ai fini IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2013 a seguito di questionario, ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo impugnato perché emesso dall’Amministrazione finanziaria senza il previo esame dalla documentazione fornita dal contribuente, offerta in ritardo per un fatto a lui non imputabile.

In tesi del contribuente, invero, il ritardo biennale accumulato prima dell’invio della documentazione sarebbe stato imputabile all’INPS, al quale essa era già stata inviata e che aveva omesso di restituirla nonostante una richiesta scritta presentata a tal fine dallo stesso contribuente.

Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità svolta a pag. 17 e ss. del controricorso, ove si eccepisce che non via sia elenco o individuazione alcuna dei documenti su cui si fonda il ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c.

In verità, le censure proposte attengono alla motivazione della sentenza impugnata e sono scrutinabili dal suo semplice esame.

Altresì, il patrono erariale ha trascritto nel corpo del ricorso (pag. 6 e 7) gli atti cui fa riferimento, assolvendo così all’onere dell’esaustività.

Peraltro, sul punto è intervenuta di recente questa Suprema Corte a Sezioni Unite, affermando che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre Ric. 2021 n. 32043 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 3 - 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass.

S.U. n. 8950/2022).

Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in uno con l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. , per aver la CTR reso una sentenza meramente apparente.

Nel ribadire la responsabilità imputabile al contribuente, tenuto conto che la documentazione era stata prodotta agli uffici con un ritardo di anni, afferma che la CTR, dopo aver ritenutoutilizzabile la documentazione, avrebbe dovuto sindacare il merito della pretesa prima di decretare tout court l’illegittimità dell’avviso di accertamento.

Sul punto è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021).

Non è questo il caso in esame, ove il ragionamento logico - giuridico seguito dalla CTR è percepibile e radicato nella circostanza che il ritardo nella produzione documentale non fosse imputabile al contribuente.

Il motivo è dunque infondato.

Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato censura la decisione del giudice d’appello per aver la CTR violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo radicalmente omesso di esprimersi sulla questione dell’inconferenza, ai fini del merito della pretesa Ric. 2021 n. 32043 sez.

MT -ud. 13-12-2022 - 4 - tributaria, della documentazione prodotta dal contribuente, stante le plurime inadempienze ivi riscontrabili ed imputabili al contribuente stesso.

Va premesso che «il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (cfr. Cass., V, n. 10321/2021).

Nella fattispecie in esame, e come si evince dalla piana lettura della sentenza riportata anche nel controricorso, la CTR ha decretato tout court l’annullamento dell’avviso impugnato senza esaminare il merito delle specifiche eccezioni svolte dall’Amministrazione finanziaria, come invece era suo onere fare (Cfr. Cass., V, n. 34270/2021; V, n. 27627/2018).

Circostanza, quest’ultima, che trova ulteriore conferma anche nel fatto che la decisione della CTR, ancorata ad un profilo di natura procedimentale – omessa produzione della documentazione – non può essere intesa come di implicito rigetto delle eccezioni di merito svolte dall’Ufficio (cfr. Cass., V., n. 7662/2020).

Il motivo è dunque fondato.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C orte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Campania in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso 32043-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4136/19/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 10/05/2021; Ric. 2021 n. 32043 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 4136/19/2021, emessa dalla CTR per la Campania che, in accoglimento dell’appello promosso dal contribuente, ha riformato la decisione di reiezione del ricorso di primo grado resa dalla CTP di Benevento. Segnatamente la CTR, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento emesso ai fini IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2013 a seguito di questionario, ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo impugnato perché emesso dall’Amministrazione finanziaria senza il previo esame dalla documentazione fornita dal contribuente, offerta in ritardo per un fatto a lui non imputabile. In tesi del contribuente, invero, il ritardo biennale accumulato prima dell’invio della documentazione sarebbe stato imputabile all’INPS, al quale essa era già stata inviata e che aveva omesso di restituirla nonostante una richiesta scritta presentata a tal fine dallo stesso contribuente. Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità svolta a pag. 17 e ss. del controricorso, ove si eccepisce che non via sia elenco o individuazione alcuna dei documenti su cui si fonda il ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c. In verità, le censure proposte attengono alla motivazione della sentenza impugnata e sono scrutinabili dal suo semplice esame. Altresì, il patrono erariale ha trascritto nel corpo del ricorso (pag. 6 e 7) gli atti cui fa riferimento, assolvendo così all’onere dell’esaustività. Peraltro, sul punto è intervenuta di recente questa Suprema Corte a Sezioni Unite, affermando che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre Ric. 2021 n. 32043 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 3 - 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in uno con l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. , per aver la CTR reso una sentenza meramente apparente. Nel ribadire la responsabilità imputabile al contribuente, tenuto conto che la documentazione era stata prodotta agli uffici con un ritardo di anni, afferma che la CTR, dopo aver ritenutoutilizzabile la documentazione, avrebbe dovuto sindacare il merito della pretesa prima di decretare tout court l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Sul punto è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). Non è questo il caso in esame, ove il ragionamento logico - giuridico seguito dalla CTR è percepibile e radicato nella circostanza che il ritardo nella produzione documentale non fosse imputabile al contribuente. Il motivo è dunque infondato. Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato censura la decisione del giudice d’appello per aver la CTR violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo radicalmente omesso di esprimersi sulla questione dell’inconferenza, ai fini del merito della pretesa Ric. 2021 n. 32043 sez. MT -ud. 13-12-2022 - 4 - tributaria, della documentazione prodotta dal contribuente, stante le plurime inadempienze ivi riscontrabili ed imputabili al contribuente stesso. Va premesso che «il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (cfr. Cass., V, n. 10321/2021). Nella fattispecie in esame, e come si evince dalla piana lettura della sentenza riportata anche nel controricorso, la CTR ha decretato tout court l’annullamento dell’avviso impugnato senza esaminare il merito delle specifiche eccezioni svolte dall’Amministrazione finanziaria, come invece era suo onere fare (Cfr. Cass., V, n. 34270/2021; V, n. 27627/2018). Circostanza, quest’ultima, che trova ulteriore conferma anche nel fatto che la decisione della CTR, ancorata ad un profilo di natura procedimentale – omessa produzione della documentazione – non può essere intesa come di implicito rigetto delle eccezioni di merito svolte dall’Ufficio (cfr. Cass., V., n. 7662/2020). Il motivo è dunque fondato. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C orte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Campania in diversa composizione, cui demanda
Sentenza Cassazione n. 04403/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris