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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 settembre 1994

Cassazione n. 20148/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/10/2021 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2021, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo A); 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. d) e g) D.P.R. n. 309 del 1990 (capo G).

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma - previa riqualificazione dell'ipotesi di cui al capo A) in quella dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 - con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, dalle quali era emerso il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana nel quartiere "Zisa" di Palermo, ed in particolare in prossimità delle vie Crociferi e Crispi, oltre che della scuola "Manzoni-Impastato".

Tale attività investigativa aveva, peraltro, portato - ancor prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari - a diversi arresti in flagranza e a sequestri di droga.

Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, il [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere soggetto organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, in quanto costantemente presente nei luoghi adibiti alla piazza di spaccio, nonché autore di numerosi reati fine perpetrati nell'interesse del sodalizio.

Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.2.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo quattro motivi di doglianza.

Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 292, comma 2, cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che la scelta del Tribunale del riesame di non annullare l'ordinanza gravata sarebbe avvenuta senza l'effettuazione di alcuna valutazione autonoma, essendosi limitato a fare rinvio, in maniera del tutto acritica, alle argomentazioni rese dal G.I.P. nel provvedimento impugnato - a loro volta fondate sulla mera riproposizione, in maniera confusa e imprecisa, delle valutazioni espresse dal P.M. in seno alla sua richiesta -.

Con il secondo motiv9 è stata eccepita manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, sia con riguardo alla ritenuta esistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di droga che con riferimento al ruolo in esso concretamente svolto da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Deduce il ricorrente l'inesistenza di adeguati riscontri in ordine alla indiziaria esistenza di un'associazione criminale, potendosi, al più, configurare solo un concorso di persone nelle singole cessioni di stupefacenti.

Non ricorrerebbero, in particolare, né la predeterminazione dei singoli reati, né la sussistenza di un vincolo permanente e di una struttura gerarchizzata tra i sodali, invece operanti in maniera del tutto autonoma e disorganizzata.

Valutando, poi, globalmente gli indizi di reità gravanti a carico del prevenuto, si dovrebbe desumere che il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere ritenuto partecipe di nessun sodalizio criminoso, considerato che le condotte di cessione a lui ascritte non riguarderebbero un apprezzabile arco temporale, ma solo un periodo di tre mesi (tra il 12 novembre 2017 ed il 18 febbraio 2018), e poi cinque episodi singoli perpetrati nel marzo del 2020.

Il ricorrente, inoltre, solo in rare occasioni sarebbe stato visto operare insieme ad altri coimputati, senza, peraltro, che il suo nome fosse mai emerso nel corso delle captazioni telefoniche svolte.

Con la terza censura è stata lamentata erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 74, commi 2 e 4, 73, commi 1, 4 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Per il ricorrente, infatti, le condotte a lui ascrivibili dovrebbero essere qualificate, in ragione della loro lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente inquadramento della presunta fattispecie associativa nell'alveo dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

Si tratterebbe, infatti, di un apparato con struttura rudimentale e privo di adeguate professionalità, in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato in qualità di piccolo spacciatore, improvvisato e disorganizzato, dedito alla cessione di insignificanti quantitativi di hashish, con guadagni particolarmente limitati.

Con l'ultimo motivo viene eccepito vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 292, comma 2, lett. c), 275, comma 3, 285 cod. proc. pen., censurandosi l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto adottata con motivazione inadeguata, senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari riconducibili al [OSCURATO:PERSONA].

Le valutazioni in precedenza espresse avrebbero dovuto condurre a una ben diversa e meno grave misura afflittiva, altresì tenuto conto: della risalenza e della sporadicità delle condotte di spaccio ascrittegli; dell'impossibilità di ritenere la sua partecipazione all'associazione criminale; della modesta quantità di droga leggera di volta in volta ceduta; della natura di lieve entità dei precedenti specifici su di lui gravanti.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, afferente ad una presunta mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza genetica del G.I.P.

Questa Corte di legittimità ha più volte precisato, in proposito, che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.

L'aggettivo "autonoma" è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero per quanto riguarda l'ordinanza genetica ed a quest'ultima per quanto riguarda il provvedimento del tribunale del riesame, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (così, tra le "4 tante, Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951-01).

In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuoi dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01).

Orbene, il provvedimento impugnato risulta aver fatto buon governo degli indicati principi, avendo il Tribunale del riesame, dopo il diretto richiamo all'ordinanza del G.I.P. con riguardo all'analitica disamina del compendio indiziario espressamente gravante a carico del [OSCURATO:PERSONA], dato sinteticamente conto delle motivazioni per cui è dato ritenere la sussistenza di un'associazione criminosa dedita alla gestione del traffico di stupefacenti nel quartiere "Zisa" di Palermo, per poi individuare, sia pur nella estrema sintesi, i riscontri indiziari da cui desumere la partecipazione ad essa da parte del [OSCURATO:PERSONA].

3. Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, poi, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione ' 4ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, per come nel prosieguo precisato, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 4.

Non fondato, in particolare, è il motivo con cui il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di droga ed alla sua appartenenza ad esso. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché da servizi di osservazione e videoriprese, dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, attività di spaccio nel quartiere "Zisa" di Palermo, per come, in particolare, desumibile da elementi indiziari tipici del delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, quali: la costante e contestuale presenza degli indagati nei luoghi di spaccio; la turnazione tra costoro, a garanzia del diuturno svolgimento dell'attività illecita; la circolarità dei contatti tra gli associati; l'avvertimento tra loro dell'eventuale presenza delle forze dell'ordine; l'utilizzo di scorte comuni di droga, debitamente celate in posti noti esclusivamente ai sodali; l'esistenza di una cassa comune; la gestione comune dei proventi derivanti dallo spaccio; l'utilizzo di un linguaggio in codice, concordato tra gli associati; la costante attività di reperimento dello stupefacente; la prosecuzione dell'attività di spaccio pur a fronte degli effettuati arresti di alcuni consociati; l'esistenza di una ben organizzata struttura gerarchica e di una ben delineata suddivisione dei ruoli.

Dal compendio probatorio in atti, poi, è stato possibile evincere l'inequivoca ricorrenza di un ~tb- r quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, nonché alla reiterata perpetrazione del reato fine contestatogli, evidenziato dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

E' stato, in particolare, rappresentato come l'indiziarla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale si possa desumere: dalla sua costante presenza sui luoghi adibiti a piazza di spaccio, sovente in compagnia di altri sodali; dalla commissione di plurime condotte di detenzione a fine di spaccio e di cessione in concorso con altri associati; dalla sinergia operativa avuta quotidianamente con diversi coindagati, sia svolgendo attività di palo che operando in prima persona all'espletamento dell'attività di spaccio.

Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

5. Parimenti non fondata è, poi, la doglianza con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la possibilità di qualificare le fattispecie ascrittegli ai sensi delle più lievi ipotesi di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.

In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento di tali fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 - nonché dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 - costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01).

Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, come, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendosi, in particolare evidenziato, con argomentazione del tutto logica e congrua, che «l'apprezzabile numero di consegne della droga, la frequenza delle numerose condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti monitorate e riflesse in numerosi capi di imputazione, la stabilità dei rifornimenti di droga monitorati, l'esistenza di un adeguato e strutturato apparato organizzativo nonché la diversa tipologia di sostanze stupefacenti smerciate, sono elementi in grado di assegnare al sodalizio una consistenza di rilievo, in quanto sostenuta da un inquadramento organizzativo tale da renderla operativa per almeno tre anni e da sopravvivere all'arresto di alcuni sodali».

6. Infine priva di ogni fondamento è la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura kb) custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti.

Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui svolta nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere all'interno di un contesto criminale dedito in maniera professionale all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, che ha perfino continuato a perpetrare le condotte criminose pur a seguito dell'intervenuto arresto di alcuni suoi sodali.

7. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.8.

Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2021, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo A); 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. d) e g) D.P.R. n. 309 del 1990 (capo G). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma - previa riqualificazione dell'ipotesi di cui al capo A) in quella dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 - con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, dalle quali era emerso il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana nel quartiere "Zisa" di Palermo, ed in particolare in prossimità delle vie Crociferi e Crispi, oltre che della scuola "Manzoni-Impastato". Tale attività investigativa aveva, peraltro, portato - ancor prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari - a diversi arresti in flagranza e a sequestri di droga. Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, il [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere soggetto organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, in quanto costantemente presente nei luoghi adibiti alla piazza di spaccio, nonché autore di numerosi reati fine perpetrati nell'interesse del sodalizio. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo quattro motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 292, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la scelta del Tribunale del riesame di non annullare l'ordinanza gravata sarebbe avvenuta senza l'effettuazione di alcuna valutazione autonoma, essendosi limitato a fare rinvio, in maniera del tutto acritica, alle argomentazioni rese dal G.I.P. nel provvedimento impugnato - a loro volta fondate sulla mera riproposizione, in maniera confusa e imprecisa, delle valutazioni espresse dal P.M. in seno alla sua richiesta -. Con il secondo motiv9 è stata eccepita manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, sia con riguardo alla ritenuta esistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di droga che con riferimento al ruolo in esso concretamente svolto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il ricorrente l'inesistenza di adeguati riscontri in ordine alla indiziaria esistenza di un'associazione criminale, potendosi, al più, configurare solo un concorso di persone nelle singole cessioni di stupefacenti. Non ricorrerebbero, in particolare, né la predeterminazione dei singoli reati, né la sussistenza di un vincolo permanente e di una struttura gerarchizzata tra i sodali, invece operanti in maniera del tutto autonoma e disorganizzata. Valutando, poi, globalmente gli indizi di reità gravanti a carico del prevenuto, si dovrebbe desumere che il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere ritenuto partecipe di nessun sodalizio criminoso, considerato che le condotte di cessione a lui ascritte non riguarderebbero un apprezzabile arco temporale, ma solo un periodo di tre mesi (tra il 12 novembre 2017 ed il 18 febbraio 2018), e poi cinque episodi singoli perpetrati nel marzo del 2020. Il ricorrente, inoltre, solo in rare occasioni sarebbe stato visto operare insieme ad altri coimputati, senza, peraltro, che il suo nome fosse mai emerso nel corso delle captazioni telefoniche svolte. Con la terza censura è stata lamentata erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 74, commi 2 e 4, 73, commi 1, 4 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Per il ricorrente, infatti, le condotte a lui ascrivibili dovrebbero essere qualificate, in ragione della loro lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente inquadramento della presunta fattispecie associativa nell'alveo dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Si tratterebbe, infatti, di un apparato con struttura rudimentale e privo di adeguate professionalità, in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato in qualità di piccolo spacciatore, improvvisato e disorganizzato, dedito alla cessione di insignificanti quantitativi di hashish, con guadagni particolarmente limitati. Con l'ultimo motivo viene eccepito vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 292, comma 2, lett. c), 275, comma 3, 285 cod. proc. pen., censurandosi l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto adottata con motivazione inadeguata, senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]. Le valutazioni in precedenza espresse avrebbero dovuto condurre a una ben diversa e meno grave misura afflittiva, altresì tenuto conto: della risalenza e della sporadicità delle condotte di spaccio ascrittegli; dell'impossibilità di ritenere la sua partecipazione all'associazione criminale; della modesta quantità di droga leggera di volta in volta ceduta; della natura di lieve entità dei precedenti specifici su di lui gravanti. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, afferente ad una presunta mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza genetica del G.I.P. Questa Corte di legittimità ha più volte precisato, in proposito, che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo "autonoma" è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero per quanto riguarda l'ordinanza genetica ed a quest'ultima per quanto riguarda il provvedimento del tribunale del riesame, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (così, tra le "4 tante, Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951-01). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuoi dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01). Orbene, il provvedimento impugnato risulta aver fatto buon governo degli indicati principi, avendo il Tribunale del riesame, dopo il diretto richiamo all'ordinanza del G.I.P. con riguardo all'analitica disamina del compendio indiziario espressamente gravante a carico del [OSCURATO:PERSONA], dato sinteticamente conto delle motivazioni per cui è dato ritenere la sussistenza di un'associazione criminosa dedita alla gestione del traffico di stupefacenti nel quartiere "Zisa" di Palermo, per poi individuare, sia pur nella estrema sintesi, i riscontri indiziari da cui desumere la partecipazione ad essa da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, poi, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione ' 4ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, per come nel prosieguo precisato, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. 4. Non fondato, in particolare, è il motivo con cui il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta esistenza di un sodalizio criminoso dedito all'illecito traffico di droga ed alla sua appartenenza ad esso. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in proposito, come l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, abbia fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché da servizi di osservazione e videoriprese, dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, attività di spaccio nel quartiere "Zisa" di Palermo, per come, in particolare, desumibile da elementi indiziari tipici del delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, quali: la costante e contestuale presenza degli indagati nei luoghi di spaccio; la turnazione tra costoro, a garanzia del diuturno svolgimento dell'attività illecita; la circolarità dei contatti tra gli associati; l'avvertimento tra loro dell'eventuale presenza delle forze dell'ordine; l'utilizzo di scorte comuni di droga, debitamente celate in posti noti esclusivamente ai sodali; l'esistenza di una cassa comune; la gestione comune dei proventi derivanti dallo spaccio; l'utilizzo di un linguaggio in codice, concordato tra gli associati; la costante attività di reperimento dello stupefacente; la prosecuzione dell'attività di spaccio pur a fronte degli effettuati arresti di alcuni consociati; l'esistenza di una ben organizzata struttura gerarchica e di una ben delineata suddivisione dei ruoli. Dal compendio probatorio in atti, poi, è stato possibile evincere l'inequivoca ricorrenza di un ~tb- r quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, nonché alla reiterata perpetrazione del reato fine contestatogli, evidenziato dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. E' stato, in particolare, rappresentato come l'indiziarla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale si possa desumere: dalla sua costante presenza sui luoghi adibiti a piazza di spaccio, sovente in compagnia di altri sodali; dalla commissione di plurime condotte di detenzione a fine di spaccio e di cessione in concorso con altri associati; dalla sinergia operativa avuta quotidianamente con diversi coindagati, sia svolgendo attività di palo che operando in prima persona all'espletamento dell'attività di spaccio. Si desume, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 5. Parimenti non fondata è, poi, la doglianza con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la possibilità di qualificare le fattispecie ascrittegli ai sensi delle più lievi ipotesi di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. In proposito, infatti, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento di tali fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 - nonché dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 - costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01). Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, allora, come, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendosi, in particolare evidenziato, con argomentazione del tutto logica e congrua, che «l'apprezzabile numero di consegne della droga, la frequenza delle numerose condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti monitorate e riflesse in numerosi capi di imputazione, la stabilità dei rifornimenti di droga monitorati, l'esistenza di un adeguato e strutturato apparato organizzativo nonché la diversa tipologia di sostanze stupefacenti smerciate, sono elementi in grado di assegnare al sodalizio una consistenza di rilievo, in quanto sostenuta da un inquadramento organizzativo tale da renderla operativa per almeno tre anni e da sopravvivere all'arresto di alcuni sodali». 6. Infine priva di ogni fondamento è la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura kb) custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. Orbene, per come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal [OSCURATO:PERSONA] si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine - oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria - alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui svolta nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere all'interno di un contesto criminale dedito in maniera professionale all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, che ha perfino continuato a perpetrare le condotte criminose pur a seguito dell'intervenuto arresto di alcuni suoi sodali. 7. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.8. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 20148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris