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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16880/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale; Rilevato che con il ricorso i difensori hanno dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 666 c.p.p. per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento; Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno della camorra e segnatamente del clan [OSCURATO:PERSONA]; b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la base familistica del clan e la mancata assunzione da parte del Luongo di comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo; c) la persistente vitalità del clan di riferimento nei periodi più recenti, come emergente dalla serie di indagini e di procedimenti riguardanti soggetti contigui al sodalizio criminoso (e descritti nella nota della DDA del 10.11.2023 e nella nota della DNAA del 14.12.2023); d) la volontà del Luongo di comunicare all'esterno con messaggi criptici, che ha determinato l'adozione da parte dell'amministrazione penitenziaria di provvedimenti di blocco della corrispondenza Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve in una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale; Rilevato che con il ricorso i difensori hanno dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 666 c.p.p. per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento; Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno della camorra e segnatamente del clan [OSCURATO:PERSONA]; b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la base familistica del clan e la mancata assunzione da parte del Luongo di comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo; c) la persistente vitalità del clan di riferimento nei periodi più recenti, come emergente dalla serie di indagini e di procedimenti riguardanti soggetti contigui al sodalizio criminoso (e descritti nella nota della DDA del 10.11.2023 e nella nota della DNAA del 14.12.2023); d) la volontà del Luongo di comunicare all'esterno con messaggi criptici, che ha determinato l'adozione da parte dell'amministrazione penitenziaria di provvedimenti di blocco della corrispondenza Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve in una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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