Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10671/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3868/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del le- gale rappresentante p.t., rappresentato e difes o dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA]- leone Rosolia, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 1654/18, depositata il 13 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1416/11, emesso il 24 giugno 2011, con cui il Tribunale di Catania gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 15.989,33, a titolo di corrispettivo per la fornitura e l'installazione di dotazioni tecnologiche pattuita con contratto del 17 febbraio 2011.

A sostegno dell'opposizione, l'Istituto eccepì il proprio difetto di legittima- zione passiva e l'inesigibilità del credito, sostenendo che il pagamento era subordinato all'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero dell'i- struzione, dell'università e della ricerca, ed aggiungendo di aver già provve- duto al pagamento della somma di Euro 7.115,29.

Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA], e resistette alla domanda, chiedendo in via ri- convenzionale la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che disci- plinava le modalità di pagamento.

1.1. Con sentenza del 9 ottobre 2014, il Tribunale di Catania accolsel'op- posizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconven- zionale.

2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stataaccolta dalla Corte d'appello di Catania, che con sentenza del 13 luglio 2018 ha dichiarato nulla la clausola di cui all'art. 5, comma 2, del contratto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 8.874,04, oltre interessi.

A fondamento della decisione, la Corte ha riconosciuto innanzitutto la le- gittimazione passiva dell'Istituto, rilevando che, a seguito del riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica, avve- nute con la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, gli istituti scolastici sono divenuti autonomi soggetti di diritto, titolari di situazioni giuridiche attive e passive ed aventi come legali rappresentanti i dirigenti scolastici.

Ha ritenuto poi palesemente iniqua, e quindi nulla ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, la clausola contrattuale che subordinava il pa- gamento del corrispettivo all'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero, risultando la stessa oltremodo generica riguardo ai termini di pa- gamento, non collegati ad eventi certi e giustificati da specifiche esigenze dell'Amministrazione debitrice, e non essendone stata spiegata la ragione, soprattutto alla luce della considerazione che l'indizione della gara presuppo- neva l'esistenza del finanziamento.

Precisato che l'art. 7 cit. persegue la fina- lità di evitare l'abuso di posizioni dominanti a scapito del contraente più de- bole, ha aggiunto che l'Istituto non aveva provato di aver provveduto agli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per la fruizione dei contributi, escludendo pertanto l'inesigibilità del credito, e concludendo per la sussistenza dell'obbligo di corrispondere la differenza tra l'importo indicato nel decreto ingiuntivo e quello già pagato dall'Istituto.

3. Avverso la predetta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto la legittimazione processuale degl'istituti scolastici, senza considerare che, nonostante l'attribuzione della personalità giuridica, gli stessi non costituiscono enti autonomi, ma organi del Ministerodell'istruzione.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 e degli artt. 1353 e ss. cod. civ.,censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato nulla la clausola contrattuale che subordinava il pagamento del corrispettivo all'accredita- mento dei relativi fondi.

Premesso che la disciplina civilistica prevede espres- samente la possibilità di subordinare l'efficacia di un patto al verificarsi di un evento futuro ed incerto, sostiene che nellaspecie la clausola non prevedeva una condizione, ma un termine, giacché l'incertezza non atteneva all'eroga- zione delle somme, attinte da fondi comunitari e gravate da vincoli di desti- nazione, ma al momento in cui l'Amministrazione ne avrebbe conseguito la disponibilità.

Aggiunge che, anche a voler qualificare la clausola come condi- zione, la stessa non avrebbe avuto natura meramente potestativa, poiché l'accadimento cui era subordinato il pagamento, pur dipendendo dall'attività del Ministero, non era rimessoalla volontà di quest'ultimo.

3. Il primo motivo, concernente la legittimazione passiva dell'Istituto, è infondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, il riconoscimento della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie e agl'istituti d'istru- zione superiore, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, non ne ha comportato la trasformazione in enti autonomi e distinti dall'Amministrazione di appartenenza, restando essi or- gani di quest'ultima, assoggettati alle direttive ed ai controlli della stessa.

La attribuzione della personalità giuridica, funzionale ad una migliore realizza- zione dell'obiettivo dell'autonomia scolastica, implica peraltro l'imputazione a tali organi dei rapporti giuridici inerenti all'esercizio delle funzioni ad essi at- tribuite, restando imputabili all'Amministrazione soltanto i risultati dell'attività svolta.

Il rapporto con il Ministero, disciplinato dal d.P.R. n. 275del 1999, si sviluppa poi secondo due direttrici, costituite rispettivamente dall'attribuzione all'Amministrazione centrale e periferica della titolarità delle funzioni ammi- nistrative e della gestione del servizio istruzione, il cui esercizio è affidato alle istituzioni scolastiche (fatta eccezione per quelle di cui all'art. 15), e dalla spettanza a queste ultime della legittimazione processuale e sostanziale, che attiene al piano dell'autonomia funzionale (didattica ed organizzativa, di ri- cerca, sperimentazione e sviluppo) (cfr. Cass., Sez. lav., 21/03/2011, n. 6372; 28/07/2008, n. 20521; Cass., Sez.

III, 10/05/2005, n-9752).

A tale orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nell'escludere il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, ne ha posto in risalto la qualità di organo dello Stato dotato di personalità giuridica, corret- tamente desumendone che esso costituisce un autonomo centro d'imputa- zione di situazioni giuridiche attive e passive, in relazione alle quali è pertanto legittimato ad agire e resistere in giudizio, in persona del dirigente scolastico, identificato come legale rappresentante nei rapporti con i terzi.4.

Non merita accoglimento neppure il secondo motivo, pur dovendosi provvedere alla correzione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola contrattuale che subordinava il pagamento del cor- rispettivo da parte dell'Istituto all'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero.

Benvero, nella parte riflettente l'errata qualificazione della clausola come condizione, anziché come termine, la censura risulta priva di specificità, non essendo corredata da sufficienti allegazioni in fatto, idonee a dimostrare che la pattuizione era volta esclusivamente ad individuare il tempo dell'adempi- mento: a sostegno della tesi secondo cui la clausola faceva riferimento ad un evento futuro, ma tutt'altro che incerto, la difesa erariale si è infatti limitata ad affermare che gl'importi da accreditare costituivano somme attinte da fondi comunitari e gravate da vincolo di destinazione, senza però precisare se l'erogazione delle stesse fosse certa nell'an, essendone statagià disposta l'assegnazione all'Istitutoe dovendosi provvedere soltanto al trasferimento in favore di quest'ultimo.

In tema di contratti degli enti pubblici, questa Corte ha peraltro affermato che la clausola con cui il pagamento di una parte del corrispettivo venga su- bordinata alla concessione di un finanziamento da parte di un terzo non è nulla, non configurandosi come una condizione meramente potestativa, ma come una condizione mista, poiché, se è vero che il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà e dall'attività di una sola delle parti, è anche vero, però, che tale accadimento non può considerarsi indiffe- rente per la parte in questione, sicché la pattuizione non si risolve in un mero si voluero, non potendosi dubitare della sua piena funzionalità ad uno speci- fico interesse dedotto come tale nel contratto e perciò oggetto del medesimo (cfr. Cass., Sez.

I, 23/09/2009, n. 20444; 21/07/2000, n. 9587; Cass., Sez.

II, 7/09/2004, n. 17983).Non può quindi condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il mero rinvio all'accreditamento delle somme da parte del Ministero, ai fini dell'individuazione dei termini di pagamento, non fosse sufficiente ad escludere la grave iniquità della clausola in questione, e quindi la nullità della stessa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 231 del 2002, comportando un'eccessiva genericità dellapattuizione; nessun rilievo può as- sumere, a tal fine, la circostanza, posta in risalto dalla Corte territoriale, che la clausola non recasse alcun riferimento ad eventi giustificati da specifiche esigenze dell'Amministrazione, risultando evidente che il ricorso ai fondi co- munitari rispondeva ad esigenze di copertura dell'impegno di spesa collegato alla fornitura, il cui corrispettivo eccedeva i fondi a disposizione dell'Istituto.

La validità della condizione apposta al contratto non avrebbe tuttavia con- sentito di pervenire al rigetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], aven- do la Corte d'appello rilevato che l'Istituto, cui incombeva l'onere di dimostra- re di avere provveduto tempestivamente agli adempimenti necessari per la fruizione dei predetti fondi, non aveva dedotto né provato di essersi corret- tamente attenuto alle disposizioni comunitarie che ne disciplinavano la richie- sta e l'utilizzazione.

Tale osservazione, rimasta incensurata in questa sede, si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, secondo cui, nei contratti della [OSCURATO:PERSONA], la subordinazione del pagamento allacondizione potestativa mista costituita dalla concessione di un finanziamento da parte di un terzo pone a carico dello ente pubblico l'obbligo di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1358 cod. civ., e dunque di adoperarsi per il conseguimento del finanziamento, trovando applicazione, a fronte di una con- dotta inerte od omissiva, l'art. 1359 cod. civ., che equipara all'avveramento della condizione la mancata verificazione della stessa per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario alla sua realizzazione, con la conse- guente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al pagamento del corri- spettivo in favore della controparte (cfr. Cass., Sez.

II, 28/12/2020, n. 29641; 18/04/2019, n. 10844; Cass., Sez.

I, 28/03/2014, n. 7405).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

La natura pubblica del ricorrente, che in qualità di Amministrazione dello Stato è esentato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, ne esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cfr. Cass., Sez.

VI, 29/01/2016, n. 1778; 5/11/2014, n. 23514; Cass., Sez.

III, 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della contro- ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3868/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del le- gale rappresentante p.t., rappresentato e difes o dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA]- leone Rosolia, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 1654/18, depositata il 13 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1416/11, emesso il 24 giugno 2011, con cui il Tribunale di Catania gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 15.989,33, a titolo di corrispettivo per la fornitura e l'installazione di dotazioni tecnologiche pattuita con contratto del 17 febbraio 2011. A sostegno dell'opposizione, l'Istituto eccepì il proprio difetto di legittima- zione passiva e l'inesigibilità del credito, sostenendo che il pagamento era subordinato all'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero dell'i- struzione, dell'università e della ricerca, ed aggiungendo di aver già provve- duto al pagamento della somma di Euro 7.115,29. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA], e resistette alla domanda, chiedendo in via ri- convenzionale la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che disci- plinava le modalità di pagamento. 1.1. Con sentenza del 9 ottobre 2014, il Tribunale di Catania accolsel'op- posizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconven- zionale. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stataaccolta dalla Corte d'appello di Catania, che con sentenza del 13 luglio 2018 ha dichiarato nulla la clausola di cui all'art. 5, comma 2, del contratto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 8.874,04, oltre interessi. A fondamento della decisione, la Corte ha riconosciuto innanzitutto la le- gittimazione passiva dell'Istituto, rilevando che, a seguito del riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica, avve- nute con la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, gli istituti scolastici sono divenuti autonomi soggetti di diritto, titolari di situazioni giuridiche attive e passive ed aventi come legali rappresentanti i dirigenti scolastici. Ha ritenuto poi palesemente iniqua, e quindi nulla ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, la clausola contrattuale che subordinava il pa- gamento del corrispettivo all'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero, risultando la stessa oltremodo generica riguardo ai termini di pa- gamento, non collegati ad eventi certi e giustificati da specifiche esigenze dell'Amministrazione debitrice, e non essendone stata spiegata la ragione, soprattutto alla luce della considerazione che l'indizione della gara presuppo- neva l'esistenza del finanziamento. Precisato che l'art. 7 cit. persegue la fina- lità di evitare l'abuso di posizioni dominanti a scapito del contraente più de- bole, ha aggiunto che l'Istituto non aveva provato di aver provveduto agli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per la fruizione dei contributi, escludendo pertanto l'inesigibilità del credito, e concludendo per la sussistenza dell'obbligo di corrispondere la differenza tra l'importo indicato nel decreto ingiuntivo e quello già pagato dall'Istituto. 3. Avverso la predetta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997, censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto la legittimazione processuale degl'istituti scolastici, senza considerare che, nonostante l'attribuzione della personalità giuridica, gli stessi non costituiscono enti autonomi, ma organi del Ministerodell'istruzione. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 e degli artt. 1353 e ss. cod. civ.,censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato nulla la clausola contrattuale che subordinava il pagamento del corrispettivo all'accredita- mento dei relativi fondi. Premesso che la disciplina civilistica prevede espres- samente la possibilità di subordinare l'efficacia di un patto al verificarsi di un evento futuro ed incerto, sostiene che nellaspecie la clausola non prevedeva una condizione, ma un termine, giacché l'incertezza non atteneva all'eroga- zione delle somme, attinte da fondi comunitari e gravate da vincoli di desti- nazione, ma al momento in cui l'Amministrazione ne avrebbe conseguito la disponibilità. Aggiunge che, anche a voler qualificare la clausola come condi- zione, la stessa non avrebbe avuto natura meramente potestativa, poiché l'accadimento cui era subordinato il pagamento, pur dipendendo dall'attività del Ministero, non era rimessoalla volontà di quest'ultimo. 3. Il primo motivo, concernente la legittimazione passiva dell'Istituto, è infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, il riconoscimento della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie e agl'istituti d'istru- zione superiore, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, non ne ha comportato la trasformazione in enti autonomi e distinti dall'Amministrazione di appartenenza, restando essi or- gani di quest'ultima, assoggettati alle direttive ed ai controlli della stessa. La attribuzione della personalità giuridica, funzionale ad una migliore realizza- zione dell'obiettivo dell'autonomia scolastica, implica peraltro l'imputazione a tali organi dei rapporti giuridici inerenti all'esercizio delle funzioni ad essi at- tribuite, restando imputabili all'Amministrazione soltanto i risultati dell'attività svolta. Il rapporto con il Ministero, disciplinato dal d.P.R. n. 275del 1999, si sviluppa poi secondo due direttrici, costituite rispettivamente dall'attribuzione all'Amministrazione centrale e periferica della titolarità delle funzioni ammi- nistrative e della gestione del servizio istruzione, il cui esercizio è affidato alle istituzioni scolastiche (fatta eccezione per quelle di cui all'art. 15), e dalla spettanza a queste ultime della legittimazione processuale e sostanziale, che attiene al piano dell'autonomia funzionale (didattica ed organizzativa, di ri- cerca, sperimentazione e sviluppo) (cfr. Cass., Sez. lav., 21/03/2011, n. 6372; 28/07/2008, n. 20521; Cass., Sez. III, 10/05/2005, n-9752). A tale orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nell'escludere il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, ne ha posto in risalto la qualità di organo dello Stato dotato di personalità giuridica, corret- tamente desumendone che esso costituisce un autonomo centro d'imputa- zione di situazioni giuridiche attive e passive, in relazione alle quali è pertanto legittimato ad agire e resistere in giudizio, in persona del dirigente scolastico, identificato come legale rappresentante nei rapporti con i terzi.4. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo, pur dovendosi provvedere alla correzione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola contrattuale che subordinava il pagamento del cor- rispettivo da parte dell'Istituto all'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero. Benvero, nella parte riflettente l'errata qualificazione della clausola come condizione, anziché come termine, la censura risulta priva di specificità, non essendo corredata da sufficienti allegazioni in fatto, idonee a dimostrare che la pattuizione era volta esclusivamente ad individuare il tempo dell'adempi- mento: a sostegno della tesi secondo cui la clausola faceva riferimento ad un evento futuro, ma tutt'altro che incerto, la difesa erariale si è infatti limitata ad affermare che gl'importi da accreditare costituivano somme attinte da fondi comunitari e gravate da vincolo di destinazione, senza però precisare se l'erogazione delle stesse fosse certa nell'an, essendone statagià disposta l'assegnazione all'Istitutoe dovendosi provvedere soltanto al trasferimento in favore di quest'ultimo. In tema di contratti degli enti pubblici, questa Corte ha peraltro affermato che la clausola con cui il pagamento di una parte del corrispettivo venga su- bordinata alla concessione di un finanziamento da parte di un terzo non è nulla, non configurandosi come una condizione meramente potestativa, ma come una condizione mista, poiché, se è vero che il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà e dall'attività di una sola delle parti, è anche vero, però, che tale accadimento non può considerarsi indiffe- rente per la parte in questione, sicché la pattuizione non si risolve in un mero si voluero, non potendosi dubitare della sua piena funzionalità ad uno speci- fico interesse dedotto come tale nel contratto e perciò oggetto del medesimo (cfr. Cass., Sez. I, 23/09/2009, n. 20444; 21/07/2000, n. 9587; Cass., Sez. II, 7/09/2004, n. 17983).Non può quindi condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il mero rinvio all'accreditamento delle somme da parte del Ministero, ai fini dell'individuazione dei termini di pagamento, non fosse sufficiente ad escludere la grave iniquità della clausola in questione, e quindi la nullità della stessa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 231 del 2002, comportando un'eccessiva genericità dellapattuizione; nessun rilievo può as- sumere, a tal fine, la circostanza, posta in risalto dalla Corte territoriale, che la clausola non recasse alcun riferimento ad eventi giustificati da specifiche esigenze dell'Amministrazione, risultando evidente che il ricorso ai fondi co- munitari rispondeva ad esigenze di copertura dell'impegno di spesa collegato alla fornitura, il cui corrispettivo eccedeva i fondi a disposizione dell'Istituto. La validità della condizione apposta al contratto non avrebbe tuttavia con- sentito di pervenire al rigetto della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], aven- do la Corte d'appello rilevato che l'Istituto, cui incombeva l'onere di dimostra- re di avere provveduto tempestivamente agli adempimenti necessari per la fruizione dei predetti fondi, non aveva dedotto né provato di essersi corret- tamente attenuto alle disposizioni comunitarie che ne disciplinavano la richie- sta e l'utilizzazione. Tale osservazione, rimasta incensurata in questa sede, si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, secondo cui, nei contratti della [OSCURATO:PERSONA], la subordinazione del pagamento allacondizione potestativa mista costituita dalla concessione di un finanziamento da parte di un terzo pone a carico dello ente pubblico l'obbligo di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1358 cod. civ., e dunque di adoperarsi per il conseguimento del finanziamento, trovando applicazione, a fronte di una con- dotta inerte od omissiva, l'art. 1359 cod. civ., che equipara all'avveramento della condizione la mancata verificazione della stessa per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario alla sua realizzazione, con la conse- guente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al pagamento del corri- spettivo in favore della controparte (cfr. Cass., Sez. II, 28/12/2020, n. 29641; 18/04/2019, n. 10844; Cass., Sez. I, 28/03/2014, n. 7405). 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. La natura pubblica del ricorrente, che in qualità di Amministrazione dello Stato è esentato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, ne esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cfr. Cass., Sez. VI, 29/01/2016, n. 1778; 5/11/2014, n. 23514; Cass., Sez. III, 14/03/2014, n. 5955). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della contro- ric
Decreto Cassazione n. 10671/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris