Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2024
ECLI:EU:T:2024:151
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0259_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 6 marzo 2024 –
Mostovdrev/Consiglio
(causa T‑259/22) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Divieti vertenti sull’importazione, sull’acquisto, sul trasporto e sulla fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Sviamento di potere – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza non avente ad oggetto l’adesione alle conclusioni di una delle parti – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 1)
(v. punti 15‑19)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Ricorso di annullamento – Disposizione di portata generale senza riferimento ad una misura restrittiva individuale – Competenza dei giudici dell’Unione – Assenza
[Art. 266, art. 275, commi 1 e 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592, art. 2 sexdecies]
(v. punti 20‑26)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Atto di portata generale – Ricorso proposto da un’entità che esercita un’attività economica nel settore colpito da tali restrizioni – Assenza di potere o di margine di discrezionalità per i destinatari e le autorità nazionali – Ricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies, § 1 e § 2]
(v. punti 32, 35‑41)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento del Consiglio di portata generale adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE – Inclusione
[Artt. 215 e 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies]
(v. punto 42)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Atto che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità
[Artt. 215 e 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies]
(v. punti 43‑46)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Violazione – Insussistenza
[Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies]
(v. punti 57, 62‑68, 70)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Atto di portata generale – Requisiti minimi
[Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies]
(v. punti 60, 69, 73)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Mancata adozione di misure restrittive nei confronti di qualsiasi altra impresa che si trovi in una situazione identica in un altro settore economico di importanza per la Repubblica di Bielorussia – Violazione del principio della parità di trattamento – Insussistenza
[Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies]
(v. punti 79‑81)
9.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Insussistenza di sviamento di potere
[Art. 21, § 2, c), TUE; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies]
(v. punto 87‑91)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Divieto di importazione, di acquisto, di trasporto e di fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti del legno provenienti dalla Bielorussia – Restrizione del diritto di proprietà e pregiudizio alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 215, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; regolamenti del Consiglio 765/2006 e 2022/355, art. 1 sexdecies]
(v. punti 97‑109)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La AAT Mostovdrev è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
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GU C 257 del 4.7.2022
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