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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27412/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di falsità delle:atto in essa contenuta [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, tramite il difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 12.11.2020, con cui l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste dal delitto di abuso d'ufficio e, contemporaneamente, si è dichiarata la falsità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25.5.2014 da lui sottoscritta, con cui si attestava l'inesistenza di abusi successivi alla data del 31.12.1993, in relazione all'immobile oggetto di sanatoria edilizia n. 51 del 2014, concessione in sanatoria al centro della contestazione di abuso d'ufficio predetta e da rilasciarsi in favore di un omonimo cugino del ricorrente.

La dichiarazione di falsità dell'atto è stata abbinata all'imputazione di falso per induzione, contestato in via alternativa dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta che dal dibattimento era emerso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, piuttosto che mancante, come ipotizzato nella contestazione iniziale di abuso d'ufficio, era, invece, esistente ma falsa, poiché si è accertata l'esistenza di abusi edilizi riguardo al manufatto oggetto di sanatoria, successivi al 31.12.1993.

Tuttavia, in relazione alla contestazione alternativa di falso per induzione, non è stata disposta condanna bensì il Tribunale ha deciso di trasmettere gli atti al pubblico ministero, sul presupposto di trovarsi dinanzi ad un'imputazione del tutto nuova rispetto a quella inizialmente prospettata, senza, dunque, pronunciarsi nel merito del reato, pur rilevando nella motivazione che vi fosse una oggettiva falsità dell'atto (e segnalando, d'altra parte, dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente).

2. Il ricorrente deduce un unico motivo con cui rappresenta violazione di legge in relazione agli artt. 518, 521 e 522 del codice di rito, non essendo consentita la dichiarazione di falsità di un atto in relazione al quale è stata disposta, dal medesimo giudice, la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. per la verifica della sussistenza del reato di falso ideologico per induzione.

Si eccepisce, altresì, violazione dell'art. 537 cod. proc. pen. per aver dichiarato la falsità di un documento nonostante la decisione sia stata di assoluzione nei confronti dell'imputato.

Infine, la difesa del ricorrente evidenzia anche un vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, proprio perché, da un lato, la sentenza ha disposto l'invio degli atti al pubblico ministero per l'accertamento del reato di falsità di un atto e, contemporaneamente, dall'altro, ha dichiarato in sentenza la falsità dell'atto medesimo.

3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di falsità dell'atto in essa contenuta.cies

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si associa alle richieste del PG e conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla dichiarazione di falsità dell'atto indicato in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214638 - nell'enunciare il principio di diritto secondo il quale con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art.537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti - hanno compiuto un approfondito esame dello statuto regolamentare dell'istituto della declaratoria di falsità di atti o documenti non rispondenti al vero all'interno del processo penale, funzionale all'eliminazione dal circuito giuridico di atti lesivi della fede pubblica.

Analizzando la disposizione dell'art. 537 cod. proc. pen., si è così evidenziato come detta norma, al primo comma, dispone che la falsità è dichiarata nel dispositivo della sentenza di condanna; ma, al quarto comma, precisa che la dichiarazione di falsità è pronunciata anche con la sentenza di proscioglimento.

Si è, perciò, evidenziata la portata generale dell'esigenza di eliminare la valenza giuridica di un atto lesivo della fede pubblica sottesa a tale disposizione principale, individuando altri suoi significativi "punti di emersione": la dichiarazione di falsità dell'attò è previsto che possa essere pronunciata, infatti, anche con la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare (ai sensi dell'art. 425, comma 2, cod. proc. pen.) ovvero con la decisione emessa all'art. 675 cod. proc. pen., norma che prescrive la declaratoria da parte del giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'interessato, quando sia stata accertata la falsità di un atto e la stessa non sia stata dichiarata nel dispositivo della sentenza passata in giudicato.

Emerge da tale breve scorcio di sistema che la dichiarazione di falsità si fonda sul solo fatto dell'accertata non rispondenza al vero dell'atto o del documento, indipendentemente dalla circostanza che il processo si concluda con un verdetto di colpevolezza o di proscioglimento, posto che l'interesse tutelato è quello della tutela della fede pubblica oggettivamente considerata.

La Corte costituzionale, d'altra parte, con l'ordinanza n. 150/1998, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 1 e 6 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 comma 1 e 101 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice delle indagini preliminari possa dichiarare con il decreto di archiviazione la falsità di atti e documenti, escludendo la disparità di trattamento riservata alla persona offesa interessata alla dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, a seconda che la falsità del documento venga accertata in un decreto di archiviazione ovvero nella sentenza di non luogo a procedere pronunciata a conclusione dell'udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in proposito, che il provvedimento di archiviazione non è assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi essendone la natura e gli effetti: il decreto di archiviazione, infatti, ha un contenuto decisorio che non ricomprende l'accertamento sul fatto, che, invece, la dichiarazione di falsità dell'atto o del documento presuppone.

2.1. Sulla base di tale percorso ermeneutico la Cassazione ha affermato, pertanto, che la condizione richiesta per la dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, prevista dall'art. 537 cod. proc. peri., è un accertamento positivo, compiuto alla luce di tutte le risultanze probatorie acquisite, circa la falsità di un atto o di un documento, che deve essere cristallizzato in una decisione costitutiva avente natura giurisdizionale, sicchè essa non può essere contenuta, ad esempio, in un decreto di archiviazione (Sez. 3, n. 24806 del 01/04/2009, Marinella, Rv. 244020).

Successivamente, si è precisato che deve ritenersi abnorme l'ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., in cui sia anche dichiarata la falsità di un atto o di un documento, in quanto tale statuizione, ex art. 537 cod. proc. pen., può essere contenuta soltanto in un provvedimento decisorio avente natura giurisdizionale e non quindi in un provvedimento meramente interlocutorio (Sez. 5, n. 57085 del 15/11/2018, Lorenzini, Rv. 274401).

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha una duplice natura ed un doppio contenuto decisorio.

Il ricorrente, infatti, è stato assolto perché il fatto non sussiste dal delitto di abuso d'ufficio e, contemporaneamente, si è dichiarata la falsità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25.5.2014 da lui sottoscritta, con cui si attestava l'inesistenza di abusi successivi alla data del 31.12.1993, in relazione all'immobile oggetto di sanatoria edilizia n. 51 del 2014, concessione in sanatoria al centro della contestazione di abuso d'ufficio predetta e da rilasciarsi in favore di un omonimo cugino del ricorrente.

La dichiarazione di falsità dell'atto è stata abbinata all'imputazione di falso per induzione, contestato in via alternativa dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta che dal dibattimento era emerso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, piuttosto che mancante, come ipotizzato nella contestazione iniziale di abuso d'ufficio, era, invece, esistente ma falsa.

La peculiarità, tuttavia, della fattispecie in esame riposa sulla circostanza logico-giuridica che, in relazione alla contestazione alternativa di falso per induzione, non è stata disposta condanna bensì, all'interno del medesimo provvedimento decisorio, reso nelle forme della sentenza di assoluzione, il Tribunale ha inserito un contenuto interlocutorio, rappresentato dalla decisione di trasmettere gli atti al pubblico ministero stante la contestazione di un "fatto nuovo" rispetto a quello inizialmente prospettato.

Pertanto, in relazione a tale diverso reato, il Tribunale non si è pronunciato nel merito, ciononostante spingendosi sino a rilevare, in motivazione, che, da un lato, vi fosse una oggettiva falsità dell'atto; dall'altro, potessero ipotizzarsi dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso in capo al ricorrente.

Dunque, in relazione al reato di falso, la statuizione emessa non assume la natura di decisione costitutiva con natura giurisdizionale, ma si risolve in un provvedimento interlocutorio di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata elevata una contestazione "nuova" nei confronti dell'imputato, per quanto concerne il delitto di falsità per induzione, avente ad oggetto la citata dichiarazione sostitutiva.

In virtù di tali considerazioni, la declaratoria di falsità dell'atto non avrebbe dovuto essere emessa, poiché in realtà il reato cui essa afferisce non ha avuto ancora un suo epilogo decisorio costitutivo, ma rimane nel limbo delle indagini preliminari, fase alla quale è regredito il procedimento in relazione alla nuova fattispecie di reato individuata nel corso del dibattimento relativo alla diversa ipotesi criminosa di abuso d'ufficio.

Né l'anomalia motivazionale rappresentata dal fatto che il Tribunale si sia spinto a ritenere l'accertamento di un'oggettiva falsità documentale, pur manifestando perspicui dubbi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, può mutare il senso dell'approdo interpretativo cui si perviene.

La falsità di un atto ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. - disposizione che viene in rilievo comunque nel caso di specie - può essere, invero, dichiarata soltanto all'esito di un accertamento contenuto in una sentenza riguardo al reato cui la dichiarazione di falsità afferisce; accertamento che - a differenza di quanto prospetta il ricorrente - può essere anche chiuso da una sentenza di proscioglimento, ma che, tuttavia, non può mutuarsi da una tale sentenza relativa ad una fattispecie di reato differente perché estranea nei suoi elementi essenziali e "nuova" rispetto a quella in relazione alla quale il proscioglimento o l'assoluzione vengano decisi.

Nel caso di specie, lo si ribadisce, riguardo al reato di falso per induzione contestato alternativamente nel corso del dibattimento e valutato come nuova imputazione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., non è stata emessa sentenza, ma un provvedimento interlocutorio di trasmissione degli atti in Procura per gli ulteriori accertamenti, sicchè la statuizione dichiarativa della falsità non poteva essere emessa e deve essere, dunque, annullata senza rinvio da questa Corte di legittimità.(221e5 P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla dichiarazione di falsit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di falsità delle:atto in essa contenuta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, tramite il difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 12.11.2020, con cui l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste dal delitto di abuso d'ufficio e, contemporaneamente, si è dichiarata la falsità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25.5.2014 da lui sottoscritta, con cui si attestava l'inesistenza di abusi successivi alla data del 31.12.1993, in relazione all'immobile oggetto di sanatoria edilizia n. 51 del 2014, concessione in sanatoria al centro della contestazione di abuso d'ufficio predetta e da rilasciarsi in favore di un omonimo cugino del ricorrente. La dichiarazione di falsità dell'atto è stata abbinata all'imputazione di falso per induzione, contestato in via alternativa dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta che dal dibattimento era emerso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, piuttosto che mancante, come ipotizzato nella contestazione iniziale di abuso d'ufficio, era, invece, esistente ma falsa, poiché si è accertata l'esistenza di abusi edilizi riguardo al manufatto oggetto di sanatoria, successivi al 31.12.1993. Tuttavia, in relazione alla contestazione alternativa di falso per induzione, non è stata disposta condanna bensì il Tribunale ha deciso di trasmettere gli atti al pubblico ministero, sul presupposto di trovarsi dinanzi ad un'imputazione del tutto nuova rispetto a quella inizialmente prospettata, senza, dunque, pronunciarsi nel merito del reato, pur rilevando nella motivazione che vi fosse una oggettiva falsità dell'atto (e segnalando, d'altra parte, dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente). 2. Il ricorrente deduce un unico motivo con cui rappresenta violazione di legge in relazione agli artt. 518, 521 e 522 del codice di rito, non essendo consentita la dichiarazione di falsità di un atto in relazione al quale è stata disposta, dal medesimo giudice, la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. per la verifica della sussistenza del reato di falso ideologico per induzione. Si eccepisce, altresì, violazione dell'art. 537 cod. proc. pen. per aver dichiarato la falsità di un documento nonostante la decisione sia stata di assoluzione nei confronti dell'imputato. Infine, la difesa del ricorrente evidenzia anche un vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, proprio perché, da un lato, la sentenza ha disposto l'invio degli atti al pubblico ministero per l'accertamento del reato di falsità di un atto e, contemporaneamente, dall'altro, ha dichiarato in sentenza la falsità dell'atto medesimo. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di falsità dell'atto in essa contenuta.cies 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si associa alle richieste del PG e conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla dichiarazione di falsità dell'atto indicato in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214638 - nell'enunciare il principio di diritto secondo il quale con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art.537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti - hanno compiuto un approfondito esame dello statuto regolamentare dell'istituto della declaratoria di falsità di atti o documenti non rispondenti al vero all'interno del processo penale, funzionale all'eliminazione dal circuito giuridico di atti lesivi della fede pubblica. Analizzando la disposizione dell'art. 537 cod. proc. pen., si è così evidenziato come detta norma, al primo comma, dispone che la falsità è dichiarata nel dispositivo della sentenza di condanna; ma, al quarto comma, precisa che la dichiarazione di falsità è pronunciata anche con la sentenza di proscioglimento. Si è, perciò, evidenziata la portata generale dell'esigenza di eliminare la valenza giuridica di un atto lesivo della fede pubblica sottesa a tale disposizione principale, individuando altri suoi significativi "punti di emersione": la dichiarazione di falsità dell'attò è previsto che possa essere pronunciata, infatti, anche con la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare (ai sensi dell'art. 425, comma 2, cod. proc. pen.) ovvero con la decisione emessa all'art. 675 cod. proc. pen., norma che prescrive la declaratoria da parte del giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'interessato, quando sia stata accertata la falsità di un atto e la stessa non sia stata dichiarata nel dispositivo della sentenza passata in giudicato. Emerge da tale breve scorcio di sistema che la dichiarazione di falsità si fonda sul solo fatto dell'accertata non rispondenza al vero dell'atto o del documento, indipendentemente dalla circostanza che il processo si concluda con un verdetto di colpevolezza o di proscioglimento, posto che l'interesse tutelato è quello della tutela della fede pubblica oggettivamente considerata. La Corte costituzionale, d'altra parte, con l'ordinanza n. 150/1998, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 1 e 6 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 comma 1 e 101 Cost., nella parte in cui non prevedono che il giudice delle indagini preliminari possa dichiarare con il decreto di archiviazione la falsità di atti e documenti, escludendo la disparità di trattamento riservata alla persona offesa interessata alla dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, a seconda che la falsità del documento venga accertata in un decreto di archiviazione ovvero nella sentenza di non luogo a procedere pronunciata a conclusione dell'udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in proposito, che il provvedimento di archiviazione non è assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi essendone la natura e gli effetti: il decreto di archiviazione, infatti, ha un contenuto decisorio che non ricomprende l'accertamento sul fatto, che, invece, la dichiarazione di falsità dell'atto o del documento presuppone. 2.1. Sulla base di tale percorso ermeneutico la Cassazione ha affermato, pertanto, che la condizione richiesta per la dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, prevista dall'art. 537 cod. proc. peri., è un accertamento positivo, compiuto alla luce di tutte le risultanze probatorie acquisite, circa la falsità di un atto o di un documento, che deve essere cristallizzato in una decisione costitutiva avente natura giurisdizionale, sicchè essa non può essere contenuta, ad esempio, in un decreto di archiviazione (Sez. 3, n. 24806 del 01/04/2009, Marinella, Rv. 244020). Successivamente, si è precisato che deve ritenersi abnorme l'ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., in cui sia anche dichiarata la falsità di un atto o di un documento, in quanto tale statuizione, ex art. 537 cod. proc. pen., può essere contenuta soltanto in un provvedimento decisorio avente natura giurisdizionale e non quindi in un provvedimento meramente interlocutorio (Sez. 5, n. 57085 del 15/11/2018, Lorenzini, Rv. 274401). 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha una duplice natura ed un doppio contenuto decisorio. Il ricorrente, infatti, è stato assolto perché il fatto non sussiste dal delitto di abuso d'ufficio e, contemporaneamente, si è dichiarata la falsità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25.5.2014 da lui sottoscritta, con cui si attestava l'inesistenza di abusi successivi alla data del 31.12.1993, in relazione all'immobile oggetto di sanatoria edilizia n. 51 del 2014, concessione in sanatoria al centro della contestazione di abuso d'ufficio predetta e da rilasciarsi in favore di un omonimo cugino del ricorrente. La dichiarazione di falsità dell'atto è stata abbinata all'imputazione di falso per induzione, contestato in via alternativa dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta che dal dibattimento era emerso che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, piuttosto che mancante, come ipotizzato nella contestazione iniziale di abuso d'ufficio, era, invece, esistente ma falsa. La peculiarità, tuttavia, della fattispecie in esame riposa sulla circostanza logico-giuridica che, in relazione alla contestazione alternativa di falso per induzione, non è stata disposta condanna bensì, all'interno del medesimo provvedimento decisorio, reso nelle forme della sentenza di assoluzione, il Tribunale ha inserito un contenuto interlocutorio, rappresentato dalla decisione di trasmettere gli atti al pubblico ministero stante la contestazione di un "fatto nuovo" rispetto a quello inizialmente prospettato. Pertanto, in relazione a tale diverso reato, il Tribunale non si è pronunciato nel merito, ciononostante spingendosi sino a rilevare, in motivazione, che, da un lato, vi fosse una oggettiva falsità dell'atto; dall'altro, potessero ipotizzarsi dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso in capo al ricorrente. Dunque, in relazione al reato di falso, la statuizione emessa non assume la natura di decisione costitutiva con natura giurisdizionale, ma si risolve in un provvedimento interlocutorio di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata elevata una contestazione "nuova" nei confronti dell'imputato, per quanto concerne il delitto di falsità per induzione, avente ad oggetto la citata dichiarazione sostitutiva. In virtù di tali considerazioni, la declaratoria di falsità dell'atto non avrebbe dovuto essere emessa, poiché in realtà il reato cui essa afferisce non ha avuto ancora un suo epilogo decisorio costitutivo, ma rimane nel limbo delle indagini preliminari, fase alla quale è regredito il procedimento in relazione alla nuova fattispecie di reato individuata nel corso del dibattimento relativo alla diversa ipotesi criminosa di abuso d'ufficio. Né l'anomalia motivazionale rappresentata dal fatto che il Tribunale si sia spinto a ritenere l'accertamento di un'oggettiva falsità documentale, pur manifestando perspicui dubbi circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, può mutare il senso dell'approdo interpretativo cui si perviene. La falsità di un atto ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. - disposizione che viene in rilievo comunque nel caso di specie - può essere, invero, dichiarata soltanto all'esito di un accertamento contenuto in una sentenza riguardo al reato cui la dichiarazione di falsità afferisce; accertamento che - a differenza di quanto prospetta il ricorrente - può essere anche chiuso da una sentenza di proscioglimento, ma che, tuttavia, non può mutuarsi da una tale sentenza relativa ad una fattispecie di reato differente perché estranea nei suoi elementi essenziali e "nuova" rispetto a quella in relazione alla quale il proscioglimento o l'assoluzione vengano decisi. Nel caso di specie, lo si ribadisce, riguardo al reato di falso per induzione contestato alternativamente nel corso del dibattimento e valutato come nuova imputazione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., non è stata emessa sentenza, ma un provvedimento interlocutorio di trasmissione degli atti in Procura per gli ulteriori accertamenti, sicchè la statuizione dichiarativa della falsità non poteva essere emessa e deve essere, dunque, annullata senza rinvio da questa Corte di legittimità.(221e5 P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla dichiarazione di falsit
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