CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 06525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33384/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino che ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che il ricorso con cui si contestano le ragioni che hanno condotto la Corte di appello alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per aspecificità quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato giacché, effettivamente, come ritenuto ed ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, il motivo di appello sul punto era meramente enunciativo dei parametri che, secondo la parte, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare, senza, tuttavia, l'illustrazione delle ragioni per le quali tali parametri fossero stati trascurati dal ragionamento del Tribunale, con palese aspecificità del motivo di gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.