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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 13128/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania 25/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per 'raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della condanna resa nei suoi confronti dal Tribunale di Catania in data 11 febbraio 2021, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa.

2. Rapicavoli rassegna, a mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo, lamentando vizio di legge in ordine alla quantificazione della pena.

La Corte territoriale, dopo avere accolto la richiesta formulata nell'atto di appello, di contenimento della pena entro il limite del minimo edittale, ha difatti omesso di procedere alla riduzione per il rito abbreviato, tempestivamente opzionato dalla parte.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Avendo ritenuto la unicità della condotta detentiva di sostanze stupefacenti, con conseguente esclusione del vincolo di continuazione, ed avendo accolto la richiesta di rideterminazione della pena entro il limite del minimo edittale, la Corte di appello avrebbe dovuto operare la riduzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo, come imposto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e A norma dell'art. 620 lett.

I) cod. proc pen., la pena va pertanto ricalcolata nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa, senza necessità di rinvio, non implicando la rideterminazione questioni di merito né la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, riservati al giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della riduzione della pena ex art. 438 cod. proc. pen. rideterminando tale pena in mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa.

Così deciso il 1/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania 25/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per 'raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della condanna resa nei suoi confronti dal Tribunale di Catania in data 11 febbraio 2021, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa. 2. Rapicavoli rassegna, a mezzo del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo, lamentando vizio di legge in ordine alla quantificazione della pena. La Corte territoriale, dopo avere accolto la richiesta formulata nell'atto di appello, di contenimento della pena entro il limite del minimo edittale, ha difatti omesso di procedere alla riduzione per il rito abbreviato, tempestivamente opzionato dalla parte. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Avendo ritenuto la unicità della condotta detentiva di sostanze stupefacenti, con conseguente esclusione del vincolo di continuazione, ed avendo accolto la richiesta di rideterminazione della pena entro il limite del minimo edittale, la Corte di appello avrebbe dovuto operare la riduzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo, come imposto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e A norma dell'art. 620 lett. I) cod. proc pen., la pena va pertanto ricalcolata nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa, senza necessità di rinvio, non implicando la rideterminazione questioni di merito né la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, riservati al giudice a quo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della riduzione della pena ex art. 438 cod. proc. pen. rideterminando tale pena in mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa. Così deciso il 1/02/2
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