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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30220/2026

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a la richiesta diammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione allapena in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per più reati, tra cuimaltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (violazione dell’art. 47-ter Ord. pen. e 133 e 133 bis cod. pen. – primo motivo; vizio di motivazione –secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che si tratta di doglianze inammissibili in sede di legittimità inquanto versate in fatto e che, comunque, non si riscontra il lamentato difetto dimotivazione; tanto, tenuto conto che, secondo la motivazione immune daillogicità manifesta del Tribunale, nonostante il periodo trascorso in carcerazione,pari a circa un anno e mezzo, non è risultato alcun progresso in termini direvisione critica delle condotte, vista anche la riscontrata assenza della volontà diaderire a un percorso risocializzante, con giudizio in sostanza di inidoneità dellamisura perché consentirebbe il rientro nella propria famiglia, ma in assenza dilavoro o attività risocializzante.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedei titoli di reato per i quali è in esecuzione la pena (maltrattamenti e lesionipersonali).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a la richiesta diammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione allapena in esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per più reati, tra cuimaltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi (violazione dell’art. 47-ter Ord. pen. e 133 e 133 bis cod. pen. – primo motivo; vizio di motivazione –secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che si tratta di doglianze inammissibili in sede di legittimità inquanto versate in fatto e che, comunque, non si riscontra il lamentato difetto dimotivazione; tanto, tenuto conto che, secondo la motivazione immune daillogicità manifesta del Tribunale, nonostante il periodo trascorso in carcerazione,pari a circa un anno e mezzo, non è risultato alcun progresso in termini direvisione critica delle condotte, vista anche la riscontrata assenza della volontà diaderire a un percorso risocializzante, con giudizio in sostanza di inidoneità dellamisura perché consentirebbe il rientro nella propria famiglia, ma in assenza dilavoro o attività risocializzante.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedei titoli di reato per i quali è in esecuzione la pena (maltrattamenti e lesionipersonali). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris