CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena pronunciata nei suoi confronti, su concorde richiesta delle parti, il 19 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Deduce la mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis