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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 34582/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Bagnoli del Trigno il 2 ottobre 2023.

Con l'unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che, a fronte di una forbice edittale cha va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di quattro anni, è stata determinata nella misura di anni tre e ridotta ad anni due ai sensi dell'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Secondo la difesa, la motivazione fornita dalla sentenza impugnata che ha fatto riferimento alla «gravità del fatto» e alle «modalità della condotta» per determinare la durata della sospensione in misura superiore alla media edittale sarebbe solo apparente e non terrebbe conto, inoltre, dei criteri fissati dall'art. 218 d.lgs. 285/1992 per la valutazione della gravità della violazione commessa.

Con memoria in data 28 agosto 2025, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che il giudice di merito ha indicato le ragioni per le quali, avendo optato per la sanzione accessoria della sospensione della partente di guida in luogo di quella, pur consentita, della revoca ha determinato la durata della sospensione in misura elevata.

Ritenuto che il riferimento alla gravità del fatto e alle modalità della condotta contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata debba essere letto avendo riguardo alla descrizione delle modalità dell'incidente (pag. 3) dalla quale risulta che l'imputato viaggiava alla guida di un furgone a velocità elevata (90km/h), superiore al limite imposto di 50km/h, e si avvicinò pericolosamente all'autovettura condotta dalla vittima pur trovandosi a viaggiare su una strada rettilinea e in situazione di piena visibilità.

Rilevato che, anche la graduazione delle sanzioni amministrative, come la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il giudice assolve all'obbligo di motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 cod. strada (Sez. 4, n.13882 del 19/02/2020, Rv. 279139).

Rilevato che, secondo questa disposizione, la durata della sospensione della patente di guida deve essere determinata «in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare».

Rilevato che, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il pericolo conseguente all'ulteriore circolazione non fosse così grave da determinare la revoca della patente di guida e, tuttavia, ha valutato che la sospensione dovesse avere durata significativa tenendo conto dell'esito mortale dell'incidente e delle gravi violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale che lo hanno determinato.

Rilevato che il ricorrente non si confronta col complessivo contenuto della motivazione e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Bagnoli del Trigno il 2 ottobre 2023. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che, a fronte di una forbice edittale cha va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di quattro anni, è stata determinata nella misura di anni tre e ridotta ad anni due ai sensi dell'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Secondo la difesa, la motivazione fornita dalla sentenza impugnata che ha fatto riferimento alla «gravità del fatto» e alle «modalità della condotta» per determinare la durata della sospensione in misura superiore alla media edittale sarebbe solo apparente e non terrebbe conto, inoltre, dei criteri fissati dall'art. 218 d.lgs. 285/1992 per la valutazione della gravità della violazione commessa. Con memoria in data 28 agosto 2025, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il giudice di merito ha indicato le ragioni per le quali, avendo optato per la sanzione accessoria della sospensione della partente di guida in luogo di quella, pur consentita, della revoca ha determinato la durata della sospensione in misura elevata. Ritenuto che il riferimento alla gravità del fatto e alle modalità della condotta contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata debba essere letto avendo riguardo alla descrizione delle modalità dell'incidente (pag. 3) dalla quale risulta che l'imputato viaggiava alla guida di un furgone a velocità elevata (90km/h), superiore al limite imposto di 50km/h, e si avvicinò pericolosamente all'autovettura condotta dalla vittima pur trovandosi a viaggiare su una strada rettilinea e in situazione di piena visibilità. Rilevato che, anche la graduazione delle sanzioni amministrative, come la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il giudice assolve all'obbligo di motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 cod. strada (Sez. 4, n.13882 del 19/02/2020, Rv. 279139). Rilevato che, secondo questa disposizione, la durata della sospensione della patente di guida deve essere determinata «in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare». Rilevato che, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il pericolo conseguente all'ulteriore circolazione non fosse così grave da determinare la revoca della patente di guida e, tuttavia, ha valutato che la sospensione dovesse avere durata significativa tenendo conto dell'esito mortale dell'incidente e delle gravi violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale che lo hanno determinato. Rilevato che il ricorrente non si confronta col complessivo contenuto della motivazione e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025
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