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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07326/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla presenza di più persone (v. pg. 4); Ritenuto che il secondo motivo sulla dosimentria della pena e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e proposto per inammissibili questioni in fatto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale che ha considerato, al riguardo, i numerosissimi precedenti a carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla presenza di più persone (v. pg. 4); Ritenuto che il secondo motivo sulla dosimentria della pena e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e proposto per inammissibili questioni in fatto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale che ha considerato, al riguardo, i numerosissimi precedenti a carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026