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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 22773/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 (7/5-- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2023, con la quale la Corte di appella di Lecce rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato; Esaminata la memoria difensiva con istanza ai sensi dell'art. 610 comma 1 cod. proc. pen.; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che, asseverata l'assenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (non potendo valere come elemento succedaneo della partecipazione alla cosca il fatto che la sua militanza in un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, accertata con la prima condanna, era ricollegata agii interessi della S.C.U. sulla base di elementi non utilizzati per elevare l'imputazione di associazione mafiosa), la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli altri indicatori dell'unicità del disegno criminoso (la distanza temporale tra le militanze che si assumono in continuazione - 2004/2005 la prima, 2015/2017 la seconda - la differente compagine, il diverso volume d'affari, le diverse competenze territoriali), ma soprattutto sul fatto che non vi erano elementi idonei a dimostrare che egli nel 2004 abbia programmato di assumere oltre dieci anni dopo il ruolo di tramite tra due gruppi della S.C.U., con i quali non aveva avuto pregressi rapporti; che doveva quindi ritenersi indimostrata, alla luce della costante giurisprudenza, l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che anche nella memoria difensiva il ricorrente ripropone censura inerenti il merito della decisione, visto che si duole della lettura e dell'interpretazione dei contenuti e delle motivazioni delle sentenze di riferimento ai fini della valutazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7 (7/5-- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 dicembre 2023, con la quale la Corte di appella di Lecce rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato; Esaminata la memoria difensiva con istanza ai sensi dell'art. 610 comma 1 cod. proc. pen.; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già compiutamente valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che, asseverata l'assenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (non potendo valere come elemento succedaneo della partecipazione alla cosca il fatto che la sua militanza in un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, accertata con la prima condanna, era ricollegata agii interessi della S.C.U. sulla base di elementi non utilizzati per elevare l'imputazione di associazione mafiosa), la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli altri indicatori dell'unicità del disegno criminoso (la distanza temporale tra le militanze che si assumono in continuazione - 2004/2005 la prima, 2015/2017 la seconda - la differente compagine, il diverso volume d'affari, le diverse competenze territoriali), ma soprattutto sul fatto che non vi erano elementi idonei a dimostrare che egli nel 2004 abbia programmato di assumere oltre dieci anni dopo il ruolo di tramite tra due gruppi della S.C.U., con i quali non aveva avuto pregressi rapporti; che doveva quindi ritenersi indimostrata, alla luce della costante giurisprudenza, l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che anche nella memoria difensiva il ricorrente ripropone censura inerenti il merito della decisione, visto che si duole della lettura e dell'interpretazione dei contenuti e delle motivazioni delle sentenze di riferimento ai fini della valutazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 22773/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris