CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2635/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1911/2022 depositatoi l 13/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. la spa [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoline ha rigettato l’opposizione contro il decreto del consigliere designato, di parziale accoglimento del ricorso originario proposto per il riconoscimento dell’equo indennizzo da eccessiva durata di una procedura fallimentare in cui, nel 1992, essa ricorrente aveva insinuato un credito pari a €. 28.662,15, soddisfatto, con riparto finale dell’ottobre 2020, solo per €. 2.288,70. Il rigetto è stato motivato in base al rilievo - in accoglimento dell’opposizione incidentale del Ministero della Giustizia con riguardo all’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. 24 marzo 2001, n.89 - per cui, tenuto conto dell’entità del credito ammesso al passivo e del fatto, risultante dalle produzioni dell’opponente incidentale, che tale entità era pari allo 0,45% dell’attivo e allo 0,72% del fatturato della società, la pretesa rappresentava un “valore avente importanza minima” rispetto al patrimonio della società; 2. il Ministerodella Giustizia resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione o falsa applicazione degli artt. 5 ter della l.89/2001, 183, 737 e 738 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” La ricorrente osserva che la Corte di Appello ha accolto l’opposizione incidentale del Ministero malgrado che la stessa fosse stata depositata telematicamente in data 28 novembre 2022, oltre il termine stabilito per la costituzione del Ministero con il decreto in data 16 settembre 2022, di dieci giorni prima dell’udienza di trattazione fissata al 30 novembre 2022 e anche oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza fissato con decreto del 2 ottobre 2022, entro il quale sarebbe stato possibile depositare note scritte; 2.il motivo è infondato. 2.1. Nel procedimento di opposizione di cui all’art. 5 ter della l.89/2011 -articolo che, al comma 3, richiama le disposizioni in tema di procedimenti in camera di consiglio, di cui all’art. 737 e ss., c.p.c.- il termine dato dalla Corte di Appello per la costituzione dell’opposto e il termine per il deposito di note scritte non hanno natura perentoria, in mancanza di specifiche previsioni. Vale l’art. 152 c.p.c. La costituzione dell’opposto oltre il termine è consentita. Il deposito di documenti oltre il termine per note non è sanzionato da decadenza. Quei termini sono finalizzati ad assicurare il rispetto del principio delcontraddittorio (art 101 c.p.c.) imposto per ogni procedimento in camera di consiglio che, come quello di cui all’art.5 ter della l.89/2001, abbia caratterecontenzioso. Il potere del giudice del procedimento in camera di consiglio di determinare i tempi di costituzione dell’opposto e per il deposito di note da parte dell’opponente e dell’opposto risponde allo fine di permettere alle parti di esercitare in modo ordinato le facoltà dirette ad influire sul contenuto della decisione. Il potere è radicato, in ultimo, negli artt. 24 e 111 Cost. Nel testo applicabile al caso di specie l’art. 101 c.p.c. prevedeva che “ 1. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. 2. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. A differenza che nella versione attuale, nel secondo comma, non era espressamente previsto che “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni”. Nel caso di specie, l’odierna ricorrente avrebbe avuto il diritto di chiedere alla Corte di Appello un rinvio per la trattazione della opposizione, motivando la richiesta con la lesione del proprio diritto di difesa a fronte della costituzione del Ministero in data successiva a quella stabilita dalla Corte di Appello rispetto alla data della trattazione. È pacifico che la richiesta non è stata avanzata. Nel decreto impugnato si legge che “all’udienza di comparizione a trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi”. La decisione della Corte di Appello si sottrae alla censura formulata con il motivo in esame. 3.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione o mancata applicazione degli artt.2, comma 2 sexies, lett. g) della l.89/2001, in relazione agli artt. 6 §1 e 13 della CEDU, 24 e 111 Cost., ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” La ricorrente contesta la legittimità della affermazione posta dalla Corte di Appello a fondamento del rigetto dell’opposizione, per cui, tenuto conto dell’entità del credito ammesso al passivo e del fatto che tale entità era pari allo 0,45% dell’attivo e allo 0,72% del fatturato della società, la pretesa rappresentava un “valore avente importanza minima” rispetto al patrimonio della società. 4. Il motivo è fondato. 4.1. L’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l.89/2001 prevede che “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di … irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte”. L’affermazione contenuta nel decreto impugnato contrasta con la giurisprudenza di questa Corte per cui “in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte”. (Cass. Sez.2 - , Ordinanza n . 3970 del 13/02/2024; v. anche Cass.n.522/2021, in motivazione, secondo cui restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi» feribili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi; conf. Cass. n. 26497 del 2019; Cass. n.974/2020). Il decreto impugnato ha ritenuto operativa la suindicata presunzione valutando la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società richiedente l'indennizzo, stimata alla luce del fatturato e dell’attivo di essa, senza dare alcun rilievo all'elemento obiettivo, correlato al valorein sèdel credito insinuato al passivo fallimentare; 5. in conclusione il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spesedi questo giudizio; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il pri