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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2016

Cassazione n. 18726/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16817/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 186; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 321 2 / 1 /1 6 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 23/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche

1. La MG Advertising S.r.l. proponeva ricorso avverso diversi avvisi di accertamento relativi al pagamento dell’imposta di pubblicità del 2005 Oggetto:emessi dal Comune di Roma per omessi pagamenti relativi a installazionidi mezzi pubblicitari.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (CTR) con la sentenza n. 3212/1/2016, depositata il 23.5.2016, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato legittima la pretesa di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a settemotivi.

4. Il Comune di Roma non si è costituito.

5. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 1.Il ricorso è inammissib i le.

Va preliminarmente rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati notificati alla contribuente il 25.1.2007 e che la stessa li ha impugnati con ricorso del 20.3.2007 con la conseguenza che il ricorso per cassazione in esame, proposto avverso sentenza pubblicata il 23.5.2016, è sottoposto al termine ‘lungo’ annuale di impugnazione di cui all'art. 327 cod.proc.civ. nella versione previgente alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (ferma restando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che nella specie deve comunque computarsi), in quanto il nuovo e più breve termine di sei mesi si applica ai giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore (coincidente con il 4 luglio 2009).

Orbene, seppure dagli atti risulta che la ricorrente ha provveduto alla notifica del presente ricorso il 22.6.2017 - penu ltimo giorno utile ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. nella suindicata versione - la stessa non è andata a buon fine, in quanto per come risulta dalla cartolina il destinatario risultava irreperibile nell’indirizzo indicato.2.

Questa Corte, a Sezioni unite, ha affermato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metàdei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez.

U, n. 14594 del 2016 Rv.640441 - 01).

Nella specie, la ricorrente , dopo aver tentato di effettu are la notificazione a [OSCURATO:PERSONA] ed avere avuto contezza della irreperibilità della stessa (evenienza che doveva apparirle tanto più singolare in considerazione della natura di amministrazione comunale del destinatario definito irreperibile), non ha provveduto a riattivare il processo notificatorio nel termine di trenta giorni (né in altro ragionevole) sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità proprio perchè [OSCURATO:PERSONA] non si ̀ costituita.

PQM La Corte -Dichiara inammissibile il ricorso. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16817/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n. 186; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 321 2 / 1 /1 6 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 23/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche 1. La MG Advertising S.r.l. proponeva ricorso avverso diversi avvisi di accertamento relativi al pagamento dell’imposta di pubblicità del 2005 Oggetto:emessi dal Comune di Roma per omessi pagamenti relativi a installazionidi mezzi pubblicitari. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (CTR) con la sentenza n. 3212/1/2016, depositata il 23.5.2016, rigettava l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato legittima la pretesa di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a settemotivi. 4. Il Comune di Roma non si è costituito. 5. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.Il ricorso è inammissib i le. Va preliminarmente rilevato che gli avvisi di accertamento sono stati notificati alla contribuente il 25.1.2007 e che la stessa li ha impugnati con ricorso del 20.3.2007 con la conseguenza che il ricorso per cassazione in esame, proposto avverso sentenza pubblicata il 23.5.2016, è sottoposto al termine ‘lungo’ annuale di impugnazione di cui all'art. 327 cod.proc.civ. nella versione previgente alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (ferma restando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che nella specie deve comunque computarsi), in quanto il nuovo e più breve termine di sei mesi si applica ai giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore (coincidente con il 4 luglio 2009). Orbene, seppure dagli atti risulta che la ricorrente ha provveduto alla notifica del presente ricorso il 22.6.2017 - penu ltimo giorno utile ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. nella suindicata versione - la stessa non è andata a buon fine, in quanto per come risulta dalla cartolina il destinatario risultava irreperibile nell’indirizzo indicato.2. Questa Corte, a Sezioni unite, ha affermato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metàdei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. U, n. 14594 del 2016 Rv.640441 - 01). Nella specie, la ricorrente , dopo aver tentato di effettu are la notificazione a [OSCURATO:PERSONA] ed avere avuto contezza della irreperibilità della stessa (evenienza che doveva apparirle tanto più singolare in considerazione della natura di amministrazione comunale del destinatario definito irreperibile), non ha provveduto a riattivare il processo notificatorio nel termine di trenta giorni (né in altro ragionevole) sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità proprio perchè [OSCURATO:PERSONA] non si ̀ costituita. PQM La Corte -Dichiara inammissibile il ricorso. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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