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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35142/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] previa riqualificazione giuridica del fatto da minaccia a pubblico ufficiale, ex art. 336 cod. pen., a minaccia semplice dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge e vizi della motivazione in quanto la sentenza impugnata, con una lettura frammentaria delle prove, aveva erroneamente escluso il nesso teleologico tra la condotta intimidatoria dell'imputato e l'atto di ufficio posto in essere dai pubblici ufficiali, consistente nel trasferimento del detenuto nella sua cella, pervenendo alla illogica conclusione che le minacce rivolte all'agente D'Agostino fossero una mera risposta alla richiesta di spiegazioni.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Dall'istruttoria dibattimentale è risultato che due agenti della polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], mentre aprivano la cella in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], per farvi prendere posto un altro detenuto, venivano aggrediti con espressioni ingiuriose e con la finale minaccia nei confronti dell'agente D'Agostino «.„ io ti conosco, quando esco da qua ti vengo a trovare; dai, apri la cella che vediamo cosa sai fare».

A fronte di questi elementi di fatto, rimasti sostanzialmente non contestati, la sentenza impugnata, con argomenti illogici e in parte omissivi, non solo ha sganciato la minaccia del detenuto [OSCURATO:PERSONA] agli agenti penitenziari dall'atto dell'ufficio - trasferimento di un nuovo detenuto nella cella - senza spiegare da cosa fosse determinata; ma non ha argomentato se l'aggressione verbale del detenuto fosse finalizzata ad interferire sull'attività dell'ufficio o se questo, invece, si fosse già concluso.

In tal modo la motivazione della sentenza impugnata non ha consentito di comprendere se il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale fosse o meno diretto a costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, oppure costituisse solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione, tanto da integrare il diverso delitto di minaccia, aggravato dalla qualità della persona offesa, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez.6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01).

3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Catanzaro affinchè riempia le lacune della motivazione nei termini indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] previa riqualificazione giuridica del fatto da minaccia a pubblico ufficiale, ex art. 336 cod. pen., a minaccia semplice dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge e vizi della motivazione in quanto la sentenza impugnata, con una lettura frammentaria delle prove, aveva erroneamente escluso il nesso teleologico tra la condotta intimidatoria dell'imputato e l'atto di ufficio posto in essere dai pubblici ufficiali, consistente nel trasferimento del detenuto nella sua cella, pervenendo alla illogica conclusione che le minacce rivolte all'agente D'Agostino fossero una mera risposta alla richiesta di spiegazioni. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Dall'istruttoria dibattimentale è risultato che due agenti della polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], mentre aprivano la cella in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], per farvi prendere posto un altro detenuto, venivano aggrediti con espressioni ingiuriose e con la finale minaccia nei confronti dell'agente D'Agostino «.„ io ti conosco, quando esco da qua ti vengo a trovare; dai, apri la cella che vediamo cosa sai fare». A fronte di questi elementi di fatto, rimasti sostanzialmente non contestati, la sentenza impugnata, con argomenti illogici e in parte omissivi, non solo ha sganciato la minaccia del detenuto [OSCURATO:PERSONA] agli agenti penitenziari dall'atto dell'ufficio - trasferimento di un nuovo detenuto nella cella - senza spiegare da cosa fosse determinata; ma non ha argomentato se l'aggressione verbale del detenuto fosse finalizzata ad interferire sull'attività dell'ufficio o se questo, invece, si fosse già concluso. In tal modo la motivazione della sentenza impugnata non ha consentito di comprendere se il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale fosse o meno diretto a costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, oppure costituisse solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione, tanto da integrare il diverso delitto di minaccia, aggravato dalla qualità della persona offesa, per la cui procedibilità è necessaria la querela (Sez.6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01). 3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Catanzaro affinchè riempia le lacune della motivazione nei termini indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro
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