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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23470/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27/10/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 02/07/2017, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine reati di cui ai capi B) e D) dell'imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per i restanti capi di imputazione sub A) e C) ex art. 628, commi primo e terzo, cod. pen. nella misura di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, confermando nel resto.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità in relazione agli artt. 598, 420-bis, 420-ter cod. proc. pen., nonché artt. 23 comma 4 e 23-bis d.l. n. 137/2020 per aver la Corte proceduto in camera di consiglio senza la presenza dell'imputato (detenuto per altra causa), è manifestamente infondato, atteso che dagli atti è emersa prova della notifica all'appellante del decreto di citazione in giudizio; per contro, la difesa ha rassegnato conclusioni scritte senza sollevare eccezione alcuna sul punto, in assenza peraltro di richiesta di discussione orale, che ha pienamente legittimato la Corte territoriale a procedere in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova scientifica, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto.

Si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto del granitico compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato su solidi ed incontestabili elementi, quali le dichiarazioni degli operanti, l'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli impiegati dell'ufficio postale, le deposizioni testimoniali, i verbali di perquisizione e sequestro, gli accertamenti tecnici e finanche i riscontri dei filmati estrapolati dall'impianto di videosorveglianza; talché, a fronte di un quadro probatorio così univoco e completo, l'escussione delle prove a discarico (audizione della madre del ricorrente e ad altro teste, le cui dichiarazioni peraltro sono state ritenute stentate, generiche e contraddittorie) non sono state legittimamente in grado di scalfire l'assunto accusatorio, che ha per contro consentito di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si accompagna memoria difensiva in data 14/04/2023, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27/10/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 02/07/2017, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine reati di cui ai capi B) e D) dell'imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per i restanti capi di imputazione sub A) e C) ex art. 628, commi primo e terzo, cod. pen. nella misura di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, confermando nel resto. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità in relazione agli artt. 598, 420-bis, 420-ter cod. proc. pen., nonché artt. 23 comma 4 e 23-bis d.l. n. 137/2020 per aver la Corte proceduto in camera di consiglio senza la presenza dell'imputato (detenuto per altra causa), è manifestamente infondato, atteso che dagli atti è emersa prova della notifica all'appellante del decreto di citazione in giudizio; per contro, la difesa ha rassegnato conclusioni scritte senza sollevare eccezione alcuna sul punto, in assenza peraltro di richiesta di discussione orale, che ha pienamente legittimato la Corte territoriale a procedere in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova scientifica, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto. Si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto del granitico compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato su solidi ed incontestabili elementi, quali le dichiarazioni degli operanti, l'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli impiegati dell'ufficio postale, le deposizioni testimoniali, i verbali di perquisizione e sequestro, gli accertamenti tecnici e finanche i riscontri dei filmati estrapolati dall'impianto di videosorveglianza; talché, a fronte di un quadro probatorio così univoco e completo, l'escussione delle prove a discarico (audizione della madre del ricorrente e ad altro teste, le cui dichiarazioni peraltro sono state ritenute stentate, generiche e contraddittorie) non sono state legittimamente in grado di scalfire l'assunto accusatorio, che ha per contro consentito di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si accompagna memoria difensiva in data 14/04/2023, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Decreto Cassazione n. 23470/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris