CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dellegale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], corrente in Roma,Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 54, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Coletta, del foro di Latina, con studio in Sonnino (LT) alla Via C. V.Pellegrini n. 83 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74P25 G698T), il quale, ai fini delle relativecomunicazioni, dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cuiagli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. di voler ricevere ogni comunicazioneinerente il presente procedimento al fax n. 0773-908430 ovvero alseguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvcesareecoletta @puntopec.it.RicorrentecontroComune di Terracina, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona delSindaco p.t., Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Terracina (LT) - 04019,presso l’[OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] n.1, giustaprocura speciale rilasciata su foglio separato, esecutiva ai sensi di legge,depositata nella stessa busta telematica dell’atto di costituzione di nuovoNumero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026difensore. Il predetto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioniall’indirizzo P.E.C. avvocatura @ pec.comune.terracina.lt.itControricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 5483 depositata il 5novembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- A seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta conDeterminazione Dirigenziale del 12 luglio 2013, il Comune di Terracinaassegnava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il “Servizio di nettezza urbana,raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati” per una durata di seianni e per il corrispettivo complessivo di euro 43.290.741,60.In pari data stabiliva che l’assegnataria iniziasse in via d’urgenzal’esecuzione del servizio; quindi, il successivo 18 settembre 2013 venivasiglato il contratto.Tuttavia, la seconda classificata, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponevavittoriosamente ricorso al Tar del Lazio, sezione di Latina, il qualeannullava l’aggiudicazione con sentenza n° 464/2014, confermata dalConsiglio di stato con sentenza n° 6256/2014.Il 6 marzo 2015 il Comune comunicava alla Servizi industriali s.r.l. chel’ultimo giorno di prestazione del servizio era fissato al 12 marzo 2015compreso.Nel prosieguo il Comune applicava all’ex appaltatrice penali contrattualiper euro 1.011.250,00.2.- [OSCURATO:PERSONA] industriali s.r.l. conveniva in giudizio il Comune davanti allasezione imprese del Tribunale di Roma, chiedendo l’annullamento (insubordine la riduzione) delle penali applicate (indicate sub lettera A),nonché la condanna del convenuto al pagamento di corrispettivi perprestazioni eseguite e non retribuite (elencate sub lettera B), alNumero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026risarcimento dei danni ingiustamente subiti (esposti alla lettera C), oltre avarie altre domande (rubricate alle lettere da D ad I) della citazione.Il tribunale, disposta c.t.u., accoglieva parzialmente le domande attoree ela riconvenzionale formulata dal Comune; quindi, disposta lacompensazione del credito dell’impresa, pari ad euro 763.171,08, colcontrocredito del Comune, di euro 203.011,99, condannava l’Ente locale alpagamento della differenza, pari ad euro 560.159,09, oltre agli “interessilegali come indicato in motivazione”.3.- [OSCURATO:PERSONA] industriali s.r.l. proponeva appello in base a dodici motivi ela Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, loaccoglieva parzialmente incrementando il credito dell’appellante di euro2.247,60 e condannando quindi il Comune a pagare alla società euro562.406,69.Per quanto ancora qui rileva, la Corte disattendeva, in primo luogo, la tesidell’impresa (primo e secondo motivo), secondo la quale dalla normativagenerale in tema di appalto pubblico sarebbe desumibile la necessitàdell'individuazione di un termine di contestazione e di applicazione dellapenale, nonché l'assunto secondo il quale la parte committente avrebbeviolato il canone della buona fede per avere contestato le penali conl'unico scopo di decurtare le relative somme dal canone dovuto.D’altra parte, il CSA prevedeva semplicemente la possibilità di applicare lapenale in occasione del pagamento del “primo canone di appalto utile”,all’esito della procedura di accertamento dell’infrazione.4.- Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gravamea otto motivi (il secondo ed il terzo motivo sono stati contrassegnati conuna medesima numerazione che ha determinato l’erronea indicazione deimotivi successivi).Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, nel qualeconclude per la reiezione dell’impugnazione.Numero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. da1362 a 1375, dell'articolo 1322 del cod. civ. e degli artt. 2 e 97 Cost., inrelazione all'interpretazione degli articoli 4, 9 e 60 del [OSCURATO:PERSONA]Appalto.In sostanza deduce che il Comune avrebbe applicato le penali senza ilrispetto del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto (CSA), il quale imponeva benprecisi termini di contestazione delle inadempienze, di svolgimentodell’istruttoria amministrativa e, quindi, di applicazione delle penali.Col secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1227, 1384 del cod. civ., degli artt. 297, 298, 313, 316, 317, 318, 322 e325 del d.P.R. n° 207/2010, degli artt. 135 e 140 del d.lgs. n° 163/2006,dell’art. 1, sesto comma, del d.lgs. n° 192/2012, dell’art. 28, primocomma, del Regolamento di Contabilità del Comune di Terracina, anche inrelazione agli articoli 7, 9, 69 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto.La sentenza d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che le normemenzionate in rubrica non imponessero l’individuazione di un termine dicontestazione e di applicazione delle penali, mentre era vero il contrario,con la conseguenza che il Comune sarebbe decaduto dalla facoltà diapplicare le penali.6.- I motivi, esaminabili congiuntamente in ragione del comune tema chepongono, sono privi di fondamento.Il primo è inammissibile, involgendo una questione di interpretazione dellepattuizioni negoziali contenute nel CSA, cui non è dato ingresso in sede dilegittimità (Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254).Il secondo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Numero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026La gara di appalto venne indetta con [OSCURATO:PERSONA] del 12luglio 2013 e il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. venne stipulato il18 settembre dello stesso anno.Si applicano, dunque, il d.lgs. 12 aprile 2006, n° 163, ed il relativoRegolamento di esecuzione, d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.L’art. 298 del Regolamento (contenuto nella pate IV, “Contratti pubblicirelativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari”, titolo III, “Esecuzionedel contratto e contabilità delle forniture e dei servizi”) stabilisce per gliappalti di servizi – analogamente a quanto prevede l’art. 145, primocomma, per l’appalto di lavori – che “[i] contratti precisano le penali daapplicare (…)”.Prevede, poi, l’art. 321, terzo comma, del Regolamento che il soggettoche procede alla verifica di conformità del servizio reso, con appositarelazione riservata, espone il proprio parere sulle contestazioni formulatedall’appaltatore nel corso del rapporto (ai sensi dell’art. 307, secondocomma) “e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta unarisoluzione definitiva”.Da ultimo, le norme regolamentari in tema di appalto di servizi (art. 323)prevedono che l’appaltatore possa aggiungere le contestazioni opportuneall’atto della firma del certificato di verifica di conformità: contestazioniche, ovviamente, possono anche riguardare l’applicazione delle penali.Il certificato di verifica di conformità viene quindi trasmesso dall’incaricatoalla verifica (ove diverso dal Direttore dell’esecuzione) al Responsabile delprocedimento (ove diverso, ancora, dal Direttore dell’esecuzione).Quindi, “[s]uccessivamente all'emissione del certificato di verifica diconformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite eallo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancatoo inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto” (art. 324).In sostanza, le norme sopra riassunte – sebbene non tratteggino unadisciplina compiuta della penale applicabile agli appalti di servizi e forniteNumero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026(come ben osserva Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n° 6094, citataanche dalla ricorrente) – mettono bene in luce che il momento diapplicazione della penale e la determinazione del suo ammontare sonorimessi all’iniziativa negoziale delle parti, tenute ad inserire la relativadisciplina nei contratti.Deriva da tanto, non solo che non vi è alcuna contrarietà delle pattuizioninegoziali al disposto normativo (tant’è che proprio ad esse viene rimessala regolamentazione delle penali, del procedimento e del tempo diapplicazione), ma anche che il mezzo tende nella sostanza a sollecitareuna rivisitazione dell’interpretazione del CSA favorita dalla Corte d’appello,secondo la quale le pattuizioni negoziali contenute nel CSA nonprevedevano “che il Comune dovesse procedere alla contestazione entrouna certa data dall’esecuzione della prestazione in ipotesi non conforme alcontratto e dal verificarsi del disservizio (…)” (sentenza pagina 21).Va, poi, aggiunto che nella presente vicenda il rapporto contrattuale non èvenuto naturalmente a scadenza, ma è cessato a seguitodell’annullamento dell’aggiudicazione e dell’ordine di subentro nelcontratto disposti dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 122 del cod.proc. amm. ([OSCURATO:PERSONA] – Sezione staccata di Latina – 23 giugno 2014,confermata da Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n° 6256): subentroche, com’è noto, può essere variamente modulato dal giudiceamministrativo, ponderando gli interessi pubblici in gioco.Ora, come è dato di leggere nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA], il giudiceamministrativo ha dichiarato “inefficace il contratto” ed ha disposto “ilsubentro della ditta ricorrente nell’espletamento del servizio a decorreredal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presentesentenza”.L’effetto della dichiarazione di inefficacia ha determinato una situazioneper molti aspetti equiparabile alla risoluzione del contratto, fatta eccezioneNumero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026per la decorrenza ex nunc (rectius: dopo trenta giorni dal deposito dellasentenza).Sicché, analogamente a quanto è stato affermato da questa Corte in temadi risoluzione del contratto di appalto d’opera (Cass., sez. I, 3 febbraio2025, n° 2574 e, più recentemente, Cass., sez. I, 22 dicembre 2025, n°33567), la stazione appaltante non è tenuta a procedere al collaudo insenso tecnico (o alla verifica di conformità per gli appalti di servizi) ed agliadempimenti che ad esso conseguono, pur dovendo mantenereimpregiudicati i diritti dell’appaltatore e procedere, dunque, alladefinizione dei rapporti (compresa la quantificazione delle penali) entro unragionevole lasso di tempo, che, nella fattispecie, la Corte ha ritenutoosservato.7.- Col terzo mezzo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 132,secondo comma, n° 4, del cod. proc. civ.8.- Il mezzo è inammissibile, sia perché contiene più profili eterogenei didoglianza, peraltro senza la dovuta sintesi e chiarezza (art. 366 n° 4 cod.proc. civ.), così impendendo e, comunque, rendendo difficoltosal'individuazione delle questioni prospettate (tra le tante: Cass., sez. I, 13luglio 2018, n° 18724 e Cass., sez. L, 17 luglio 2024, n° 19685), siaperché involge valutazioni di merito sull’applicazione delle penali,integralmente rimesse ai giudici dei precedenti gradi, investendo ilrisultato del procedimento interpretativo in sé (Cass., sez. III, 10 maggio2018, n° 11254, già sopra citata).9.- Col quarto motivo la Servizi industriali s.r.l. deduce “Erroneità ex art.360, comma I, n. 3, 4 e 5, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4c.p.c. per assenza di motivazione e per violazione degli articoli 9 e 36 delCapitolato Speciale d'Appalto, All. 11 al [OSCURATO:PERSONA] d'Appalto e1206 c.c., nonché in relazione all'art. 115 e 116 c.p.c. per non avervalutato documenti cli causa che smentivano la decisione assunta”.Numero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/202610.- Il mezzo è del tutto inammissibile in quanto tende ad ottenere daquesta Corte una rivisitazione del perimetro contrattuale come accertatodalla Corte territoriale (nel senso che sarebbe esclusa dal servizio lapulizia all’interno delle aree cimiteriali), nonché del materiale istruttorio edelle prove prudentemente apprezzate nella fase di merito.11.- Col quinto mezzo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1382, 1384, 1241, 1252 cod. civ. e degli artt. 4 e5 del d.lgs. n° 231/2002.La Corte avrebbe erroneamente respinto la domanda di interessi moratoriex d.lgs. n° 231/2002, sul rilievo della natura restitutoria del credito,mentre tale certamente non era il credito di euro 214.102,23, trattandosidi corrispettivo per i servizi resi.Ed anche le domande di disapplicazione e di riduzione delle penaliconsistevano, in sostanza, nella richiesta di pagamento di corrispettivid’appalto, mentre la penale era il controcredito che il Comune avevaeccepito in compensazione.Ne derivava che il giudice, disapplicando le penali, aveva nella sostanzadichiarato l’inesistenza dei controcrediti del Comune.Trattandosi, dunque, di transazioni commerciali, erano dovuti gli interessiex d.lgs. n° 231/2002 anche se il debitore è una Pubblicaamministrazione, come del resto prevede lo stesso testo legislativo (art.In ogni caso, l’art. 307, secondo comma, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, in tema di “Contabilità e pagamenti” negli appalti di forniture eservizi prevede espressamente che “[n]el caso di ritardato pagamentoresto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231”.12.- Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza.La Corte di merito, infatti, ha osservato (sentenza pagina 48) che lasentenza di primo grado, accogliendo in punto di ammontare delleNumero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026sanzioni contrattuali la domanda attorea, aveva ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse verso il Comune un credito di euro 537.250,00 “atitolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto” a titolo di penale.La Corte ha poi osservato che l’appellante non aveva contestato tale puntoe che, dunque, non vi era alcun dubbio “che le somme trattenute dalComune di Terracina a titolo di penale siano state oggetto di domanda direstituzione da parte della società oggi appellante”.Sulla scorta di tale premessa, la Corte ha, infine, disatteso la domanda dicondanna del Comune al pagamento degli interessi ex d.lgs. n° 231/2002.Ora, l’odierna ricorrente, pur facendo osservare come fosse “sufficienteuna piana lettura del motivo di appello per cogliere che, in realtà, laSocietà ha diffusamente contestato la ratio della statuizione reiettive”(ricorso pagina 62), non ha trascritto il motivo di appello dal qualerisulterebbe tale contestazione e tale lacuna rende il mezzo inammissibile.13.- Col sesto motivo la ricorrente deduce “Erroneità ex art. 360,comma I, n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione art. 1384 cpc; ex art.112 c.p.a. omessa pronuncia in relazione al IV motivo di appello, art. 145DPR 207/2020”.Nonostante l’incomprensibilità della rubrica, dalla lettura del contenuto sidesume che il mezzo denuncia l’omesso esame della domanda di riduzionedelle penali, trascurando di valutare sia l’interesse del Comuneall’adempimento, sia le norme in tema di limite delle penali.14.- Anche questo mezzo è inammissibile.La Corte, infatti, ha ritenuto – con un giudizio di merito non sindacabile insede di legittimità – che l’entità delle penali fosse stata adeguatamentevagliata dal primo giudice e che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avevaofferto alcun elemento per la loro riduzione.Da ultimo, la Corte ha anche ritenuto, sempre con un giudizio di merito,che le penali fossero state applicate nella misura del dieci percentodell’importo contrattuale.Numero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/202615.- Col settimo motivo la ricorrente lamenta l’erronea dichiarazione diinammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.16.- Mezzo totalmente infondato, in quanto la decisione della Corteterritoriale – che ha ritenuto inammissibile la domanda di indennizzo aisensi dell’art. 2041 cod. civ. sul rilievo della mancanza di sussidiarietà diessa, per essere stata esperita un’azione contrattuale – è perfettamenteaderente alla giurisprudenza di questa Corte.17.- Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce che “la auspicata riformadella sentenza oggetto di ricorso ha effetto sulla pronuncia di condanna alpagamento delle spese di lite dei primi due gradi di giudizio”.18.- Il mezzo è inammissibile, in quanto la reiezione degli altri mezzicomporta l’intangibilità delle spese liquidate nei precedenti gradi.19.- In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.Alla reiezione dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente allarifusione delle spese in favore del resistente, per la cui liquidazione – fattain base al valore della lite (oltre euro 520 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014– si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Numero registro generale 12728/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 16392/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso in Roma il 21 maggio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteLuigi Abete