CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03QUSGQ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Trento in data 1/02/2022 che ha applicato all'imputato la pena di giustizia in ordine ai reati di rapina aggravata, furto consumato e tentato, falso ed associazione per delinquere. Con due motivi deduce la mancanza di motivazione in riferimento sia ai presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sia alla congruità della pena concordata tra le parti. 2. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi non consentiti. 2.1. Quanto alla "praticabilità" di un proscioglimento ex art. 129 codice di rito, comunque genericamente dedotto - a prescindere che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudice ha dato atto dell'esclusione della ricorrenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sulla base degli elementi probatori raccolti - questa Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 272014 - 01). 2.2. La congruità della pena - peraltro ampiamente contenuta a fronte di una pletora di reati contestati - che non ridonda in profili di illegalità, peraltro neppure denunziati, non è motivo deducibile col ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de