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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 26357/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6744/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di Matteo CALDERINI in proprio quale soci o illimitatamente responsabile, elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 40 , presso l o studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GillianSUTTON, nella sua qualità di Direttore della [OSCURATO:PERSONA], K evin BRADY , nella sua qualità di Direttore della [OSCURATO:PERSONA], CarmelaSALA, Curatela dell’Eredità giacentedi [OSCURATO:PERSONA] , in persona del suo curatore a vv. [OSCURATO:PERSONA] , Carlo CALDERINI e Federica CALDERINI -intimati - avverso la sentenza n. 1419 /2 0 22 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 3 . 3 . 2 0 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il fallimento CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose azione di simulazione e , in via subordinata , azione revocatoria ordinaria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato un immobile da [OSCURATO:PERSONA], socioaccomandante e liquidatore della società poi fallita.

La convenuta rimase contumace, mentre intervenne spontaneamente nel processo [OSCURATO:PERSONA] , per negare la propria legittimazione passiva, quantunque ella fosse stata indicata in citazione solo quale procuratrice della convenuta.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e il fallimento CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la sentenza, «evocando in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] di persona nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], … perché venissero accolte le domande da esso in primo grado proposte nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA]» (così la sentenza impugnata).

La Corte d’Appello di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione, perché non tempestivamente notificata alla società convenuta in primo grado, ma questa Corte , con sentenzan. 13765/2015, cassò quel la decisione , che era basata sulla singolare tesi che l’atto di citazione d’appello , notificato alla sede di [OSCURATO:PERSONA] in Dublino, fosse stato legittimamente rifiutato dalla destinataria, perché, pur tradotto in lingua inglese, eraprivo di traduzione in Gaelico.

Del processo riassunto dal fallimento davanti alla Corte d’Appello di Roma, questa ha dichiar ato «l’improseguibilità» , per non avere il fallimento «ottemperato all’ordine impartito dalla corte di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]».

Contro tale nuova sentenza in rito della corte territoriale il fallimento CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , e di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Il ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d i ricorso si censura , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. in riferimento agli artt. 299, 300, 303 e 328 c.p.c.».

Ilricorrente si duole che l a corte d’appello abbia ignorato il fatto che l’atto di riassunzione era stato notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’anno dall’apertura della successione, sicché – si sostiene – il contraddittorio si sarebbe regolarmente instaurato anche nei loro confronti. 1.1.Il motivo è infondato, perché la notificazione dell’atto impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius è prevista e consentita dalla legge per l’atto di riassunzione del processo interrottoper morte della parte (art. 303, comma 2, c.p.c.), con disposizione estesa allanotificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 286,comma 1, e 328, comma 2, c.p.c.) e alla notificazione dell’impugnazione (art. 330, comma2, c.p.c.).

Lo stesso non vale, invece, per la notificazione dell’atto di riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio, perché tale riassunzione «si fa con citazione … notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti» (art. 392, comma 2, c.p.c.).

La chiara prescrizione secondo cui la riassunzione del processo in sede di rinviodeve essere fatta «personalmente» e «a norma degli articoli 137 e seguenti»comporta la nullità, non solo della notificazione fatta presso il difensore del de cuius ai sensi dell’art. 170 c.p.c. ( ex multis , Cass. n. 605/2022) , ma anche di quella fatta «impersonalmente» agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius; e ciòa prescindere dalla circostanza che quest’ultimo fosse o meno costituito nel giudizio da vanti alla Corte di cassazione.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «in riferimento agli artt. 102, 331, 392 e 393 c.p.c.», nonché agli artt. 42, 43, 51 e 147 legge fall. e art. 100 c.p.c.».

Il ricorrente fa notare che il fallimento di CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è stato esteso a l socio [OSCURATO:PERSONA], sicché quest’ultimo era comunque rappresentato nel processo dal curatore fallimentare, legittimato attivo e passivo con riguardo alle controversie relative a i rapporti di diritto patrimoniale del fallito.

3. Il terzo motivo è rubricato « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimentoall’art. 331 c.p.c.».

Con questo motivo si contesta l’affermazione della corte d’appello secondo cui il ricorrente non avrebbe «ottemperato all’ordine impartito dalla corte di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]».

Infatti, rileva il ricorrente, un tale ordine non fu mai impartito dal giudice, né quindi si può affermare che sia rimasto inadempiuto.

4. Il secondo e il terzomotivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi,e sono fondati.

4.1. La Corte d’ a ppello di Roma ha escluso che il contraddittorio si fosse regolarmente instaurato nel giudizio di rinvio, semplicemente constatando che [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato parte del processo davanti alla Corte di cassazione (essendo stato coinvolto già con la notificazione dell’atto d’appello), che egli risultava deceduto e che l’atto di riassunzione non era stato notificato ai suoi eredi o, se necessario, alcuratore dell’eredità giacente.

Sennonché, la sentenza impugnata non fa alcun cenno al fatto che – come riferito nel ricorso e come risulta in modo esplicitonella sentenza di rinvio n. 13765/2015 di questa Corte – [OSCURATO:PERSONA] era stato « dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA].».

Infatti, da ciò scaturiva la legittimazione del curatore fallimentare a proporre l’azione di simulazione (art. 43 legge fall.) e anche l’azione revocatoria ordinaria (art. 66 legge fall.) contro un atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Manca, pertanto, nella sentenza impugnata, una valida giustificazionedell’asserita impossibilità di decidere la causa nel merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], postoche la corte territoriale si è limitata a rilevare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] giudizio di cassazione, senza spiegare perché, in una controversia sicuramente relativa a rapporti di diritto patrimoniale, non è stata considerata sufficiente la presenza –nel giudizio di rinvio –del curatore fallimentare.

In altri termini, senza nulla togliere alla validità dell’orientamento secondo cuiil giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata (Cass. nn. 975/2020; 28333/2024; 5555/2025), si deve tuttavia rilevare che la sentenza qui impugnata non considera che [OSCURATO:PERSONA] rappresentato ex lege dal curatore del suo fallimento , impregiudicata la possibilità (ma anche la necessità) di verificare eventuali concrete ragioni di una sua legittimazione suppletiva a titolo personale (sul tema, v., per esempio , Cass.nn. 2608/2024; 31843/2019; 33546/2023).

4.2. Quand’anche, all’esito della verificaor ora accennata, si dovesse ritenere obbligatoria la presenza nel processo di [OSCURATO:PERSONA](e ora , per lui , dei suoi eredi o della su a eredità giacente) quale litisconsorte necessario distinto rispetto al curatore fallimentare, il ricorso dovrebbe comunque essere accolto, in virtù della fondatezza anche del terzo motivo.

Il fallimento ha infatti riportato nelle parti essenziali i verbali d’udienza e i provvedimenti interlocutori adottati dal giudice, dai quali risulta che la corte d’appello non ha mai emesso un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata a disporre rinvii con invito alla parte più diligente a «fornire idonea dimostrazione dell’esistenza o meno di altri soggetti chiamati all’eredità» e a concedere i « termini di l egge per l’eventuale notifica».

Il che è evidentemente cosa ben diversa rispetto all’emissione di un concreto ed effettivo ordine di integrazione del contraddittorio, con concessione diun termine perentorio a tal fine.

Il ricorrente ha anche depositato copia di tutti gli atti processuali richiamati a fondamento del motivo , in pieno ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Si deve allora ricordare che la medesima giurisprudenza sopra citata (Cass. nn. 975/2020; 28333/2024; 5555/2025) è costante nell’affermare che la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l’estinzione del processo exart. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

5. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per provvedere sulle spese di lite relative all’intero processo, comprese quelle relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte: accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso , dichiara infondato il primo motivo, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6744/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di Matteo CALDERINI in proprio quale soci o illimitatamente responsabile, elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 40 , presso l o studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], GillianSUTTON, nella sua qualità di Direttore della [OSCURATO:PERSONA], K evin BRADY , nella sua qualità di Direttore della [OSCURATO:PERSONA], CarmelaSALA, Curatela dell’Eredità giacentedi [OSCURATO:PERSONA] , in persona del suo curatore a vv. [OSCURATO:PERSONA] , Carlo CALDERINI e Federica CALDERINI -intimati - avverso la sentenza n. 1419 /2 0 22 de l la Corte d’Appello di Roma, depositatail 3 . 3 . 2 0 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il fallimento CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose azione di simulazione e , in via subordinata , azione revocatoria ordinaria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva acquistato un immobile da [OSCURATO:PERSONA], socioaccomandante e liquidatore della società poi fallita. La convenuta rimase contumace, mentre intervenne spontaneamente nel processo [OSCURATO:PERSONA] , per negare la propria legittimazione passiva, quantunque ella fosse stata indicata in citazione solo quale procuratrice della convenuta. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e il fallimento CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. appellò la sentenza, «evocando in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] di persona nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], … perché venissero accolte le domande da esso in primo grado proposte nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA]» (così la sentenza impugnata). La Corte d’Appello di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione, perché non tempestivamente notificata alla società convenuta in primo grado, ma questa Corte , con sentenzan. 13765/2015, cassò quel la decisione , che era basata sulla singolare tesi che l’atto di citazione d’appello , notificato alla sede di [OSCURATO:PERSONA] in Dublino, fosse stato legittimamente rifiutato dalla destinataria, perché, pur tradotto in lingua inglese, eraprivo di traduzione in Gaelico. Del processo riassunto dal fallimento davanti alla Corte d’Appello di Roma, questa ha dichiar ato «l’improseguibilità» , per non avere il fallimento «ottemperato all’ordine impartito dalla corte di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]». Contro tale nuova sentenza in rito della corte territoriale il fallimento CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , e di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese. Il ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i ricorso si censura , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. in riferimento agli artt. 299, 300, 303 e 328 c.p.c.». Ilricorrente si duole che l a corte d’appello abbia ignorato il fatto che l’atto di riassunzione era stato notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’anno dall’apertura della successione, sicché – si sostiene – il contraddittorio si sarebbe regolarmente instaurato anche nei loro confronti. 1.1.Il motivo è infondato, perché la notificazione dell’atto impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius è prevista e consentita dalla legge per l’atto di riassunzione del processo interrottoper morte della parte (art. 303, comma 2, c.p.c.), con disposizione estesa allanotificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 286,comma 1, e 328, comma 2, c.p.c.) e alla notificazione dell’impugnazione (art. 330, comma2, c.p.c.). Lo stesso non vale, invece, per la notificazione dell’atto di riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio, perché tale riassunzione «si fa con citazione … notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti» (art. 392, comma 2, c.p.c.). La chiara prescrizione secondo cui la riassunzione del processo in sede di rinviodeve essere fatta «personalmente» e «a norma degli articoli 137 e seguenti»comporta la nullità, non solo della notificazione fatta presso il difensore del de cuius ai sensi dell’art. 170 c.p.c. ( ex multis , Cass. n. 605/2022) , ma anche di quella fatta «impersonalmente» agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius; e ciòa prescindere dalla circostanza che quest’ultimo fosse o meno costituito nel giudizio da vanti alla Corte di cassazione. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «in riferimento agli artt. 102, 331, 392 e 393 c.p.c.», nonché agli artt. 42, 43, 51 e 147 legge fall. e art. 100 c.p.c.». Il ricorrente fa notare che il fallimento di CI.EFFE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è stato esteso a l socio [OSCURATO:PERSONA], sicché quest’ultimo era comunque rappresentato nel processo dal curatore fallimentare, legittimato attivo e passivo con riguardo alle controversie relative a i rapporti di diritto patrimoniale del fallito. 3. Il terzo motivo è rubricato « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimentoall’art. 331 c.p.c.». Con questo motivo si contesta l’affermazione della corte d’appello secondo cui il ricorrente non avrebbe «ottemperato all’ordine impartito dalla corte di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]». Infatti, rileva il ricorrente, un tale ordine non fu mai impartito dal giudice, né quindi si può affermare che sia rimasto inadempiuto. 4. Il secondo e il terzomotivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi,e sono fondati. 4.1. La Corte d’ a ppello di Roma ha escluso che il contraddittorio si fosse regolarmente instaurato nel giudizio di rinvio, semplicemente constatando che [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato parte del processo davanti alla Corte di cassazione (essendo stato coinvolto già con la notificazione dell’atto d’appello), che egli risultava deceduto e che l’atto di riassunzione non era stato notificato ai suoi eredi o, se necessario, alcuratore dell’eredità giacente. Sennonché, la sentenza impugnata non fa alcun cenno al fatto che – come riferito nel ricorso e come risulta in modo esplicitonella sentenza di rinvio n. 13765/2015 di questa Corte – [OSCURATO:PERSONA] era stato « dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:SOCIETA].». Infatti, da ciò scaturiva la legittimazione del curatore fallimentare a proporre l’azione di simulazione (art. 43 legge fall.) e anche l’azione revocatoria ordinaria (art. 66 legge fall.) contro un atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Manca, pertanto, nella sentenza impugnata, una valida giustificazionedell’asserita impossibilità di decidere la causa nel merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], postoche la corte territoriale si è limitata a rilevare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] giudizio di cassazione, senza spiegare perché, in una controversia sicuramente relativa a rapporti di diritto patrimoniale, non è stata considerata sufficiente la presenza –nel giudizio di rinvio –del curatore fallimentare. In altri termini, senza nulla togliere alla validità dell’orientamento secondo cuiil giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata (Cass. nn. 975/2020; 28333/2024; 5555/2025), si deve tuttavia rilevare che la sentenza qui impugnata non considera che [OSCURATO:PERSONA] rappresentato ex lege dal curatore del suo fallimento , impregiudicata la possibilità (ma anche la necessità) di verificare eventuali concrete ragioni di una sua legittimazione suppletiva a titolo personale (sul tema, v., per esempio , Cass.nn. 2608/2024; 31843/2019; 33546/2023). 4.2. Quand’anche, all’esito della verificaor ora accennata, si dovesse ritenere obbligatoria la presenza nel processo di [OSCURATO:PERSONA](e ora , per lui , dei suoi eredi o della su a eredità giacente) quale litisconsorte necessario distinto rispetto al curatore fallimentare, il ricorso dovrebbe comunque essere accolto, in virtù della fondatezza anche del terzo motivo. Il fallimento ha infatti riportato nelle parti essenziali i verbali d’udienza e i provvedimenti interlocutori adottati dal giudice, dai quali risulta che la corte d’appello non ha mai emesso un ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata a disporre rinvii con invito alla parte più diligente a «fornire idonea dimostrazione dell’esistenza o meno di altri soggetti chiamati all’eredità» e a concedere i « termini di l egge per l’eventuale notifica». Il che è evidentemente cosa ben diversa rispetto all’emissione di un concreto ed effettivo ordine di integrazione del contraddittorio, con concessione diun termine perentorio a tal fine. Il ricorrente ha anche depositato copia di tutti gli atti processuali richiamati a fondamento del motivo , in pieno ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Si deve allora ricordare che la medesima giurisprudenza sopra citata (Cass. nn. 975/2020; 28333/2024; 5555/2025) è costante nell’affermare che la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l’estinzione del processo exart. 393 c.p.c., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. 5. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,anche per provvedere sulle spese di lite relative all’intero processo, comprese quelle relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso , dichiara infondato il primo motivo, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appe
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