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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 34774/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato contestatole - di cui all'art. 582 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], colpito con un sasso alla gamba destra cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque - estinto per intervenuta remissione tacita della querela.

1.1. In particolare, evidenziava la suddetta sentenza, che la p.o. presentava querela in data 07.09.2017, a seguito della quale la Grillo era citata a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno, ma reiteratamente mancava di comparire senza addure un legittimo impedimento, nonostante il formale ammonimento che la perdurante assenza sarebbe stata interpretata come tacita remissione della querela, così mostrando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, lamentando la violazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, quanto all'art. 582 in relazione all'art. 585 cod. pen., per avere il Giudice di Pace di Salerno mancato di valorizzare che, ai sensi dell'art. 585 cod. pen., deve considerarsi arma impropria ogni oggetto, anche di uso comune, apparentemente privo di idoneità all'offesa, ogni qualvolta sia concretamente utilizzato per cagionare ad altri lesioni personali; la sentenza impugnata, pertanto, va censurata, laddove ha ritenuto il reato addebitato alla Grillo procedibile a querela, benchè l'imputata avesse colpito la p.o. con un sasso, fatto questo che nell'imputazione risulta chiaramente contestato in fatto; invero, non è necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la contestazione dell'aggravante sia esplicitamente formulata attraverso il riferimento alla norma che la prevede, purché siano enunciate in maniera specifica e precisa le circostanze fattuali delle quali l'imputato possa avere adeguatamente contezza; nel caso di specie, la chiara e precisa articolazione dell'editto accusatorio consentiva senza dubbio all'imputato di avere consapevolezza della contestazione dell'aggravante in parola, da ritenersi legittimamente contestata ed idonea a determinare la procedibilità del reato, nonostante la intervenuta remissione della querela.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del di. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1.Ed invero, all'imputata risulta contestato di aver prodotto a [OSCURATO:PERSONA] lesioni guaribili in cinque giorni, come da referto del P.S., lanciandogli un sasso sulla gamba destra. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, in tale contesto fattuale ha dato atto che la p.o. mancava ripetutamente di comparire in udienza, nonostante il formale ammonimento che la perdurante assenza sarebbe stata interpretata come tacita remissione della querela, con la conseguente estinzione del reato per intervenuta remissione tacita della querela, ma tale istituto, come correttamente evidenziato dal P.G. non poteva operare.

Nella fattispecie, infatti, il reato non era rimettibile a querela essendo procedibile di ufficio per la contestazione in fatto- chiaramente evincibile dalla contestazione mossa (...lanciandogli un sasso sulla gamba .....) - della circostanza aggravante di cui all'art. 585/2 n.2 c.p., essendo stato commesso il reato con un sasso, ossia con uno strumento atto ad offendere.

Ricorre, infatti, tale aggravante anche nel caso in cui il soggetto agente utilizzi un' arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, rientrando in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio, gli altri oggetti specificamente indicati e cioè, qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010).

2. Invero, più volte questa Corte ha evidenziato come, in tema di lesioni personali volontarie, ricorra la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (Sez. 1, n. 503 del 03/12/1993 Rv. 196940; Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014 Rv. 261315), considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona.

Ricorre tale ipotesi anche nel caso in cui l'agente porti con sè sassi, trattandosi di porto, senza giustificato motivo, di strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (cfr.

Rv. 196940), o comunque faccia uso di sassi per offendere la persona (Sez. 5, n. 43348 del 10/07/2008, Rv. 241669); né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere.

2.1. Del resto recentemente le S.U. di questa Corte hanno evidenziato che non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice una fattispecie aggravata, qualora nel capo d'imputazione l'ipotesi aggravata non sia descritta direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti , ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez.

U , n. 24906 del 18/04/2019 Rv. 275436), situazione questa che non ricorre nella fattispecie, risultando come già ampiamente evidenziato nel capo di imputazione descritta esattamente l'aggravante di cui all'art. 625/2 n. 2 c.p..

3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenza.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato contestatole - di cui all'art. 582 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], colpito con un sasso alla gamba destra cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque - estinto per intervenuta remissione tacita della querela. 1.1. In particolare, evidenziava la suddetta sentenza, che la p.o. presentava querela in data 07.09.2017, a seguito della quale la Grillo era citata a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno, ma reiteratamente mancava di comparire senza addure un legittimo impedimento, nonostante il formale ammonimento che la perdurante assenza sarebbe stata interpretata come tacita remissione della querela, così mostrando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, lamentando la violazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, quanto all'art. 582 in relazione all'art. 585 cod. pen., per avere il Giudice di Pace di Salerno mancato di valorizzare che, ai sensi dell'art. 585 cod. pen., deve considerarsi arma impropria ogni oggetto, anche di uso comune, apparentemente privo di idoneità all'offesa, ogni qualvolta sia concretamente utilizzato per cagionare ad altri lesioni personali; la sentenza impugnata, pertanto, va censurata, laddove ha ritenuto il reato addebitato alla Grillo procedibile a querela, benchè l'imputata avesse colpito la p.o. con un sasso, fatto questo che nell'imputazione risulta chiaramente contestato in fatto; invero, non è necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità, che la contestazione dell'aggravante sia esplicitamente formulata attraverso il riferimento alla norma che la prevede, purché siano enunciate in maniera specifica e precisa le circostanze fattuali delle quali l'imputato possa avere adeguatamente contezza; nel caso di specie, la chiara e precisa articolazione dell'editto accusatorio consentiva senza dubbio all'imputato di avere consapevolezza della contestazione dell'aggravante in parola, da ritenersi legittimamente contestata ed idonea a determinare la procedibilità del reato, nonostante la intervenuta remissione della querela. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del di. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1.Ed invero, all'imputata risulta contestato di aver prodotto a [OSCURATO:PERSONA] lesioni guaribili in cinque giorni, come da referto del P.S., lanciandogli un sasso sulla gamba destra. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, in tale contesto fattuale ha dato atto che la p.o. mancava ripetutamente di comparire in udienza, nonostante il formale ammonimento che la perdurante assenza sarebbe stata interpretata come tacita remissione della querela, con la conseguente estinzione del reato per intervenuta remissione tacita della querela, ma tale istituto, come correttamente evidenziato dal P.G. non poteva operare. Nella fattispecie, infatti, il reato non era rimettibile a querela essendo procedibile di ufficio per la contestazione in fatto- chiaramente evincibile dalla contestazione mossa (...lanciandogli un sasso sulla gamba .....) - della circostanza aggravante di cui all'art. 585/2 n.2 c.p., essendo stato commesso il reato con un sasso, ossia con uno strumento atto ad offendere. Ricorre, infatti, tale aggravante anche nel caso in cui il soggetto agente utilizzi un' arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, rientrando in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio, gli altri oggetti specificamente indicati e cioè, qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010). 2. Invero, più volte questa Corte ha evidenziato come, in tema di lesioni personali volontarie, ricorra la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (Sez. 1, n. 503 del 03/12/1993 Rv. 196940; Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014 Rv. 261315), considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona. Ricorre tale ipotesi anche nel caso in cui l'agente porti con sè sassi, trattandosi di porto, senza giustificato motivo, di strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (cfr. Rv. 196940), o comunque faccia uso di sassi per offendere la persona (Sez. 5, n. 43348 del 10/07/2008, Rv. 241669); né agli stessi fini rileva che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere. 2.1. Del resto recentemente le S.U. di questa Corte hanno evidenziato che non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice una fattispecie aggravata, qualora nel capo d'imputazione l'ipotesi aggravata non sia descritta direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti , ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U , n. 24906 del 18/04/2019 Rv. 275436), situazione questa che non ricorre nella fattispecie, risultando come già ampiamente evidenziato nel capo di imputazione descritta esattamente l'aggravante di cui all'art. 625/2 n. 2 c.p.. 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenza. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
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