CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 18654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 11 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina del 21 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del principio del ne bis in idem, è privo dei requisiti di specificità in quanto, contestando in termini assertivi ed apodittici la correttezza della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02), dai giudici del merito (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale ha sottolineato come la precedente condanna riguardasse fatti di calunnia, diversi e successivi rispetto alla truffa sub iudice); considerato che anche il secondo motivo, in punto di penale responsabilità per l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, non è specifico in quanto, privo del necessario confronto critico con la complessità delle argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, è meramente reiterativo delle doglianze di appello ampiamente disattese dalla Corte territoriale (ed invero, la ricorrente non si confronta con la motivazione dei giudicanti sulla irrilevanza, ai fini penali, della nullità del contratto verbale di locazione e sulla piena integrazione del reato per la sussistenza della consapevole condotta decettiva dell'imputata, falsamente presentatasi come proprietaria dell'immobile, e dell'ingiusto profitto con corrispondente danno, consistito nel canone di locazione versato dalla p.o. ingannata); osservato che l'ulteriore censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (ed infatti, la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, si è riferita alla capacità a delinquere della rea che aveva in precedenza posto in essere condotte analoghe); ritenuto che l'ultima doglianza, in punto di trattamento sanzionatorio, è priva di specificità e manifestamente infondata alla luce del costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale, ritenendola congrua ed adeguata alla gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.