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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 38604/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportata al motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 dicembre 2021 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MUSA, ha confermato la pronuncia in data 27 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto con strappo e, ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale in contestazione, l'aveva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la nullità della sentenza, poiché la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione di primo grado sul trattamento sanzionatorio, assumendo la congruità della pena alla luce delle condizioni soggettive dell'imputato e dei suoi precedenti, senza alcun riferimento agli altri criteri previsti dalla norma sostanziale appena citata, il cui apprezzamento avrebbe determinato una mitigazione del trattamento sanzionatorio (atteso che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare regione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale); e, in tal modo, avrebbe reso una motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e difetta della necessaria specificità.

1. La Corte di appello, nel confermare quoad poenam la decisione di primo grado (unico punto oggetto di gravame) ha attribuito rilievo non soltanto ai precedenti penali del MUSA, ma anche al fatto che egli, nel corso del procedimento, non abbia mai ottemperato all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lui imposto ed anzi - già prima dell'applicazione della custodia cautelare in carcere (proprio a cagione di dette violazioni) - egli sia stato tratto in arresto nella flagranza di una rapina impropria; e sulla scorta di tali elementi ne ha riconosciuto la spiccata pericolosità; inoltre, ha indicato gli elementi di fatto che ha ritenuto dimostrativi gravità non modesta del delitto per cui è condanna.

Si tratta di una motivazione per nulla apparente (cfr. Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; cfr. pure Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01), con la quale la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi - rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. - che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e con la quale il ricorso non si è confrontato effettivamente, ragion per cui esso - oltre ad essere manifestamente infondato - è, altresì, generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, si è riportata al motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 dicembre 2021 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MUSA, ha confermato la pronuncia in data 27 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto con strappo e, ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale in contestazione, l'aveva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la nullità della sentenza, poiché la Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione di primo grado sul trattamento sanzionatorio, assumendo la congruità della pena alla luce delle condizioni soggettive dell'imputato e dei suoi precedenti, senza alcun riferimento agli altri criteri previsti dalla norma sostanziale appena citata, il cui apprezzamento avrebbe determinato una mitigazione del trattamento sanzionatorio (atteso che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare regione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale); e, in tal modo, avrebbe reso una motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e difetta della necessaria specificità. 1. La Corte di appello, nel confermare quoad poenam la decisione di primo grado (unico punto oggetto di gravame) ha attribuito rilievo non soltanto ai precedenti penali del MUSA, ma anche al fatto che egli, nel corso del procedimento, non abbia mai ottemperato all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lui imposto ed anzi - già prima dell'applicazione della custodia cautelare in carcere (proprio a cagione di dette violazioni) - egli sia stato tratto in arresto nella flagranza di una rapina impropria; e sulla scorta di tali elementi ne ha riconosciuto la spiccata pericolosità; inoltre, ha indicato gli elementi di fatto che ha ritenuto dimostrativi gravità non modesta del delitto per cui è condanna. Si tratta di una motivazione per nulla apparente (cfr. Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; cfr. pure Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01), con la quale la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi - rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. - che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e con la quale il ricorso non si è confrontato effettivamente, ragion per cui esso - oltre ad essere manifestamente infondato - è, altresì, generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Decreto Cassazione n. 38604/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris